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Chiusa la sequenza contrattuale prevista all’art.142 del CCNL 2002-2005

Nonostante le lentezze che più volte abbiamo segnalato nel confronto con l’Aran si è chiusa oggi positivamente la sequenza contrattuale prevista all’art. 142 del CCNL. 24.7.2003.

19/02/2004
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La sequenza, lo ricordiamo, era stata prevista in considerazione del fatto che l'art. 69 del d.lgs. n.165/2001 prevede la disapplicazione di tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti prima del 13.1.1994 a meno che non siano espressamente richiamate dal testo contrattuale.

La complessità delle norme preesistenti alla data del 13.1.1994 (alcune risalgono al 1957!) che attengono al nostro rapporto di lavoro è nota ,con la sequenza contrattuale prevista all'art. 142 del Ccnl è stato possibile recuperare norme anteriori a tale datala cui disapplicazione avrebbe creato un vuoto normativo e conseguentemente danneggiato i lavoratori della scuola.

Inoltre si è convenuto, per maggiore tutela dei lavoratori, che se si dovessero riscontrare ulteriori lacune per effetto della generale disapplicazione delle norme,saranno possibili sia l’ interpretazione autentica che appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

Segnaliamo le novità positive contenute nella nuova versione dell'art. 142 e che erano state richieste con lettera unitaria dei sindacati scuola:

  • Scompare il riferimento all'art.25 commi 16 e 17 del Ccnl 95 che era apparso per un errore materiale. La norma però, avrebbe limitato il diritto alla retribuzione di tutte quelle lavoratrici madri supplenti che non potevano assumere servizio perché in astensione obbligatoria.

  • Alla lettera f) viene richiamato l'art. 2109 del codice civile che sancisce il diritto al riposo festivo settimanale. Questa richiesta è stata sostenuta dalla Cgil Scuola con la finalità di rafforzare il diritto del personale precario alla retribuzione del giorno libero settimanale.

  • Al punto 10) della lettera f) viene richiamato l'art. 132 del T.U. n.3/57che consente al personale Ata di chiedere la riammissione in servizio. (Per il personale docente questa possibilità è già disciplinata dal T.U. del 94, che non è disapplicato).

  • Al punto 11) della lettera f) sono state richiamate integralmente e pertanto restano valide tutte le norme di carattere generale e speciale in materia di borse di studio universitarie, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e per il dottorato di ricerca.

Ci lascia invece parzialmente insoddisfatti il punto 7) della lettera f) che tratta dell'indennità di reggenza, di funzioni superiori e di amministrazione. Nonostante la formulazione risolva in maniera netta il problema dell'utilizzo dei fondi perché afferma che non sono a carico del Ccnl del comparto e specifichi che le norme sono richiamate solo ai fini della determinazione degli importi, restano irrisolte alcune contraddizioni che abbiamo ripetutamente segnalato.

Il richiamo agli articoli 21 del CCNL ’99 e 33 del CCNI ’99, infatti, potrebbe sembrare la riesumazione di norme superate dalla specifica aera contrattuale dei dirigenti, ma , soprattutto quegli articoli non possono” aggirare”l’articolo 52 del D.Lgs.165/2001 per quanto previsto per chi svolge mansioni superiori, né siamo disponibili a pensare retribuzioni diverse per persone che svolgono lo stesso lavoro. Su questo punto abbiamo annunciato una nota a verbale che stiamo predisponendo in maniera unitaria, per tutelare il personale incaricato nel trattamento economico.

Nel comma 4 si afferma infine la possibilità, per le parti, di intervenire, ove necessario, con ulteriori precisazioni ed aggiustamenti “ a partire dalle materie contenute nel presente articolo”.

Alla lunga trattativa hanno partecipato tutti i sindacati rappresentativi del comparto e, in questo caso , anche chi non aveva condiviso il contratto nazionale ha ritenuto invece di sottoscrivere la sequenza… Per onor di cronaca.

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SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL CCNL 24/7/2003RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Al termine della riunione le parti hanno proceduto alla firma della ipotesi di sequenza contrattuale prevista dall'art.142, comma 4, del CCNL 2002/2005 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 24/7/2003.

SEQUENZA EX ART.142 DEL CCNL 24-7-2003 DEL COMPARTO SCUOLA

ARTICOLO UNICO

In attuazione della sequenza prevista dall’art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:

“ART. 142– NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

a)artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

b)tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;

d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

e) la normativa richiamata nel presente CCNL;

f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;

g)la seguente normativa:

1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)

2)Art. 17 del DPR n.3/57 ( limiti al dovere verso il superiore)

3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità)

4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)

5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88

6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)

7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95 , l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);

8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95

9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare)

10) Art.132 T.U. n.3/1957 ( riammissione in servizio)

11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:

- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);

- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);

- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);

- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);

- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi).

4. In considerazione del fatto che il CCNL firmato il 24-7-2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.

Roma 19 febbraio 2004