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Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Il contratto collettivo integrativo nazionale estero, come stabilito dal C.C.N.L. sottoscritto il 26.5.99 e dalla sequenza specifica estero, attua gli istituti contrattuali rinviati al fine del loro adattamento alle specifiche realtà funzionanti all’estero, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti

26/01/2001
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CGIL SCUOLA - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS

I p o t e s i di

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – Estero - 1998-2001

I RAPPORTO DI LAVORO

FINALITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

Il contratto collettivo integrativo nazionale estero, come stabilito dal C.C.N.L. sottoscritto il 26.5.99 e dalla sequenza specifica estero, attua gli istituti contrattuali rinviati al fine del loro adattamento alle specifiche realtà funzionanti all’estero, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.

Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare, anche all’estero, la qualità del servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato ad estendere e sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. medesimo. A tal fine diviene rilevante la preventiva conoscenza del piano definito dal Console a livello di circoscrizione consolare, previa attivazione sulle varie materie delle relazioni sindacali, per promuovere e favorire la diffusione della lingua e della cultura italiane. Lo stesso piano costituisce elemento fondamentale per la gestione delle professionalità specificamente esistenti all’estero come indicate nel presente contratto.

Analoga importanza assume il piano per lo sviluppo e la diffusione della lingua e cultura italiane definito per ciascun paese dall’ambasciata, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della sequenza e delle indicazioni che potranno emergere dalla consultazione delle varie componenti interessate (Consolati, Enti, Istituzioni scolastiche, Istituti di Cultura, Dipartimenti di italianistica delle Università).

Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26.5.99 è riportato come C.C.N.L.; il riferimento al CCNI del 31.8.99 è riportato come CCNI e il riferimento alla sequenza contrattuale per l’estero sottoscritta il 24 febbraio 2000 é riportato come "sequenza".

CAMPO DI APPLICAZIONE

A norma dell'art. 1, comma 1, del C.C.N.L. e dell’art. 11 della "sequenza" il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola in servizio all’estero, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l'appartenenza alle diverse aree professionali.

DECORRENZE E DURATA

Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L., dal CCNI e dalla "sequenza" salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.

Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.

Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall'art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro degli Affari Esteri (o i responsabili della delegazione di parte pubblica) sottoscrive definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art. 52 del D.L.vo 29/93 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.

II LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO ALL’ESTERO

COMPETENZE, FINALITÀ ED OBIETTIVI.

L'amministrazione - Ministero della P.I. e Ministero degli Affari Esteri -, considerato quanto stabilito in materia di formazione dal CCNI 31.08.99 e dal CCNI relativo a ciascun anno scolastico, e, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili dai citati contratti nonchè di quelle complessivamente disponibili nel bilancio del MAE – D.G.P.C.C e D.G.I.T. –, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative articolato e di qualità per il personale di cui al presente contratto.

La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento del servizio fornito dalle istituzioni scolastiche e culturali all’estero e, come tale, è un diritto degli insegnanti e del personale A.T.A. in servizio all’estero, puntualmente affermata dall’art. 20 della sequenza ed elemento sostanziale della Direttiva n. 202 emanata dal Ministro della P.I. il 16 agosto 2000.

Nel quadro dei processi di innovazione e di trasformazione in atto, che coinvolgono ai vari livelli l’Amministrazione ed anche le istituzioni scolastiche all’estero, la formazione, è orientata, in particolare:

all'attuazione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e didattica delle unità scolastiche;

all’innovazione metodologico-didattica;

alla verifica dei contenuti e della progettazione delle attività di insegnamento attuato dalle iniziative scolastiche di cui all’art. 636 del decreto legislativo 297/94;

alla definizione ed al potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa dell’offerta formativa;

all’accrescimento della qualità professionale anche con riferimento allo sviluppo della professione docente e all’attuazione dei profili professionali del personale A.T.A.;

alla acquisizione di competenze per l’assolvimento dei compiti affidati alle funzioni obiettivo (artt. 17 e 29 del CCNL).

La formazione sarà, inoltre, finalizzata agli approfondimenti delle competenze previste per lo svolgimento della funzione di lettore.

