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Contratto di scuola e revisori dei conti. No alle invasioni di campo. Le scelte spettano ai Dirigenti e alle RSU

Su Contratto di scuola e ruolo dei revisori facciamo il punto. Ognuno faccia la sua parte. L’autonomia delle parti negoziali non si tocca

20/09/2006
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La contrattazione d’istituto è, al tempo stesso, uno dei punti cardine dell’autonomia scolastica e prezioso patrimonio di tutti coloro (Dirigenti/Rsu/OO.SS…) che da 5 anni vivono questa esperienza, certo irta di ostacoli e densa di problemi ma non priva di potenzialità e di arricchimento in termini professionali e di partecipazione democratica.

E' emerso con forza il tema dei controlli dell’attività scolastica e il ruolo che in questa partita hanno i Collegi dei revisori dei conti. La discussione, che si protrae da tempo, è esplosa in seguito alle iniziative di alcuni revisori ed alla diffusione in “Athena 2” (piattaforma on-line gestita dal Ministero dell’economia) del modello di certificazione dei costi dei contratti integrativi di scuola .

Lo schema di certificazione è rigido e invece di certificare i costi dei contratti integrativi di scuola, si è rivelato uno strumento di controllo di merito sui contratti.

Si sostiene infatti che il contratto di scuola sottoscritto tra dirigente e Rsu non è tale, ma resta una pre-intesa fino alla certificazione dei costi da parte dei revisori. Posizione smentita dall’ARAN con la nota del 7 marzo 2006 .

A parlare di pre-intesa è solamente l’art. 47 D.lgs 165/01 che però la prevede solo nel caso della contrattazione collettiva nazionale, quindi, il fac-simile pubblicato in ”Athena 2” che parla di pre-intesa è sbagliato nelle sue stesse premesse.

Anche l’art. 4 del CCNL 2002 dice che la verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa si attua nel rispetto dei vincoli di bilancio

Dello stesso argomento si occupano inoltre due circolari.

La C.M. n. 109 dell’11 luglio 2001 (integrata dalla nota prot. 367 del 27 luglio 2001) che ha limitato il campo d'azione dei revisori dei conti alla certificazione di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto integrativo nazionale e dalle voci di spesa iscritte nel bilancio.

La nota n 16 del 2003 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a proposito dei controlli effettuati da organi interni (come nel caso dei revisori), in cui si dice che il controllo si svolge di norma in via successiva e non in via preventiva come invece accadrebbe nel caso della pre-intesa.

Nella stessa nota la ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che il nuovo modello di verifica e di controllo (D.lgs.n. 430/1997 e DPR n. 38/1998) degli atti delle Amministrazioni deve attenersi alla sola legalità, sotto il profilo di stretta aderenza alle leggi, escludendo le valutazioni di merito basate sulla “proficuità finanziaria” della spesa che invece sono rimesse al dirigente scolastico.

Lo stesso comma 3 del D.lgs 286/99 esclude che il controllo di regolarità amministrativo-contabile possa comprendere verifiche in via preventiva.

Non ci sono, quindi, nell’attuale assetto normativo, previsioni di legge che consentano di bloccare preventivamente l’attività delle istituzioni scolastiche autonome.

Ma per tornare sullo schema Athena 2 vediamo quali sono i punti più contestati.

Sul punto 4 tratta della riduzione a 35 ore dell’orario settimanale del personale Ata. E' uno degli argomenti che molti collegi dei revisori hanno messo sotto osservazione da subito, dimostrando, peraltro, una scarsa conoscenza del contratto nazionale. Stessa ignoranza dimostra la Ragioneria generale dello Stato che con una Nota del 6 giugno 2006 cerca di condizionare le scelte della contrattazione interpretando a suo modo il CCNL 2002.

Il punto n. 7 dello schema tenta di mettere in discussione il pagamento dei compensi accessori prima che sia avvenuta la certificazione del contratto integrativo da parte del collegio dei revisori.

Ma è una indicazione palesemente sbagliata. Con il regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) è venuto meno il precedente regime di autorizzazione preventiva della spesa per cui la scuola, ad esempio, può approvare il programma annuale anche con il parere contrario del Collegio dei revisori.

Per i pagamenti, quindi, al Dirigente è sufficiente che ci sia stata l’approvazione del programma annuale, che abbia sottoscritto il contratto integrativo e che ovviamente abbia i soldi in cassa.

Nel modello si chiede al collegio di verificare che il dirigente scolastico abbia formalizzato la proposta contrattuale in termini congrui all’inizio dell’anno scolastico , reintroducendo così una forma di controllo sugli atti che ormai appartiene al passato,e di accertare la regolare composizione delle delegazioni trattanti! Non è un loro compito! Lo ha detto, peraltro, anche l’Aran nella citata Nota del 7 marzo 2006.

Il fine autentico di questa operazione è quello di attaccare l’autonomia scolastica e smantellare il contratto di scuola.

