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Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica

Chi non si avvale non può essere discriminato. Indicazioni operative per orientarsi.

07/10/2015
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In attuazione del concordato tra Stato e Santa Sede (del 1984) gli studenti o i loro genitori, come noto, possono scegliere se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Le modalità con cui esercitare tale scelta sono state regolate dalla CM 316 del 28/10/1987.

Ogni anno (e da ultimo con nota 19400 del 3 luglio 2015 riguardante l’organico di fatto) il Miur ribadisce che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa da parte delle scuole.

Per quanto riguarda invece la “gestione” delle ore alternative all’insegnamento della religione cattolica, occorre fare riferimento alla nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- prot. 1670 del 22 marzo 2011, richiamata anche dalla suddetta circolare sull’organico di fatto del Miur del 3 luglio 2015. Trattandosi, di norma, di spezzoni inferiori alle 6 ore occorre fare riferimento anche alla annuale circolare sulle supplenze (vedi nota 25141/15).

La nota del MEF, nel ribadire che tali ore costituiscono un servizio obbligatorio da parte delle scuole, chiarisce che l’insegnamento può essere attribuito, nell’ordine, a:

  1. personale docente a tempo indeterminato interamente o parzialmente a disposizione della scuola (la qual cosa non comporta oneri aggiuntivi)
  2. personale docente a tempo determinato con orario non completo (nota 25141/15)
  3. docenti che si sono dichiarati disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (da retribuire come ore eccedenti in classi collaterali)
  4. docenti supplenti già titolari di altro contratto con i quali viene stipulato apposito contratto complementare a quello d’obbligo (le ore aggiuntive potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto relativamente al contratto principale)
  5. infine, in via residuale, anche a personale supplente appositamente assunto a tale scopo (e da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle DPT secondo quanto previsto per le supplenze annuali).

Nelle ipotesi 1, 2 e 3 i DS eviteranno di scegliere docenti della scuola già in servizio nella stessa classe.

Per la scuola dell’infanzia e primaria è esclusa la possibilità di conferire ore eccedenti per tutto l’anno con un orario complessivo superiore alle 24 ore.

I DS, nel caso debbano ricorrere a conferire l’incarico di cui al punto 4 sopra, dovranno dichiarare di non avere potuto coprire tale incarico assegnando ore a docenti di ruolo tenuti al completamento orario (punto 1), né con docenti disposti ad accettare ore eccedenti all’orario d’obbligo (punti 2 e 3).

Le ore necessarie per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non contribuiscono a determinare l’organico della scuola, cosi come non consentono, a chi è titolare su cattedra oraria con completamento su altra scuola, di poter completare all’interno della scuola di titolarità.

Sempre il MEF, con note successive n. 87 del 7 giugno 2012 e  n. 7181 del 7 maggio 2014, ha anche ulteriormente chiarito che:

  • possono essere destinatari di contratto per le ore alternative sia docenti con contratto a tempo indeterminato che determinato
  • sono, al contrario, esclusi i docenti con contratto di supplenza breve
  • i contratti per ore alternative hanno tutti, obbligatoriamente, scadenza 30 giugno
  • vale sempre il limite delle 6 ore settimanali, oltre le 18 d’obbligo (quindi fino ad un massimo di 24 ore settimanali)
  • sono esclusi i docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che determinato.

Si ricorda, infine, che la recente nota del MIUR n. 2966 del 1 settembre 2015 avente per oggetto “Rilascio nuove funzioni SIDI – Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” riguarda anche la gestione dei contratti di lavoro relativi alle attività alternative.

I docenti che svolgono attività alternativa alla religione partecipano a pieno titolo alle riunioni di tutti gli OO.CC., comprese le operazioni di valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti (Capi IV della CM n. 316 del 28/10/1987). Hanno tiolo, inoltre, ad attribuire il credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività alternative (nota MIUR n. 695 del 9/2/2012).