La formazione rivolta al personale docente impegnato in corsi integrati, progetti bilingue, scuole straniere ed internazionali è finalizzata, in modo particolare, all'approfondimento di specifiche competenze didattiche e relazionali nonché a una adeguata conoscenza delle impostazioni pedagogiche didattiche del sistema scolastico locale.

Rientra tra le attività di formazione di cui all’art. 20 della sequenza anche la partecipazione da parte del personale della scuola in servizio all’estero ad iniziative organizzate da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere operanti nella circoscrizione consolare.

I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.

LIVELLI DI ATTIVITÀ

Le attività di formazione e di aggiornamento, previa attivazione delle relazioni sindacali previste sulla materia (artt. 12 e 13 della sequenza), sono promosse:

a livello centrale a cura del Ministero degli Affari Esteri d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione;

a livello di circoscrizione, a cura del consolato al quale spetta, inoltre, garantire servizi di supporto alla progettualità delle istituzioni scolastiche;

a livello delle singole istituzioni scolastiche che potranno avvalersi anche del contributo di istituzioni scolastiche straniere presenti nella sede.

Compete al livello centrale garantire gli interventi necessari per l’innovazione, per la formazione iniziale e per quella finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali, ricorrendo, se necessario, ad iniziative di formazione svolte "a distanza".

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse assegnate annualmente dal CCNI al Ministero della P.I. – D.G.S.C. – alle quali si aggiungono quelle iscritte nel Bilancio del Ministero degli affari esteri (tabella delle spese del MAE cap. ______ destinato alla formazione iniziale.... cap. _____ destinato alle iniziative di aggiornamento per il personale in servizio nei corsi) sono ripartite, previa intesa con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sulla base dei criteri indicati nell’art. 10 del CCNI 31.08.99.

Con l’intesa di cui al precedente comma 1) saranno finanziate annualmente le iniziative di formazione ed aggiornamento programmate ai vari livelli di cui al precedente art. 5.

OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO

L'Osservatorio di cui all’art. 12 del CCNL e art. 9 del CCNI svolge i suoi compiti anche nei riguardi delle istituzioni scolastiche e culturali all’estero.

STANDARD ORGANIZZATIVI E DI COSTO

(vedi art. 11 del CCNI metropolitano)

FORMAZIONE FINALIZZATA A SPECIFICI ISTITUTI CONTRATTUALI

L'Amministrazione, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL ed in relazione alle risorse di bilancio, individuerà contenuti e modalità per l'attuazione di iniziative di formazione destinate al personale impegnato:

nello svolgimento dei compiti relativi alle funzioni - obiettivo

nei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e del disagio scolastico;

nelle collaborazioni plurime in altre scuole italiane o straniere.

III DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO.

Le istituzioni scolastiche statali funzionanti all’estero nel definire il piano dell’offerta formativa, in risposta a problemi relativi al disagio ed allo svantaggio presenti nella realtà circoscrizionale e/o per l’arricchimento del piano stesso, possono promuovere progetti finalizzati previsti e finanziati dall’art.14 della sequenza.

Nell’ambito dei progetti possono essere utilizzate le risorse orarie derivanti da completamenti di orario fino all’orario di cattedra o da unità didattiche inferiori ai 60' ma non al di sotto dei 45'

I progetti, deliberati dai collegi docenti, devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività di insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e, se necessario, dei tempi di funzionamento delle scuole/realtà interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano.

I progetti devono indicare le unità di personale docente e a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. La singola realtà scolastica può definire uno o più progetti.

I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della P.I., rivolte a tutto il personale coinvolto.

Le finalità tengono conto:

del contenimento della dispersione e della evasione scolastica e della necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione di tale fenomeno ed alla integrazione nel contesto scolastico locale;

dell’inserimento di alunni portatori di handicap;

dell’ampliamento dell’offerta formativa in relazione al nuovo obbligo scolastico;

della programmazione di attività didattiche rivolte agli adulti;

della possibilità di prevedere collaborazioni plurime effettuate presso altre istituzioni italiane o straniere;

I progetti possono essere deliberati anche dai collegi docenti costituiti relativamente alle iniziative di cui all’art.636 del D.L.vo n.297/94 o costituiti a livello di circoscrizione consolari ove sono organizzate attività scolastiche di cui all’art.625 del citato D.L.vo (C.MAE n.267 del 25 gennaio 2000)

I progetti debbono essere presentati entro il 31 dicembre (emisfero boreale) e 30 giugno (emisfero australe) di ciascuna anno scolastico.

