Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Scuola » Contratto integrativo Dirigenti Scolastici Trentino

Contratto integrativo Dirigenti Scolastici Trentino

Facendo seguito alla pubblicazione del Contratto Collettivo Provinciale 2000-2001 riportiamo il conseguente Contratto Collettivo Integrativo della stessa Provincia di Trento della Dirigenza Scolastica.

11/04/2003
Decrease text size Increase  text size

Facendo seguito alla pubblicazione del Contratto Collettivo Provinciale 2000-2001 riportiamo il conseguente Contratto Collettivo Integrativo della stessa Provincia di Trento della Dirigenza Scolastica.

Segnaliamo in particolare alcuni dati di grande interesse dell’Integrativo trentino.

Innanzitutto la definizione di 6 fasce per la retribuzione di posizione (si è discusso perfino di individualizzare scuola per scuola la retribuzione di posizione per evitare disparità di trattamento fra scuole di poco diverse fra loro). In secondo luogo la considerazione fra i dati di complessità del numero di alunni e del personale anche dell’educazione degli adulti. In terzo luogo la determinazione di una retribuzione di posizione significativa equiparata alle altre Dirigenze della Provincia.

Naturalmente ciò è stato possibile grazie al fatto che la Provincia di Trento dispone di risorse autonome per i Contratti dei suoi dipendenti e ha fatto la scelta (scelta che il Governo Nazionale ha promesso di fare perfino in campagna elettorale e che ha ribadito in un atto di indirizzo senza mantenere l’impegno) di mettere le risorse adeguate sul tavolo contrattuale. Basti guardare a tale proposito i Contratti precedenti alla stessa acquisizione della Dirigenza: i Direttori e Presidi della Provincia distanziavano di molte lunghezze i colleghi del resto del Paese.

Da questo punto di vista appaiono paralogistiche le affermazioni di un Sindacato, che si attribuisce il merito dell’equiparazione retributiva ai Dirigenti amministrativi provinciali, come se le risorse per l’equiparazione fossero state messe sul tavolo da questo Sindacato e non dalla Provincia .

La CGIL Scuola ha proficuamente lavorato, peraltro, per costituire l’Area specifica della Dirigenza Scolastica di Trento ostacolando e non condividendo né la posizione di chi voleva far sparire i Dirigenti delle scuole facendoli confluire fra i Dirigenti amministrativi provinciali e annullando perfino la qualifica di "scolastico", né la posizione di chi si opponeva tout court alla stessa costituzione della specifica autonoma area dei Dirigenti di scuola. L’esito, che abbiamo condiviso e sottoscritto, è stata la costituzione, una volta ottenuta la qualifica dirigenziale, dell’autonoma specifica Area della Dirigenza Scolastica. Questo era prima impossibile dal momento che, come Direttivi, i Direttori e i Presidi erano inquadrati contrattualmente nel comparto scuola.

Ciò consentirà di sviluppare e difendere l’autonomia della scuola e dei suoi Dirigenti altrimenti interdetta da diverse soluzioni omologanti.

Roma, 11 aprile 2003
_______________________
Il testo del Contratto Integrativo dei Dirigenti Scolastici della Provincia di Trento

CONTRATTO INTEGTRATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

In applicazione del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.9.2000 – 31.12.2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 18 dicembre 2002, il medesimo giorno 18 dicembre 2002, a Trento, nella sala vetri di Piazza Fiera n. 3, ha avuto luogo l’incontro per l’Accordo integrativo provinciale concernente la definizione dei criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce di dimensione e di complessità a cui correlare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

la A.N.P. (firmato)

C.G.I.L. – Scuola (firmato)

C.I.S.L. – Scuola (firmato)

U.I.L. – Scuola (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata ipotesi di Accordo integrativo provinciale concernente la definizione dei criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce di dimensione e di complessità a cui correlare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN FASCE DI DIMENSIONE E DI COMPLESSITà A CUI CORRELARE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Premessa

1. Le parti sottoscrivono il presente accordo a seguito del completamento delle procedure di legge relative alla validazione del CCPL 1.9.2000 – 31.12.2001 dei dirigenti scolastici siglato in data 18 novembre 2002 e sottoscritto in data odierna.

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente accordo integrativo si applica a tutti i dipendenti di cui al punto 1) del comma 1 dell'articolo 3 dell’Accordo provinciale quadro sull’istituzione dei comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999.

2. Le disposizioni del presente contratto, ove non disposto diversamente, hanno effetto dalla data di sottoscrizione del medesimo.

3. Le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle di un successivo contratto integrativo.

4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge.

Art. 2
Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato le risorse sono quelle stabilite dall’art. 53 del CCPL 1.9.2000-31.12.2001 sottoscritto in data odierna.

2. Nel caso di rideterminazione della dotazione organica relativa alla dirigenza scolastica, di attivazione di nuovi posti o di attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in misura che eccedano le posizioni dirigenziali attivate alla data della sottoscrizione del presente accordo (91), l’Amministrazione provvede all’incremento del Fondo in misura corrispondente all’importo medio delle retribuzioni di posizione e di risultato, per il numero dei posti di cui si sono aumentate le dotazioni organiche. Il fondo subisce un decremento in caso di riduzione della dotazione organica dei dirigenti scolastici determinata in conseguenza di riorganizzazioni. In tal caso le economie di gestione incrementano le risorse del fondo per il 20% dei minori oneri derivanti dalla riduzione del monte salari della dirigenza.

