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Passaggio di ruolo e anno di formazione. Chi, a seguito di passaggio, ritorna nel ruolo già occupato in precedenza non deve ripetere l'anno di formazione

L’USR Emilia Romagna conferma quanto da noi sempre sostenuto.

23/02/2017
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L'USR Emilia Romagna chiarisce quanto lo stesso MIUR ha ripetutamente affermato per le vie brevi, ma mai messo per iscritto. Il docente che, a seguito di passaggio di ruolo, ritorna nel ruolo dallo stesso già occupato negli anni precedenti a tempo indeterminato, non dove ripetere l'anno di formazione né essere oggetto di nuovo provvedimento di conferma in ruolo. Questo per la semplice ragione che tutto ciò è già stato fatto in passato.

Si tratta (come giustamente afferma l'USR) di un "principio di ragionevolezza, di logicità e di congruenza dell’azione amministrativa", principio che però tanti uffici periferici non riuscivano a comprendere in questi ultimi anni. Finalmente un po’ di chiarezza sulla linea di quanto da noi ripetutamente sostenuto.