Relativamente all’anno scolastico 2000/2001 le date di cui al precedente comma 8 sono stabilite al _______ (emisfero boreale) e al ______ (emisfero australe).

Entro 30 gg. dalla loro presentazione il Ministero AA.E., previa informazione alle OO.SS. firmatarie del CCNL, finanzia i progetti nel limite delle disponibilità di cui all’art.14 della sequenza che risultano, su base annua, di £. 2.800.000.000 con decorrenza 01.09.99.

Le risorse disponibili alla data del 31.12.2001 ammontano, come da scheda allegata a L. 6.533.000.000.

Entro il mese di giugno ( novembre , area australe ), in sede di verifica delle attività del P.O.F., il collegio docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal dirigente scolastico, con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo, l’attuazione del progetto ed il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati.

Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal M.A.E di concerto col M.P.I. entro il mese di gennaio per l’emisfero boreale e, per l’emisfero australe entro il mese di giugno, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni e del personale coinvolti nei progetti, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le ore di servizio prestato anche in eccedenza al normale orario ecc. ….

Il Dirigente scolastico comunica al Console entro il 30 giugno di ogni anno la valutazione di ciascun progetto effettuata ai sensi del presente articolo; il Console, ricevuta la comunicazione del Dirigente scolastico la invia al Ministero degli AA.E. per la certificazione che sarà ogni anno effettuata di concerto con i competenti organismi del Ministero della P.I. al fine della conferma o meno per l’anno successivo del progetto medesimo.

Il dirigente scolastico dispone entro il 30 giugno per l’emisfero boreale e il 30 novembre per l’emisfero australe il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio al personale coinvolto nel progetto secondo gli importi stabiliti nella tabella allegata.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (FUNZIONI OBIETTIVO)

(contratto integrativo dell’11.04.2000)

IV MOBILITA’

MOBILITÀ TERRITORIALE

(contratto già sottoscritto per l’anno 2000/2001in data 20 giugno 2000)

V NORME D’AREA

ORARI DOCENTI E LETTORI

Le istituzioni scolastiche all’estero adottano ogni modalità organizzativa che derivi da autonomia progettuale e che sia coerente con gli obiettivi generali e specifici prefissati nel piano dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche all’estero curano la promozione e il sostegno dei processi innovativi anche in relazione ai progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa stessa e al superamento del disagio scolastico.

La programmazione delle attività di insegnamento è definita tenuto conto del calendario scolastico locale.

Il personale docente in servizio all’estero svolge attività di insegnamento secondo quanto previsto dall’articolo 41 del CCNL 1994/97, dalla sequenza contrattuale relativa all’art. 24, comma 3 del CCNL 26.05.99 e dalla sequenza contrattuale 24.02.00. Pertanto l’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione, derivante da problemi di carattere logistico e organizzativo, non comporta recupero; invece, la riduzione dell’unità oraria deliberata dal collegio docenti al fine di realizzare spazi di flessibilità comporta l’obbligo di recupero in attività deliberate dal collegio medesimo. La durata di ciascuna unità oraria di lezione non può essere, comunque, inferiore ai 45 minuti.

Tale limite di flessibilità dell'unità oraria, costituisce elemento di riferimento anche per gli accordi tra il Ministero affari esteri (rappresentanze diplomatiche e/o consolari) e le autorità scolastiche locali nei casi di corsi integrati, scuola viva, scuole bilingue, scuole straniere ed internazionali e per le convenzioni con le scuole legalmente riconosciute o non statali. I suddetti accordi, oltre a richiamare in materia di orari di lezione e di servizio il CCNL, la sequenza 24.02.00 ed il presente articolo, ne indicheranno anche le principali modalità di assolvimento ed inoltre l'autorità scolastica preposta al controllo nonché gli organismi dei quali il docente fa parte .