Art. 3
Graduazione delle strutture

1. I criteri generali per il raggruppamento in fasce di dimensione e di complessità delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 54 del CCPL 1.9.2000 – 31.12.2001 della dirigenza scolastica siglato il 18 novembre 2002 e sottoscritto in data odierna, definiscono i seguenti elementi relativi alla dimensione e alla complessità:

A. DIMENSIONE

a. Numero degli alunni;

b. numero dei docenti;

c. numero del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

d. numero di personale comunque amministrato.

B. COMPLESSITà GESTIONALE E ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

a. Istituzioni scolastiche con pluralità di gradi e di indirizzi;

b. istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;

c. istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali;

d. istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificitàistituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull’organizzazione dei servizi.

2. Ogni elemento è valutato secondo il punteggio riportato nella allegata Tabella A.

3. Il punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi dei singoli elementi determina la graduatoria delle istituzioni scolastiche.

Art. 4
Numero fasce per dimensione e complessità delle istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche sono raggruppate in sei fasce, per dimensione e complessità, sulla base della loro posizione in graduatoria definita applicando i criteri di cui all’articolo precedente.

2. Ogni fascia riunisce un sesto delle istituzioni scolastiche della Provincia. In caso di quoziente con resto, vengono aumentate di una unità le istituzioni scolastiche dei sei raggruppamenti, partendo dal raggruppamento di maggiore dimensione e complessità.

3. Le sei fasce sono definite nel mese di ottobre di ogni anno scolastico, sulla base della graduatoria delle Istituzioni scolastiche risultante dalla applicazione dei punteggi di cui alla Tabella A.

Art. 5
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione è correlata alla dimensione e alla complessità della istituzione scolastica.

2. La retribuzione di posizione, per il periodo 1.1.2001 – 31.10.2001, è pari al salario accessorio corrisposto, dedotto delle somme di cui all’art. 49 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.9.2000 – 31.12.2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

3. A partire dall’1.11.2001, la retribuzione di posizione è articolata in sei livelli, corrispondenti alle sei fasce di dimensione e di complessità delle istituzioni scolastiche.

4. I sei livelli della retribuzione di posizione sono determinati, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, con un rapporto di 1 a 2 fra la posizione minima e quella massima e con un divario fra ogni fascia intermedia di 0,2. I livelli risultano così determinati, a seguito di arrotondamento, nelle seguenti misure:

1. Prima fascia:€ 11.500,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità

2. Seconda fascia€ 13.800,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità

3. Terza fascia: :€ 16.100,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità

4. Quarta fascia:€ 18.400,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità

5. Quinta fascia:€ 20.700,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità

6. Sesta fascia:€ 23.000,00 annui lordi inclusa la tredicesima mensilità

5. La retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici in particolari posizioni nell’ambito della Provincia di Trento è definita dall’Amministrazione all’atto dell’affidamento dell’incarico sulla base del disposto dell’art. 56 del CCPL 2000-2001.

6. Qualora l’attribuzione dell’indennità di posizione dovesse far emergere un’eccedenza di oneri contrattuali, le parti, intendendo confermare i livelli di tale retribuzione prevista a regime nelle misure di cui al comma 4 del presente articolo, per ripristinare l’equilibrio dei costi convengono che in sede di prima applicazione dell’accordo 1.9.2000 – 31.12.2001 e a decorrere dal primo mese di attribuzione si provveda alla riduzione proporzionale dei benefici derivanti dalla retribuzione di posizione fino a concorrenza delle risorse mancanti.

Art. 6
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato sarà corrisposta annualmente sulla base della valutazione assegnata ai dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 37 del CCPL 2000-2001 e sulla base dell’entità del Fondo di cui all’art. 53. In sede di prima applicazione la somma verrà attribuita per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 con un rapporto da 1 a 1,6 fra la valutazione di Adeguato e quella di Eccellente, mentre a regime il rapporto sarà di 1 a 2 ed un’eventuale valutazione intermedia sarà riconosciuta nella misura di 1,5.

2. Le risorse del Fondo di cui all’art. 53 del CCPL 2000-2001 dei dirigenti scolastici sono assegnate, a regime, per il 15% alla retribuzione di risultato. Qualora l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 5 comporti un costo eccedente l’85% del Fondo complessivo, fino al raggiungimento del 15% le quote derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio e gli eventuali nuovi stanziamenti contrattuali sono destinate a ripristinare detto limite.

3. Fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra la quota da destinare alla retribuzione di risultato è pari alla quota rimanente liquidatache residua a seguito dell’attribuzione della l retribuzione di posizione.

Art. 7
Modalità di erogazione della retribuzione di risultato

1. Le risorse di cui all’art. 6 da attribuire alla retribuzione di risultato sono determinate per differenza rispetto alle risorse assegnate ai sensi dell’art. 5 del presente accordo.

2. La retribuzione di risultato individuale viene determinata dividendo l’importo complessivo per la somma dei punteggi assegnati ai singoli dirigenti scolastici e viene conferita ad ogni dirigente secondo il singolo punteggio ottenuto.

TABELLA A