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Emergenza Coronavirus: garantita la validità dell’anno scolastico

Varato un Decreto Legge contenente fra gli altri ulteriori chiarimenti per la validità dell’anno scolastico, il periodo di prova dei docenti, il diritto di recesso dalle gite e la tutela del diritto al lavoro del personale ex LSU internalizzato.

04/03/2020
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Il Consiglio dei Ministri ha varato nella giornata del 2 marzo 2020 il Decreto Legge 9/2020 contenente provvedimenti generali urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, alcuni dei quali interessano anche il nostro settore lavorativo.

Di particolare interesse per la scuola:

la validità dell’anno scolastico e periodo di prova/formazione del personale docente (art.32): le assenze legate ad ordinanze di chiusura disposte dalle regioni non intaccano la validità dell’anno scolastico, in deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per la validità del periodo di prova e di formazione del personale docente sono decurtati, proporzionalmente, i termini previsti dalle normative vigenti:

Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Il diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto di viaggio (art.29 co.9): si chiarisce che alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 si applica il diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio previsto anche l’articolo 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta:

Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La possibilità per i lavoratori ex LSU transitati nel personale ATA a seguito di concorso di poter prendere servizio dopo il 1° marzo in quei territori dove le scuole sono al momento chiuse (art.20): per evitare che rimangano senza lavoro si prevede che stipulino il contratto presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, assicurando in tale luogo la loro prestazione lavorativa (provvedimento già annunciato dalla nota 4599 del 29 febbraio 2020 del MI).

I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all’articolo 58, comma 5 -ter , del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Assenze del personale legate a periodi di malattia o di quarantena (art.19 co.1): si chiarisce che saranno trattati come periodo di ricovero ospedaliero:

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Infine nel decreto sono indicate delle “Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico” (art.18).

Si tratta di disposizioni assolutamente necessarie che avevamo caldeggiato fin dal primo incontro con la Ministra Azzolina.

La FLC CGIL sta continuando a monitorare la situazione, intrattenendo un dialogo continuo con il Ministero e con le strutture sindacali territoriali.

Vi terremo aggiornati.