Nelle situazioni di cui al precedente comma 4, in presenza, nella sede consolare, della costituzione del collegio docenti così come previsto dalla C.M. n. 267/2000, i docenti sono tenuti a partecipare anche alle riunioni di detto organo e, entro i limiti dell'orario di servizio previsto dall'art.42 del CCNL 94/97, alle attività dallo stesso deliberate.

Il raccordo tra gli impegni stabiliti dal CCNL e quelli da definire per il personale docente negli accordi di cui al precedente comma 4, è preventivamente verificato a livello di Consolato (ufficio scolastico consolare) mediante l'attivazione delle relazioni sindacali.

A tal fine il Console o, se presente, il Dirigente scolastico responsabile dell'Ufficio scuola :

acquisisce periodicamente, dalla istituzione straniera o dalla scuola italiana non statale, i seguenti elementi di conoscenza:

i dati relativi alla costituzione degli orari di cattedra o dei posti di insegnamento sui quali operano i docenti italiani;

gli impegni orari di lezione stabiliti per ogni singolo docente;

le attività programmate che richiedono l'impegno di ogni docente;

le eventuali attività di aggiornamento o altre iniziative similari ;

le modalità di attuazione dei rapporti scuola/famiglia/studenti;

rileva dal P.O.F. deliberato dal Collegio docenti, se costituito, le eventuali iniziative di arricchimento dell'offerta formativa , l'attivazione di funzioni obiettivo o di iniziative di aggiornamento.

Il personale docente in servizio presso le università straniere con funzione di lettore è tenuto a svolgere 18 ore settimanali secondo l'art. 41 del CCNL o periodi orari accademici equivalenti presso le Università di accreditamento.

A fronte delle esigenze delle Università straniere per la realizzazione di attività specifiche ed intensive di insegnamento o di aggiornamento, l’orario di servizio può essere articolato, in maniera flessibile, su base plurisettimanale.

Qualora l’Università di assegnazione non richiedesse integralmente la suddetta prestazione oraria di 18 ore settimanali, il lettore é tenuto a svolgere il residuale numero di ore:

In attività seminariali, di assistenza agli studenti, di tutors o anche a prestare attività attinente all propria funzione, nell’ambito della medesima circoscrizione, presso altra Università , gli Istituti di cultura o altre istituzioni culturali;

In impegni e attività per la definizione del piano circoscrizionale dell’offerta culturale, anche in collaborazione con il locale Istituto di Cultura e, in tale ambito, può essere impegnato a svolgere attività di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane.

In assenza di autorità diplomatiche o dell’Istituto di Cultura il lettore può avanzare proposte al MAE, per l’attivazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

Il completamento d'orario di cui al precedente comma, previa attivazione delle relazioni sindacali di cui agli artt. 11 e 12 della sequenza 24.02.00, è indicato dalla Rappresentanza Diplomatica o dagli Uffici Consolari sulla base di specifici progetti redatti, in collaborazione con il lettore, dall'Università, dagli Istituti di cultura o da altre istituzioni culturali.

I Consolati forniscono periodicamente, ai soggetti di cui all'art. 9 del CCNL, i dati riguardanti l'attuazione del precedente comma 10 e, in particolare, la costituzione oraria dei posti di lettorato, il numero degli studenti interessati e di quelli frequentanti, le ulteriori esigenze di insegnamento espresse dall'Università, l'insieme delle iniziative previste nella circoscrizione consolare in favore della promozione e della diffusione della lingua e della cultura italiane.

AREE PROFESSIONALI: DOCENTI, LETTORI, ATA

- Docenti

Il personale di ruolo della scuola è destinato alle istituzioni ed alle iniziative scolastiche italiane all'estero ed alle istituzioni universitarie estere, secondo piani triennali definiti nei contingenti di posti di cui all'art. 639 del D. L. VO n.297/94, per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali di cui al CCNL

In relazione al possibile contesto di riferimento diverso dalla istituzione scolastica, ed al quadro ordinamentale scolastico del Paese ospitante, nel quale il personale della scuola è chiamato ad operare, vengono definite nei successivi commi le specificità e le competenze per l'articolazione delle funzioni docente e ATA previste dal CCNL

Il personale docente, assegnato alle istituzioni scolastiche straniere o alle scuole italiane non statali o impegnato nei corsi integrati svolge la propria attività tenuto conto di quanto disposto, in materia di orari e di obblighi di servizio, dal precedente art. 13 .

