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Finanziate le borse di studio a sostegno delle spese per l'istruzione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile il regolamento per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese per l'istruzione, in attuazione di quanto previsto dalla legge sulla parità. Il provvedimento ha avuto una lunga gestazione, ma non un confronto sindacale

14/02/2001
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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile il regolamento per l'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese per l'istruzione, in attuazione di quanto previsto dalla legge sulla parità. Il provvedimento ha avuto una lunga gestazione, ma non un confronto sindacale. Ciononostante, nei mesi scorsi siamo intervenuti per cercare di correggere alcune distorsioni macroscopiche contenute nelle Bozze che pure giravano. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale recepisce per il prossimo a.s. 2001-2002 le nostre osservazioni relative al rispetto delle norme fiscali in materia di determinazione del reddito per ottenere il beneficio, mentre non è stata recepita la nostra richiesta che nel regolamento venisse ribadito il principio del pari importo della borsa di studio per i frequentanti le scuole paritarie, contenuto nel testo di legge sulla parità. Giudichiamo grave il fatto che su una questione di tale delicatezza e rilevanza non ci sia stato confronto sindacale, così come riteniamo negativo il fatto che nel regolamento non venga ribadito il criterio del pari importo per le borse di studio. E' questo per noi elemento decisivo per distinguere fra azioni a sostegno al diritto allo studio, da noi condivise, cui hanno diritto tutti i cittadini senza discriminazioni per il tipo di scuola scelto, e il finanziamento surrettizio alle scuole private, che da sempre respingiamo.

Di seguito il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e le nostre osservazioni.

Roma, 14 febbraio 2001

________________________

Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato

dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di

interesse comune delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle

comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei

Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di

preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni

e delle comunita' montane;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del

21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto

con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, delle finanze, per gli affari regionali e per la

solidarieta' sociale;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1. Beneficiari1. Possono accedere al beneficio dell'assegnazione di borse di

studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per

l'istruzione degli alunni delle scuole statali e paritarie,

nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza

della scuola secondaria, i genitori o gli altri soggetti che

rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i

quali appartengano a famiglie la cui situazione economica annua,

determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2

e, a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo

3, non sia superiore a trenta milioni di lire.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono

individuare, in considerazione delle condizioni socio-economiche

della popolazione, soglie di situazione economica annua superiori a

quella stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a

cinquanta milioni di lire.

3. L'assegnazione delle borse di studio e' disposta

prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni di maggiore

svantaggio economico.

4. Il beneficio e' richiesto da uno dei genitori o da chi

rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.

Art. 2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

ai fini della fruizione del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001

1. La valutazione della situazione economica equivalente del

richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare

composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e

da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si

ottiene sommando:

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo

familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in

mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,

dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o

da enti previdenziali;

b) il reddito delle attivita' finanziarie.

3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni

in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o

residenziale nel comune di residenza; tale importo e' elevato a L.

3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri

immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non

puo' essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di

locazione e' corrisposto a societa' le cui quote sono intestate in

tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo

figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove

i figli siano a carico del richiedente;

c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo

familiare, esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del

richiedente; detta cifra e' aumentata a L. 3.000.000 nel caso si

tratti di invalido totale;

d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b),

per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con

invalidita' superiore al 66 per cento. La stessa cifra si aggiunge

nel caso in cui uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa

situazione di handicap o di invalidita'.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del

nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge

4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.

5. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel

caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma

2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di

controllo della veridicita' delle informazioni fornite.

Art. 3.Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 si applicano, ai fini

dell'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, le

disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della

situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali

agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e

successive modificazioni ed integrazioni. Le soglie economiche di cui

ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, incrementate del quaranta per cento,

sono considerate corrispondenti all'Indicatore della situazione

economica (ISE) di nuclei familiari con tre componenti.

Art. 4. Ripartizione dei fondi tra le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano

1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono

ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30

milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi,

secondo quanto indicato nella allegata tabella A.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite a ciascuna regione e

alle province autonome di Trento e Bolzano all'atto della

trasmissione al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica delle comunicazioni di

cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, a decorrere

dall'anno 2001, le somme indicate nella predetta tabella A si

intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili

rilevati dall'Istat ed in proporzione alle disponibilita' annuali di

bilancio. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del

dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale

generale del Ministero della pubblica istruzione.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 10 marzo 2000,

n. 62, restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione

e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di

diritto allo studio.

Art. 5. Modalita' per la fruizione dei benefici e per la indicazione del

loro utilizzo

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

definiscono, nel quadro dei principi dettati dall'articolo 1 della

legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per l'assegnazione delle

borse di studio sulla base delle seguenti modalita' e finalita':

a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per

l'assegnazione prioritaria delle borse di studio ai sensi

dell'articolo 1, comma 3;

b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente

sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le

borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza,

i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;

c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio

erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di

scuola frequentata;

d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di

cui all'articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici.

2. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini

dell'ammissione al beneficio di cui al presente decreto e' stabilito

in L. 100.000.

3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata

su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno

scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui

all'articolo 2, comma 4, nonche' di autocertificazione delle spese

effettivamente sostenute, e' consegnata all'ente individuato dalle

suddette regioni.

4. Con la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei

requisiti dichiarano altresi' se intendono avvalersi della detrazione

fiscale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000,

n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e

al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica con le modalita' di cui al predetto articolo 1, comma 10,

della legge 10 marzo 2000 n. 62.

5. Ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione

delle borse di studio gli enti competenti possono avvalersi della

collaborazione delle scuole.

6. Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un

efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse

destinate alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al

presente decreto.

Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 250

miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi annue a decorrere

dall'anno 2001, si provvede a norma dell'articolo 1, comma 16, della

legge 10 marzo 2000, n. 62. Per l'anno 2000, e' utilizzato lo

stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base 7.1.3.6 -

capitolo 4540 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 14 febbraio 2001

Amato, Presidente del Consiglio dei

Ministri

De Mauro, Ministro della pubblica

istruzione

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217 Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Le nostre osservazioni allo schema del DPCM predisposto dal M.P.I.

Per quanto attiene alla determinazione della situazione economica ai fini del godimento dei benefici da parte dei soggetti, come CGIL abbiamo sempre sostenuto la necessità che i presunti beneficiari dovessero produrre un'unica dichiarazione certificativa delle condizioni economiche e finanziarie del nucleo familiare. Per questa materia, quindi, è importante che i singoli provvedimenti vengano assunti in raccordo con la normativa generale sull'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) e che i riferimenti alla stessa siano esplicitamente citati nei singoli atti. Nel testo in oggetto, al contrario, il M.P.I. sembra muoversi come se i criteri fossero autodeterminati e non esistessero norme generali cui richiamarsi.

Questo anche in considerazione delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 109/98 dal decreto legislativo n. 130/del 2000,in materia di criteri unificanti di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Tra queste segnaliamo quella contenuta all'articolo 3, comma 2bis in cui è detto che, in deroga alle disposizioni generali, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato dall'amministrazione pubblica competente in materia, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/91 (cioè le Università). In sostanza si sostiene che le norme generali riguardanti l'ISEE valgono per qualsiasi prestazione o intervento sociale richiesto, e quindi anche per l'istruzione.

Sarebbe stato opportuno adottare un unico provvedimento sui libri di testo e sul diritto allo studio, essendo le norme finanziarie stabilite assolutamente analoghe. Due provvedimenti distinti potrebbero ingenerare confusione al momento della loro applicazione; ad esempio non è chiaro se chi ha diritto ad usufruire del primo beneficio, ha diritto anche all'altro. Secondo noi, si sottintende che l'uno non esclude l'altro, ma questo va esplicitato nel testo.

Rispetto al comma 9 della legge 62, manca qualunque richiamo al principio del "pari importo". In particolare all'art.4 , comma 1, punto c) del DPCM si cita da quel comma "eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione", ma non "il pari importo", che invece va analogamente citato.

Occorrerebbe far riferimento al numero dei frequentanti le scuole statali e quelle paritarie e che si esplicitasse che le borse di studio devono essere distribuite in proporzione a tale numero: diversamente, essendo comunque le spese sostenute per le scuole paritarie di norma superiori a quelle per le scuole statali, il rischio è che i frequentanti le scuole statali, a fronte di risorse non sufficienti a coprire la totalità delle richieste, risulterebbero penalizzati. In tutti i casi vanno esplicitati i criteri con i quali poi si erogano le borse di studio ( es: graduatoria sulla base del reddito, garantendo il beneficio innanzitutto a chi ha redditi inferiori).

Esemplificazioni di merito, relative all'articolato del DPCM

ARTICOLO 1
Comma 1: il reddito fissato va rapportato ad un numero definito di componenti il nucleo familiare, così come ad esempio è stato previsto per l'assegno di maternità o per l'assegno al nucleo familiare con 3 e più figli.

ARTICOLO 2
Il criterio lì indicato per la determinazione del reddito del nucleo familiare è diverso da quello individuato dal decreto legislativo n. 109/98, ancor più con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 130/2000. Infatti al: Comma 1: no al riferimento al nucleo familiare convivente, perché con un tetto siffatto e con quanto previsto successivamente, anche il reddito minimo di un nonno convivente può far perdere il diritto. In questi casi, che riguardano i figli, noi pensiamo che il nucleo debba essere composto dai soli genitori, o da chi ne fa le veci, e dai figli a carico, minori o maggiorenni che siano, prevedendo il Decreto 109/98 che ogni Amministrazione può stabilire come definire la composizione del nucleo.

- Comma 2, lettera a): redditi netti: si intendono al netto degli oneri deducibili o al netto IRPEF? Nelle norme generali si prendono in considerazione i redditi lordi assoggettabili ad IRPEF.
- Lettera b) (reddito delle attività finanziarie): vanno richiamate le disposizioni relative all'ISEE, altrimenti il calcolo può essere a discrezione, creando confusione. Manca, rispetto alle disposizioni quelle previste dal d.leg., qualsiasi riferimento al patrimonio del nucleo familiare, mentre le modifiche apportate al d. leg.vo 109 prevedono sempre e comunque la presa in considerazione del patrimonio nella misura del 20%.

Comma 3:meglio delle detrazioni previste alle lettere b), c) e d), la scala di equivalenza prevista dalle disposizioni generali, Infatti, il limite maggiore delle detrazioni di cui sopra è che sono riferite e previste solo per figli o genitori o familiari a carico fiscale, il che significa che per l'anziano non autosufficiente presente e considerato nel nucleo, titolare di sola pensione minima, quindi non a carico fiscalmente, non è prevista alcuna detrazione. Con la scala di equivalenza, invece, questa situazione è presa in considerazione e viene fissata una maggiorazione del coefficiente, con conseguente abbattimento del reddito di riferimento dell'ISE.
Inoltre, comunque, la detrazione di cui alla lettera a) va modificata: infatti il valore della detrazione per il nucleo familiare in affitto è stata elevata dal decreto legislativo n. 130/2000 da max. 3.500.000 a L. 10.000.000.

ARTICOLO 4
comma 1 lett. b): il riferimento è alle scuole e non ai frequentanti. il diritto allo studio, al contrario, riguarda i soggetti e non certo le scuole.