La FLC Cgil ritiene necessario:

  • una maggiore coerenza e chiarezza delle varie norme per facilitare il lavoro di tutti: dirigenti, direttori, Rsu e revisori;

  • la modifica dell'attuale regolamento di contabilità che dovrà prevedere la certificazione del contratto integrativo contestualmente all’approvazione del programma annuale e definire con maggiore chiarezza ruoli, funzioni e responsabilità e requisiti professionali dei revisori.

Non si tratta di una questione burocratica, qui è in gioco il ruolo dei soggetti della contrattazione. In pratica, le parti più controverse di quel modello sono state il frutto della passata gestione del Ministero dell’Economia che, attraverso le ragionerie provinciali, ha cercato di affermarsi come amministrazione di controllo.

Una tesi piuttosto azzardata se si considera che il 2° comma dell’art. 60 del D.I. 44/2001 (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) prevede il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico regionale e della Ragioneria provinciale solo quali destinatari dell’invio del verbale dei revisori dei conti relativo al conto consuntivo e ad eventuali sue anomalie.

Lo schema di certificazione dei contratti di istituto, così com’è, è troppo invasivo nei confronti della contrattazione, ma soprattutto troppo rigido per le stesse esigenze organizzative della scuola. Per questo esso va semplicemente ritirato.

Le verifiche che “pretendono” i revisori sono granelli di sabbia con cui si vuole inceppare il meccanismo della autonomia scolastica, per riportare tutte le scelte e le decisioni al centro. Tutto questo in evidente contrasto con una politica di sostengo all’autonomia scolastica e con il riconoscimento alla dirigenza scolastica.

Alcuni revisori quando arrivano a scuola si comportano come se fossero degli ispettori ministeriali e arrivano al punto di controllare registri di presenza del personale per verificare l’effettivo svolgimento delle attività che poi vengono retribuite dal Contratto di scuola. Con tutta chiarezza l’art 1 comma 4 del D.L.vo 286/99 lo esclude: " Non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, dell'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca".

Inoltre vanno riviste anche le regole che i revisori dei conti si danno come organo collegiale. Con le attuali regole, il collegio non elegge liberamente il suo presidente, ma questo è, di diritto, il rappresentante del Ministero dell’economia: segno di una concezione autoritaria che porta inevitabilmente ad un ulteriore controllo sui controllori e non rispetta neanche l’autonomia del collegio stesso.

Inoltre il regolamento di contabilità deve porre un limite, che adesso non c’è, al numero dei collegi richiedibili, e definire un ambito territoriale di partecipazione. Non è più sostenibile che alle scuole si taglino le risorse per il funzionamento, per il miglioramento dell’offerta formativa mentre, nel contempo, una parte considerevole dei loro magri bilanci venga assorbita dal rimborso spese dei revisori.

Se portato correttamente dentro quella sfera di competenze che abbiamo delineato finora, il ruolo del Collegio dei revisori si potrà inserire in modo funzionale in un quadro di sviluppo dell’autonomia scolastica che è poi la ragione che ha fatto nascere anche questo organismo di verifica.

Il controllo trasparente dell’attività amministrativa e contabile ha il compito di verificare la legittimità, la regolarità, la correttezza dell’azione amministrativa. Nulla più.

Il Collegio dei revisori, dovendo peraltro agire “in modo integrato” alle altre funzioni, non può debordare dalle sue, pena invasioni di campo nel controllo di gestione, nella valutazione dell’operato del Dirigente, nella sfera di competenza della contrattazione integrativa di scuola , squilibrando un sistema che, è vero, è tutto da costruire, ma che non può essere costruito se una parte di esso occupa spazi non propri.

Infatti la verifica di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare il rapporto fra costi e risultati (che è poi il controllo di gestione) non può essere concepita in modo sanzionatorio, ma come una verifica di come e di quanto si spende in relazione ai risultati che si ottengono con gli investimenti, i progetti, le scelte di fondo ecc. Le scuole stesse, il Dirigente scolastico, prima che gli altri livelli dell’amministrazione, dovrebbero costruire lo strumento di controllo di gestione in connessione con le Direzioni regionali. Un controllo di gestione per gestire, non per sanzionare o stigmatizzare.

La Corte dei Conti nella sua relazione sull’indagine fatta nel 2003 sullo stato di riorganizzazione dell’amministrazione scolastica rileva la necessità che nella scuola si crei un circuito virtuoso tra i vari organismi (dirigente, organi collegiali, collegi dei revisori) in modo che l’azione svolta dai revisori (controllo di regolarità amministrativo-contabile e verifica della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi del programma annuale) “ sia impostata e vissuta dalle istituzioni scolastiche e dallo stesso organo di revisione in termini non di controllo repressivo, ma di attiva e fattiva collaborazione, in modo che l’azione di consulenza e di informazione si affianchi a quella di controllo”.

Roma, 20 settembre 2006