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Cosa c’è sotto i provvedimenti del Ministero: la nuova graduatoria permanente

Nell’ambito di linee programmatiche ancora vaghe il decreto legge sull’avvio dell’anno scolastico rappresenta il primo vero e proprio atto di politica scolastica del Ministro.

31/08/2001
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Nell’ambito di linee programmatiche ancora vaghe il decreto legge sull’avvio dell’anno scolastico rappresenta il primo vero e proprio atto di politica scolastica del Ministro.

Un atto sostanzialmente di gestione del personale, giustificato dall'emergenza derivante dalle sentenze dei TAR che minacciavano la validità delle graduatorie permanenti, ma che poi è andato ben oltre le questioni connesse all'emergenza di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, introducendo sostanziali modificazioni al sistema di reclutamento degli insegnanti.

E' quindi opportuno un'analisi attenta di questo primo atto normativo, sia in relazione al rapporto tra obiettivi e strumenti messi in atto, sia per individuare l'intenzionalità politica e lo stile di relazione del nuovo Ministro rispetto alla questioni connesse alla gestione del personale e di conseguenza alle relazioni sindacali.

Il decreto contiene disposizioni riguardanti i seguenti aspetti: la revisione dei criteri per la formazione delle graduatorie permanenti e l’introduzione di misure di accelerazione delle operazioni connesse all’avvio dell’anno scolastico (disciplina delle assunzioni in ruolo, gestione dell'organico di fatto, attribuzione ai dirigenti scolastici successivamente al 31 agosto ,31 luglio a regime, del conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattica).

Il decreto, come è noto, unifica la terza e la quarta fascia della graduatoria permanente.

Questa operazione è giustificata come una norma di interpretazione autentica a seguito delle sentenze dei TAR e per evitare la pronuncia del Consiglio di Stato che, a parere del Ministero avrebbe potuto confermare le sentenze dei TAR, nonostante che, a suo tempo, lo stesso Consiglio di Stato si fosse espresso in modo favorevole in merito al regolamento istitutivo delle 4 fasce della graduatoria permanente.

In realtà il decreto più che interpretare innova e decide che due fasce rimangono (la prima e la seconda) e due si unificano (la terza e la quarta), protegge una fascia ristretta di precari storici, chi era già nel canale per soli titoli e che aveva i requisiti al momento dell'approvazione della legge e manda alla sbaraglio i precari della terza fascia, tutti in possesso del requisito di 360 giorni di servizio nella scuola statale, che, a seguito dell'unificazione possono essere scavalcati dai docenti inseriti nella quarta fascia, privi di questo requisito ma con una lunga esperienza di servizio nella scuola privata.

Nella terza fascia è presente quell'ampio settore di precari che si è formato a seguito del decennale blocco dei concorsi nella scuola secondaria, per i quali la legge 124/99 ha disposto le sessioni abilitanti riservate e per i quali il regolamento applicativo della legge ha introdotto il sistema della fasce.

Per questo il decreto se fosse stato effettivamente interpretativo avrebbe dovuto confermare le 4 fasce.

Invece il decreto conferma la seconda fascia, istituita dal regolamento al pari della terza e della quarta, e poi unifica la terza e la quarta col chiaro intento politico e non certo interpretativo di favorire, fin da queste nomine i docenti con servizio nella scuola privata.

L'intento di favorire la scuola privata non si ferma nemmeno di fronte all'evidente disparità di trattamento che si viene a creare per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2000/01, di cui una parte viene effettuata sulla base della vecchia graduatoria permanente suddivisa in 4 fasce e un'altra successivamente alla unificazione delle fasce.

La manager Moratti non si accorge nemmeno che l'operazione ostacola i percorsi di "riconversione" del personale docente, perché molti docenti di ruolo presenti nella terza fascia, cui l'amministrazione aveva permesso di abilitarsi attraverso le sessioni riservate per favorire la mobilità professionale e evitare il formarsi di esuberi, saranno scavalcati da docenti delle scuole private o da precari inseriti nella vecchia quarta fascia.

Anzi, abbiamo sentito stupefatti le affermazioni del sottosegretario Aprea che teorizza l’immobilità professionale dei docenti, sostenendo di essere contraria alle riconversioni e ai passaggi tra ordini e gradi del sistema scolastico.

L'unificazione della terza e quarta fascia assesta un primo duro colpo alla procedura di reclutamento introdotta dalla legge 124, che attraverso il punto di equilibrio raggiunto tra concorsi ordinari e graduatorie permanenti suddivise in fasce aveva permesso la ripresa del reclutamento degli insegnanti.

L'operazione di destrutturazione della forma di reclutamento prevista dalla legge 124 continua in modo ancora più pesante con l'introduzione della parificazione del punteggio attribuito ai servizi svolti nella scuola statale e nella privata paritaria, a partire dall'anno scolastico 2002/03, considerando i servizi svolti dal 2000/01.

Il rinvio dell'applicazione di questa misura al 2002, dettata dall'esigenza di non rifare le attuali graduatorie permanenti, rende evidente che questa parte del decreto non è dettata da alcuna ragione di urgenza, ma rappresenta il primo atto politico del governo contro la scuola dello Stato.

La parificazione dei punteggiintroduce , infatti, un canale preferenziale privilegiato per l’assunzione dei docenti che favorisce chi ha la possibilità di essere assunto da scuole con un progetto spesso orientato ideologicamente e che non sono sottoposte ad alcun vincolo di graduatoria per l'assunzione.

Di conseguenza si determina una vera e propria disparità di trattamento ai fini dell'assunzione sui posti di insegnamento statali tra chi ha prestato servizio nelle scuole dello Stato, passando attraverso assunzioni trasparenti regolate da graduatorie pubbliche e chi ha prestato servizio in scuole che assumono attraverso la chiamata diretta, il cui accesso è limitato sulla base dell'affinità ideale e culturale con il progetto della scuola

Né vale, per motivare il provvedimento, il riferimento alla legge 62/2000 sulla parità scolastica, perché è noto che il punto di equilibrio politico che ha permesso l'approvazione di questa norma nella precedente legislatura era anche rappresentato dalla non regolamentazione delle modalità di accesso alle scuole paritarie per consentire piena libertà di indirizzo culturale e ideologico.

La contropartita rispetto alla non regolamentazione degli accessi nella scuola paritaria era appunto il mantenimento del punteggio per un anno di servizio prestato nelle scuole private paritarie a sei punti contro i dodici della scuola statale.

Roma, 31 agosto 2001