Nel caso in cui a livello di Consolato sia costituito il Collegio docenti (C.M.n.267/00), il suddetto personale docente ne fa parte ed è tenuto, sempre sulla base delle disposizioni sopra richiamate, a partecipare alle riunioni per:

definire il piano circoscrizionale dell'offerta formativa (finalità, strumenti dell'intervento statale);

procedere a periodiche valutazioni circa gli obiettivi conseguiti;

elaborare progetti o deliberare in merito ai pareri di cui all'art.4 del D.I.4758/89.

Qualora sia previsto dal P.O.F. e nell'ambito delle delibere adottate dal Collegio docenti, il personale docente di cui al presente comma può:

concorrere all'attribuzione di funzioni obiettivo;

partecipare all'elaborazione ed all'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento del disagio;

realizzare le collaborazioni plurime eventualmente previste nel P.O.F. svolgendo la propria attività di insegnamento all'interno della organizzazione delle scuole locali;

proporre, partecipare e/o realizzare iniziative di aggiornamento.

I docenti in possesso di qualifiche ed esperienze professionali adeguate possono essere utilizzati, su proposta del collegio dei docenti, anche mediante una riduzione delle ore di insegnamento, per le finalità di cui al precedente punto 4 o, con funzioni di aiuto e sostegno (tutor) ai colleghi delle scuole non statali.

- Lettori

Il docente della scuola secondaria destinato all’estero in qualità di lettore svolge la propria funzione presso l’università straniera

Il lettore, nello svolgimento della funzione, è tenuto a:

predisporre, nell’ambito delle indicazioni stabilite dall’istituzione universitaria, il proprio piano di attività articolato in riunioni collegiali, ricevimento ed assistenza agli studenti, partecipazione a progetti o ad altre attività previste dal dipartimento universitario;

partecipare alle riunioni dei docenti indette dalla Facoltà, dal Dipartimento e/o dal responsabile della Cattedra e a garantire le attività di valutazione e di assistenza tutoriale agli studenti.

compilare, a fine anno accademico, una relazione finale sulle attività svolte;

Qualora il posto attivato presso l’Università preveda un impegno inferiore alle 18 ore di insegnamento il lettore è tenuto al completamento dell’orario come previsto dal precedente articolo 13, comma 10..

Al docente assegnato, in qualità di lettore, a posto di contingente per cui sono previsti incarichi extraccademici, è richiesto lo svolgimento di attività aggiuntive rivolte all’arricchimento e all’integrazione dell’offerta culturale italiana e alla realizzazione del piano dell’offerta formativa territoriale.

La definizione del suddetto piano che motiva l’esigenza di incarichi extraccademici è oggetto di relazione sindacale rispetto alle modalità di impegno, ai criteri di utilizzazione e all’organizzazione del lavoro dei lettori prevedendo un loro impegno settimanale aggiuntivo non superiore a nove ore, programmabili bimestralmente anche con criteri di flessibilità.

Tra gli incarichi extraccademici possono anche essere previsti quelli di:

interlocutore e riferimento per le istituzioni e per i diversi operatori culturali (enti, associazioni, ecc.), che desiderano stabilire dei contatti con l’Italia nell’ambito culturale;

referente per l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti locali.

– Personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi e assistente amministrativo -

Il personale A.T.A. – direttore dei servizi generali ed amministrativi, assistente amministrativo –presta servizio:

nelle scuole statali;

negli uffici scolastici funzionanti presso i locali delle Ambasciate e dei Consolati.

Le competenze e le responsabilità del personale A.T.A. in servizio nelle scuole statali sono quelle previste nei rispettivi profili professionali allegati al CCNL

Per detto personale la gestione dell’orario e le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario medesimo avvengono secondo quanto previsto dall’art. 52 del CCNI 31 agosto 1999.

