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Confronto tecnico e risposte a quesiti

Si è svolto oggi un confronto tecnico tra i sindacati scuola CGIL-CISL-UIL e l’ufficio concorsi circa l’applicazione delle norme relative alle graduatorie permanenti

16/06/2000
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Si è svolto oggi un confronto tecnico tra i sindacati scuola CGIL-CISL-UIL e l’ufficio concorsi circa l’applicazione delle norme relative alle graduatorie permanenti. Permangono alcuni dissensi soprattutto su due punti:

  1. La questione dei dieci circoli. L’Amministrazione sta recedendo dall’interpretazione "30 scuole tra cui 10 circoli" a favore di una posizione che suona così: "per la scuola elementare e materna non più di 10 circoli o istituti comprensivi". Tuttavia la cosa non viene per ora esplicitata e sarà gestita con l’uscita del regolamento sulle graduatorie d’istituto. Alla richiesta come farete a selezionare chi ha chiesto più di 10 circoli o istituti comprensivi, la risposta è stata: "selezioneremo le prime dieci richieste". E’ evidente (ed è stata sottolineata dalle OO.SS.) l’arbitrarietà dell’interpretazione e delle operazioni conseguente.

  2. L’uso eventuale delle vecchie graduatorie d’istituto. L’Amministrazione, di fronte all’eventuale ritardo nell’emanazione delle graduatorie permanenti o all’insufficienza di queste, continua orientarsi sulla scelta di fare uso delle vecchie graduatorie d’istituto, a loro volta costruite sulle vecchie graduatorie provinciali del 1994, senza tenere conto delle conseguenze pratiche e giuridiche del caso.

L’incontro tuttavia ha consentito di mettere a fuoco anche alcune questioni che sono spesso oggetto di quesito da parte di numerosi interessati:

  1. Titoli aggiuntivi valutabili. Devono essere posseduti alla data del 22 giugno. Non sono perciò da prendere in considerazione le abilitazioni in via di acquisizione. In altre parole non si estende alla valutabilità aggiuntiva la deroga eccezionale prevista per il requisito d’accesso, ciò anche al fine di non estendere la "provvisorietà" anche alla prima e alla seconda fascia. E’ stato ribadito inoltre che i titoli di studio debbono essere di grado pari o superiore, mentre le abilitazioni vanno prese in considerazione separatamente per la scuola primaria (materna ed elementare ) e per quella secondaria.

  2. Supplenze fuori provincia. Non vi sarà nessuna esclusione per eventuali errori di spedizione dell’allegato 4 in caso di scelta disgiunta delle due province. E’ stato ribadito che coloro i quali faranno questa scelta saranno comunque inseriti nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, insieme agli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente della provincia.

  3. Punteggio abilitazioni composte. Le abilitazioni composte dalla somma di due abilitazioni possedute ( esempio: A050+A036 = A037) danno luogo ad un punteggio pari alla media dei voti calcolati in centesimi.

  4. Tasse regionali sull’abilitazione. Non possono essere oggetto di confronto nazionale, essendo appunto regionali. Quindi eventualmente le questioni vanno affrontate in loco. Ed in ogni caso l’utilizzazione della dichiarazione sostitutiva non rende necessario l’immediato assolvimento di questo obbligo.

  5. Docenti inseriti in graduatoria nazionale ex L. 426/88. Conservano la precedenza su tutti e saranno graduati in base alla suddetta graduatoria. Questo avverrà anche ai fini delle supplenze e potrà creare problemi visto che questa è congelata da dieci anni e che non esistono più neppure le precedenze "a pioggia" (cioè su tutte le classi di concorso).

  6. Riserve per invalidità. Anche se la legge 68/99 lascierebbe intendere che la disoccupazione non è più necessaria per beneficiare della riserva, la vecchia norma non risulta ancora disapplicata. Quindi il passaggio all’Ufficio provinciale del Lavoro per certificare la disoccupazione pare ancora ineludibile. Ricordiamo tuttavia che la supplenza non interrompe il diritto al riconoscimento della riserva dei posti.

  7. Distribuzione dei posti. Premesso che (a differenza dall’uso dei risultati concorsuali finalizzato alla graduatoria permanente) le graduatorie di merito dei concorsi regionali ultimati entro il 31 agosto sono valide per le immissioni in ruolo (anche quando il concorso non è ultimato a livello nazionale), la distribuzione dei posti sarà la seguente nei diversi casi: a) situazione in cui c’è sia la nuova graduatoria di merito che la graduatoria permanente: distribuzione dei posti 50% e 50%; b) situazione in cui c’è la vecchia graduatoria di merito e la graduatoria permanente: distribuzione 50% e 50%; c) situazione in cui c’è solo la graduatoria permanente (essendo esaurita la vecchia graduatoria di merito e non terminati i concorsi): distribuzione 100% alla graduatoria permanente. Resta inteso che, rispetto ad eventuali restituzioni, la nuova situazione normativa ha prodotto un’azzeramento della vecchia situazione e si riparte da capo.