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Finalmente riparte l’iter sulle modifiche all’art.142 del Contratto.

Come avevamo avuto modo di anticipare nelle scorse settimane, sono state sbloccate una serie di obiezioni che si erano manifestate nei mesi scorsi e il Consiglio dei Ministri ha, finalmente, potuto esprimere parere favorevole all’ipotesi di accordo concernente la sequenza contrattuale relativa all’articolo 142 del CCNL

24/12/2004
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Come avevamo avuto modo di anticipare nelle scorse settimane, sono state sbloccate una serie di obiezioni che si erano manifestate nei mesi scorsi e il Consiglio dei Ministri ha, finalmente, potuto esprimere parere favorevole all’ipotesi di accordo concernente la sequenza contrattuale relativa all’articolo 142 del CCNL.
L’ipotesi di accordo conferma alcuni istituti quali il diritto allo studio, il riposo festivo settimanale, l’aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero, la riammissione in servizio.
Ora si dovrà procede alla firma definitiva dell’intesa all’Aran; seguirà la registrazione da parte della Corte dei Conti e, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che, rispetto al testo originario del Contratto sottoscritto il 24 luglio 2003, sono state apportate con la sequenza contrattuale le seguenti modifiche:

  • comma 1, lett. c): è stato eliminato il riferimento all’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ritenuto superfluo.

  • comma 1, lett. f) (di nuovo inserimento): sono richiamate le disposizioni di legge che regolamentano il riposo settimanale.

  • comma 1, lett. g) (già lettera f): è stato soppresso - in quanto erroneamente richiamato - il riferimento all’articolo 25, commi 16 e 17, del CCNL del 4 agosto 1995 (nomine giuridiche in caso di assunzione nel periodo di astensione obbligatoria), dovendosi considerare la materia regolamentata dal decreto legislativo 151/2001 e dalle norme del codice civile. Scompare, quindi, in particolare, qualsiasi riferimento alla possibilità di stipulare contratti "ai soli fini giuridici" per il personale in astensione obbligatoria: i contratti a tempo determinato, pertanto, in tali circostanze, dispiegano pienamente i loro effetti, sia giuridici che economici;

  • comma 1, lett. g), numero 7: è stato inserito il riferimento anche all’articolo 21 del CCNL del 26 maggio 1999 e all’articolo 33 del CCNI del 31 agosto 1999, riguardanti l’indennità di direzione, al fine di dare fondamento normativo alla corresponsione di tale indennità ai docenti con incarico di presidenza. La sequenza, comunque, chiarisce che tale richiamo non produce oneri a carico del CCNL del Comparto scuola.

  • comma 1, lett. g), numero 10 (nuovo): si richiama l’applicabilità dell’articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante la riammissione in servizio. Il richiamo riguarda il personale ATA rispetto al quale il decreto legislativo 297/1994 non contiene disposizioni specifiche sulla materia;

  • comma 1, lett. g), numero 11 (nuovo): si richiamano le norme riguardanti i congedi per dottorato di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca;

  • comma 4: è stato riformulato, affermando - come detto in premessa - la volontà delle parti di continuare a monitorare attentamente l’applicazione del nuovo testo contrattuale per individuare eventuali ulteriori carenze;

Roma, 24 dicembre 2004

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Di seguito pubblichiamo il TESTO DELL’ACCORDO

SEQUENZA EX ART.142 DEL CCNL 24-7-2003 DEL COMPARTO SCUOLA
ARTICOLO UNICO

In attuazione della sequenza prevista dall’art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:

"ART. 142 - NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

1. In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

  1. artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

  2. tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

  3. tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;

  4. d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

  5. la normativa richiamata nel presente CCNL;

  6. la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;

  7. la seguente normativa:

  • Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)

  • Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)

  • Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità)

  • Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)

  • Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88

  • Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)

  • ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);

  • Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95

  • Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare)

  • Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)

  • Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:

  • l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);

  • l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);

  • l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);

  • l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);

  • l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi).

4. In considerazione del fatto che il CCNL firmato il 24-7-2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.