Le competenze, le mansioni e le responsabilità del personale A.T.A. – direttore dei servizi generali ed amministrativi, assistente amministrativo – in servizio presso l’ufficio scolastico funzionante in ambasciata e/o in consolato, sono quelle previste dai rispettivi profili professionali e si riferiscono ad attività riguardante l‘organizzazione dell’ufficio e del servizio scolastico e delle relative problematiche.

La competenza ad assegnare obiettivi e ad impartire indirizzi per le attività svolte dagli uffici scolastici funzionanti presso l’ambasciata e/o il consolato spetta al dirigente scolastico responsabile dell’ufficio medesimo o, qualora nel contingente non sia previsto per detto ufficio il posto di dirigente scolastico, tale competenza spetta all’ambasciatore e/o al console.

Estensione del principio stabilito dal CCNL art. 30, comma 2 all’Unità dei servizi generali e amministrativi quale modello organizzativo/gestionale delle attività svolte presso le istituzioni scolastiche all’estero compresi gli uffici scuola.

La nuova figura del direttore dei servizi generale ed amministrativi e il relativo sistema di figure professionali di area C e D dovranno essere di norma garantite in rapporto al numero ed alla presenza dei singoli Dirigenti Scolastici

Orario e modalità di assolvimento degli obblighi di lavoro

Funzionamento dell’ufficio in presenza di una sola unità di personale

SUPPLENZE ALL’ESTERO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -

Nelle istituzioni e nelle iniziative scolastiche all’estero, i contratti relativi alle assunzioni a tempo determinato del personale docente supplente sono adottati secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dal CCNL, dall’art. 16 della sequenza e dal presente articolo.

A decorrere dal 1 settembre _______ le graduatorie costituite in ogni circoscrizione consolare si articolano per ciascun insegnamento/cattedra in :

Abilitati residenti

Abilitati non residenti

Non abilitati residenti

Non abilitati non residenti

Il requisito del possesso della residenza nel Paese ospite è documentato da _____________ .

Gli interessati possono richiedere l’iscrizione nelle graduatorie di due circoscrizioni consolari

Mediante norme di raccordo con le disposizioni emanate dal Ministero della P.I., il MAE assicura il rispetto delle precedenze previste, in materia , dall’art. 4 della legge 124/99 e dal relativo Regolamento

Il trattamento economico – importo annuo della retribuzione - da corrispondere al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del nuovo principio introdotto dal D.L.vo n. 62/98 come modificato dall’art. 16, comma 3, della sequenza 24.2.00, è definito, per ogni singolo Paese, dall’Amministrazione previa attivazione dell’informazione di cui all’art.12 della sequenza o, se necessario, data la varietà delle situazioni retributive presenti nel Paese ospite, della contrattazione integrativa di cui all’art. 11 della sequenza medesima; lo stesso nuovo trattamento economico viene preso a riferimento per i contratti a tempo determinato sottoscritti a decorrere dal 1° marzo 2000

I contratti già in essere alla data del 24 febbraio 2000 e soggetti alle varie proroghe fino al termine delle lezioni , causa la mancanza del docente titolare ( es. spezzoni orario ) o per l’assenza continuativa del docente medesimo mantengono la loro validità anche per la parte relativa al trattamento economico nelle forme e nelle quantità già corrisposte

Quanto disposto dall’art.16, 1° comma, della sequenza, circa la durata del rapporto di lavoro e le garanzie contrattuali ( ferie, permessi, assenze, tutela maternità ecc. ...) opera su tutti i contratti a tempo determinato stipulati all’estero nell’anno scolastico 1999/2000, anche se non esplicitamente riportato nel testo dei medesimi contratti.

VI TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

FINALITÀ

Le parti, in applicazione di quanto sancito dall’art. 4 punto e) del CCNL di cui al decreto legislativo 626/94, modificato dal decreto legislativo 242/96, convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro svolto in locali di proprietà dello stato italiano, sulla base dei criteri di cui ai successivi articoli.

DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DEGLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI

OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA

NORME DI RINVIO

Nota

La scheda per l’articolazione del profilo del Dirigente è oggetto di attenzione nella sede specifica di accordo d’area.

Osservazioni e contributi alla ipotesi nati da specifici dibattiti devono pervenire con la massima urgenza.