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Avvio trattativa valutazione dirigenti scolastici

Il giorno 11-10-2002, a seguito della convocazione fatta pervenire dall’Amministrazione, si è svolto l’incontro di avvio della sequenza negoziale sulla individuazione dei criteri di attribuzione della retribuzione di risultato, come previsto dall’articolo 7 del CCNI dell’Area V della Dirigenza Scolastica.

11/10/2002
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Il giorno 11-10-2002, a seguito della convocazione fatta pervenire dall’Amministrazione, si è svolto l’incontro di avvio della sequenza negoziale sulla individuazione dei criteri di attribuzione della retribuzione di risultato, come previsto dall’articolo 7 del CCNI dell’Area V della Dirigenza Scolastica.

L’Amministrazione ha presentato una proposta di accordo centrata sostanzialmente sui seguenti punti: rispetto delle clausole contrattuali del CCNL articolo 27 dei DS e della Legge 286/99 sulla valutazione dei Dirigenti dello Stato; attribuzione della retribuzione di risultato non inferiore al 20% della retribuzione di posizione; un incremento ulteriore rispetto al 20 % correlato agli esiti della valutazione e basato su un numero di livelli di norma non superiore a tre (di fatto quattro se si comprende la valutazione negativa); valutazione da parte del valutatore di prima istanza designato dal Direttore Regionale, per l’anno scolastico in corso, basata su di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico.

La determinazione del compenso di risultato (compreso l’incremento ulteriore rispetto al 20%) e l’individuazione del numero dei livelli (non più di tre) dovrebbero essere materia della Contrattazione Integrativa Regionale. L’ipotesi transitoria per il 2002-2003 – valutazione sulla base di una relazione del DS – si giustificherebbe per l’Amministrazione sulla base del fatto che sono da individuare ancora i valutatori e che ciascuno di essi dovrebbe valutare un consistente numero di Dirigenti Scolastici.

La CGIL Scuola, sentita la proposta dell’Amministrazione, ha svolto in premessa le seguenti considerazioni.

La valutazione ha senso e significato solo se ha come finalità generale l’elevamento della qualità dell’offerta formativa, essendo la prestazione professionale del Dirigente Scolastico parte fondamentale e integrante del servizio istituzionale di istruzione e formazione.

In questo senso la valutazione ha significato e valore solo se, lungi dal costituire elemento prettamente giudicante e alla fine sanzionatorio, promuove e incoraggia la professionalità del Dirigente Scolastico, assumendo così una dimensione proiettiva e incoraggiante nella misura in cui individua gli elementi di forza del comportamento professionale.

Il sistema di valutazione deve, pertanto, suscitare condivisione e partecipazione del valutato, come peraltro è universalmente previsto nei modelli di valutazione che coinvolgono soggetti adulti.

Qualsiasi nuovo modello ha bisogno di essere testato, sperimentato e validato prima che abbia effetti sul piano retributivo e professionale.

Per questo, soprattutto in una fase caratterizzata da incertezze e ristrettezze amministrative, occorre mettersi nell’ottica non tanto di introdurre ex abrupto un nuovo modello purchessia ma di introdurre un buon modello che sia accettato e partecipato dagli operatori perché dia buoni frutti.

La proposta dell’Amministrazione non risponde a tali premesse e a tali rilievi. Anche sul piano retributivo le risorse non consentono di erogare il 20% della retribuzione di posizione, addirittura incrementato di ulteriori percentuali premianti.

In seguito a tali premesse la CGIL Scuola avanza la proposta di costruire un sistema di valutazione:

- che non prescinda dagli obiettivi che vengono assegnati nel contratto individuale al Dirigente scolastico (oggi la quasi totalità dei Contratti fra Direttore Regionale e Dirigente Scolastico è sprovvista di indicazione di obiettivi e programmi specifici ritagliati sulla scuola che si dirige);

- che abbia chiarezza e certezza sulle figure dei valutatori di prima istanza, perché siano affidabili e credibili (considerato, peraltro, che chi svolge compiti di controllo amministrativo-contabile e di gestione è escluso per Legge -D.L.vo 286/99- e Contratto -art. 27- da questo compito);

-che dia garanzie sulle modalità concrete di valutazione (non deve essere cartacea - come sembra essere quella proposta dall’Amministrazione -, deve far partecipare il valutato, deve prevedere un colloquio col DS e la conoscenza diretta delle situazioni). Poiché tali modalità sono previste dal Contratto e dalla Legge citata, e non sono atti approssimativi da svolgere ma atti obbligati da parte del valutatore, occorre la garanzia che essi siano effettivamente praticabili (numero e modalità di azione dei valutatori non sono elementi da lasciare nell’incertezza).

Vista, peraltro, l’estrema modestia dei compensi da erogare in seguito alla valutazione, e vista l’incertezza, ad oggi, circa tutti gli elementi evidenziati, la CGIL Scuola propone che si avvii una sperimentazione della valutazione che abbia, in questo momento, un solo possibile esito sul piano professionale (cioè valutazione positiva), non contenga i livelli proposti dall’Amministrazione, e abbia esiti egualitari sul piano retributivo (alla valutazione positiva deve corrispondere o una retribuzione uguale per tutti il cui compenso è da determinare in base alle risorse o una retribuzione differenziata applicando la medesima percentuale alla retribuzione di posizione di appartenenza, in sede di Contrattazione Regionale).

Naturalmente l’eventuale valutazione negativa – ipotesi residuale e possibile già prevista dal Contratto- fa scattare le clausole di salvaguardia contenute nell’articolo 27 del CCNL.

In altri termini, poiché l’Amministrazione sembra non essere ancora in grado di mettere in campo un sistema accettabile e accettato, un numero adeguato di valutatori che siano esperti, una certezza di realizzazione di alcuni elementi essenziali della valutazione (partecipazione al procedimento da parte del valutato, colloquio, conoscenza delle situazioni da parte del soggetto valutatore), è opportuno concentrare la valutazione più sulla sperimentazione della strumentazione valutativa che non sugli esiti professionali e retributivi a carico del personale.

L’avvio sperimentale della valutazione, per essere utile, deve, nella concreta situazione di oggi, concentrarsi sulla costruzione degli strumenti, prescindendo dagli esiti professionali e retributivi, i quali possono essere differenziati e premianti solo quando gli strumenti, testati accettati validati, daranno piena garanzia della loro efficienza (funzionamento condiviso) ed efficacia (promozione della professionalità del Dirigente Scolastico).

L’Amministrazione ha recepito molte delle osservazioni avanzate (sull’esiguità dei fondi, sulla improbabile praticabilità del minimum del 20%, sulla necessità di trovare una modalità che rispetti i termini stabiliti dalla Legge circa la partecipazione del valutato, sulla esigenza di un avvio sperimentale, ecc.) e si è riservata di approfondire tutta la problematica anche con i tecnici dell’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Scolastico).

La ripresa delle trattative è, pertanto, prevista fra circa due settimane.

Roma, 11 ottobre 2002