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Dirigenti scolastici, possibile il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età

La Direzione Generale del Personale con nota 2167 in data odierna, fornisce ai Direttori Generali degli U.S.R. ulteriori indicazioni per la corretta applicazione nei confronti dei Dirigenti scolastici della Direttiva 94/09.

24/02/2010
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E' quanto mai opportuna la nota odierna della Direzione Generale del Personale del MIUR con cui, in risposta a quesiti, si chiariscono le condizioni alle quali possono essere trattenuti in servizio a richiesta, i Dirigenti Scolastici.

Come avevamo già sostenuto, all’emanazione della Direttiva 94/09 i Dirigenti Scolastici possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del 67° anno di età a due condizioni: che nella regione interessata non vi sia esubero e che non ci sia una valutazione negativa del servizio prestato dal Dirigente Scolastico.

E’ inopportuno nella nota odierna il riferimento indefinito “all’assenza di contenziosi” (di cui non si parla per niente nella Direttiva 94/09) quale ulteriore condizione per ottenere la proroga di permanenza in servizio fino a 67 anni.

Roma, 24 febbraio 2010