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Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza. Significativa sentenza della Corte d'Appello di Campobasso

Assolto in appello il dirigente scolastico di un istituto di scuola secondaria di secondo grado del capoluogo del Molise perché non responsabile delle anomalie presenti nei cardini di un cancello rovinato addosso ad una collaboratrice scolastica, in quanto non rilevabili dall’esterno.

29/04/2022
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Dopo una condanna in primo grado a 12 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni molto pesanti subiti dalla lavoratrice, le ulteriori perizie tecniche effettuate sul manufatto a seguito dell’appello presentato dal dirigente scolastico hanno stabilito che il dirigente scolastico e il funzionario dell’amministrazione provinciale responsabile  della manutenzione degli edifici scolastici non avrebbero potuto rilevare l’errato posizionamento dei cardini, non  visibili all’esterno. La responsabilità è stata dunque attribuita al solo titolare della ditta che aveva effettuato il montaggio del cancello in maniera non conforme.

Per la FLC CGIL la  sentenza, emblematica delle pesanti responsabilità dei dirigenti scolastici in materia di sicurezza, è estremamente significativa perché, rispetto alle anomalie e alle criticità strutturali presenti negli edifici scolastici, circoscrive correttamente tali responsabilità alla sola responsabilità di esercizio (individuazione delle misure necessarie a ridurre i rischi), escludendo che possano essere imputate al dirigente scolastico anomalie strutturali non rilevabili attraverso la valutazione dei rischi.

A tal fine la FLC CGIL auspica che i fondi stanziati nel PNRR per l’adeguamento degli edifici scolastici migliorino la sicurezza nelle scuole e che l’atteso decreto attuativo previsto dalle recenti modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza (d.lvo 81/2008) recepisca le osservazioni formulate dalla FLC CGIL in sede di informativa e fornisca  le indicazioni necessarie a circoscrivere più nettamente le responsabilità dei due soggetti preposti alla sicurezza degli edifici scolastici, ente locale da una parte e dirigente scolastico dall’altra, escludendo le responsabilità dei dirigenti scolastici dalla valutazione dei rischi strutturali, di competenza esclusiva dell’Ente locale

Di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla FLC CGIL ABRUZZO e MOLISE dopo la pubblicazione della sentenza.

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Sicurezza nelle scuole: il Dirigente scolastico non può essere il capro espiatorio di responsabilità altrui

Si è concluso con un'assoluzione piena il procedimento penale a carico di un Dirigente Scolastico di un Istituto superiore di Campobasso, che era imputato di lesioni e di violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro. I fatti risalgono all'anno 2013, allorché, a seguito del cedimento strutturale della cerniera superiore, un pesante cancello di pertinenza dell'Istituto scolastico era rovinato addosso ad una collaboratrice scolastica in servizio presso lo stesso Istituto, provocandole gravi lesioni comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni. Per tali fatti, venivano chiamati a rispondere, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, un funzionario della Provincia di Campobasso, ente tenuto alla fornitura e alla manutenzione dell'edificio scolastico, ed il titolare di una ditta che aveva provveduto, tempo prima, alla installazione dello stesso cancello. All'esito del procedimento di primo grado, tutti gli imputati erano stati condannati alla pena di mesi 12 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della stessa parte civile. Con sentenza dell'11 novembre 2021, la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il Dirigente scolastico, difeso dagli Avvocati Mario Mariano e Giuseppe De Rubertis del foro di Campobasso, per non aver commesso il fatto in quanto, dall'istruttoria dibattimentale e dalle relazioni tecniche acquisite dagli atti di causa, è risultato come il cedimento del cancello fosse avvenuto a causa del sottodimensionamento delle cerniere, ovvero di un'insidia dal carattere occulto, tale che nessun intervento di manutenzione avrebbe potuto scongiurare l'evento lesivo, trattandosi, quindi, di un'anomalia non visibile dall'esterno, tantomeno agli occhi di un soggetto, come il Dirigente dell'Istituto, sprovvisto di cognizioni tecniche. Senza considerare il fatto -a dire della Corte- che, nel caso sottoposto al suo esame, non solo vi era pure un Responsabile del procedimento, ma la gestione strutturale dell'edificio era sempre appartenuta alla competenza della Provincia, tanto che il Dirigente scolastico, anche in passato, in presenza di anomalie esistenti all'interno dell'Istituto, aveva sempre correttamente provveduto a sollecitare l'intervento dell'Ente affinché vi ponesse rimedio. Insieme al Dirigente scolastico è stato assolto anche il Dirigente della Provincia di Campobasso, sempre per non aver commesso il fatto, ritenendosi invece che la responsabilità dovesse ricadere semmai sul Responsabile Unico del procedimento, non chiamato in causa, mentre è stata confermata la sentenza di condanna nei confronti del titolare della ditta che aveva provveduto alla installazione del cancello (reato estinto per prescrizione).
Si tratta di una sentenza molto importante, in cui sono ravvisabili principi per i quali da tempo chiediamo che venga fatta chiarezza. Ricordiamo che il Dirigente Scolastico è di fatto datore di lavoro, in quanto capo del personale e rappresentante legale dell'istituzione, ma non è proprietario dell'immobile, non può intervenire direttamente sugli edifici perché la scuola non ha propri fondi da destinare agli interventi edilizi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Se li trova, sono fondi finalizzati e spesso rigidamente incardinati. Il problema è che molto spesso mancano le strutture tecniche utili per progettare e seguire gli interventi, per cui qualsiasi necessità deve essere verificata con gli stessi uffici tecnici dell'ente proprietario. Per le scuole secondarie di II grado, ad esempio, la scomparsa di un ruolo autonomo e attivo della Provincia ha complicato questo quadro. In tale contesto, in definitiva, domina l’incertezza e il Dirigente Scolastico si ritrova a gestire responsabilità enormi, per le quali talvolta buona volontà e competenza non
bastano. Servirebbero maggiori certezze normative a tutela dell’esercizio delle funzioni dei DS ed a garanzia della sicurezza dei lavoratori. A fronte di tale situazione, come sindacato, oltre alla tutela legale dei nostri associati, che come nel caso di specie ha evitato un’ingiusta condanna, auspichiamo che si possa procedere all’adeguamento di tutti gli edifici scolastici e al rinnovo del patrimonio edilizio in modo da garantire prevenzione e sicurezza di tutta la comunità educante: dirigenti, alunni, docenti ed ATA.

Campobasso, 26/04/2022
FLC CGIL Molise