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Decreto sulle modalità di valutazione congiunta dei rischi degli edifici scolastici: il parere del CSPI

Il Consiglio dà parere positivo, anche se non mancano le proposte di revisione del testo. L’iter del decreto continua con il concerto del Ministero del lavoro e il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali

08/04/2022
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Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta plenaria del 7 aprile 2022, ha espresso il suo parere sullo schema di decreto previsto dal comma 3.2 dell’art. 18  del DLgs 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza, introdotto dalla legge 215/2021 di conversione del decreto legge 146/2021.

Le modifiche apportate al Testo Unico intervengono sul tema della responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza, stabilendo che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici sia una competenza esclusiva dell’Ente locale tenuto per legge alla loro fornitura e manutenzione (amministrazione comunale per gli edifici scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, amministrazione provinciale per gli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado).

Il comma 3.2 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi che sarà quindi distinta in due atti: la valutazione relativa ai rischi strutturali sintetizzata in un relativo verbale di competenza esclusiva dell’Ente locale, e la valutazione dei rischi connessi all’organizzazione del lavoro all’interno degli edifici  scolastici, di competenza del dirigente scolastico.

Per il CSPI è necessario che il decreto previsto dal comma 3.2 definisca e circoscriva in modo inequivocabile e netto  gli ambiti di responsabilità di ciascuno dei  due soggetti, affinché le novità introdotte dalla legge non si trasformino in un ulteriore carico di responsabilità per i dirigenti scolastici.

Le nostre valutazioni

La consapevolezza del livello di insostenibilità che la pressione della materia sicurezza esercita sui dirigenti scolastici, sul loro lavoro quotidiano e sul loro equilibrio psicofisico ha portato in questi anni la FLC CGIL a sostenere, anche attraverso la partecipazione alle audizioni in commissione parlamentare, le tante proposte di modifica del Testo Unico finora mai arrivate alla discussione in aula per l’approvazione.

Consideriamo perciò l’introduzione del comma 3.2  una novità molto significativa che si colloca sulla scia di quelle proposte e riteniamo indispensabile che il decreto, che ne deve definire le modalità attuative, sia coerente con la norma, descriva un percorso lineare e soprattutto escluda che sul dirigente scolastico possano ricadere le conseguenze di una eventuale tardiva o mancata valutazione dei rischi strutturali da parte dell’ente competente.

Valutiamo inoltre positivamente il fatto che, rispetto al testo illustrato dall’amministrazione nell’informativa del 23 marzo scorso, la versione del decreto arrivata all’esame del consiglio contenga modifiche sostanziali che hanno accolto gran parte delle richieste della FLC CGIL.

L’iter del decreto prevede ora il concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, prima di potersi concludere con la sua pubblicazione.

Continueremo a seguirne gli sviluppi e ad informarvi su tutti i successivi passaggi.