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Il DDL commentato dalla Cgil Scuola

Pubblichiamo il testo della memoria che, come CGIL scuola, abbiamo inviato alla settima commissione cultura del senato per commentare il DDL precari in discussione in Parlamento

19/12/2003
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Pubblichiamo il testo della memoria che, come CGIL scuola, abbiamo inviato alla settima commissione cultura del senato per commentare il DDL precari in discussione in Parlamento
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Commento al disegno di legge “Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2003.

Una politica per il reclutamento
La legge 124/99 ha avuto il merito di introdurre un sistema di regole completo e di lunga prospettiva per gestire il reclutamento nella scuola.
Era necessario dare soluzione alle molte aspettative dei docenti che avevano lavorato come supplenti nel corso dei circa dieci anni di assenza di concorsi e contemporaneamente avviare una riforma dei titoli di accesso all’insegnamento.
Occorreva pertanto uscire dalle logiche emergenziali per definire una volta per tutte regole che dessero certezza di prospettive, insieme alla necessità di gestire la fase di transizione fra vecchi e nuovi titoli di studio e di abilitazione.
La struttura in fasce della graduatoria permanente permetteva di storicizzare dei passaggi che avevano caratteristiche e percorsi diversi.
L’accorpamento delle fasce determinato dalla legge 333/2001 ha alterato gli equilibri interni al sistema ponendo direttamente a confronto e in concorrenza situazioni dissimili per opportunità e trattamento. Mi riferisco a coloro che avevano i servizi nella scuola privata e pertanto beneficiavano di una corsia preferenziale nelle opportunità di lavoro, a coloro che beneficiavano del bonus di 30 punti da cui potevano trarre un vantaggio di partenza, messi nella stessa fascia con quelli che non godevano di tali benefici, hanno creato uno squilibrio interno che ha dato origine all’attuale conflitto.
Il continuo rimaneggiamento della graduatoria permanente ha contribuito a far degenerare il clima fra i precari, nell’assenza più assoluta della certezza delle regole.
Noi pensiamo che sarebbe necessario una maggiore cautela nel metter mano alle regole, cautela dettata dal rispetto per la complessità del sistema e dalla necessità di non vanificare, attraverso variazioni continue, lo sforzo fatto per dare fiducia e prospettiva al reclutamento.

Una nuova tabella?
Oggi tuttavia, in presenza di uno squilibrio interno alla graduatoria permanente, è necessario apportare un correttivo che ripristini equità di trattamento.
Noi siamo contrari alla proposta contenuta nel DDL 2529 di riscrittura dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli.
La ragione del nostro dissenso risiede principalmente nel fatto che la nuova tabella propone un mero equilibrio numerico che crea altre ingiustizie non risolvendo i problemi creati dalla prima manomissione.
E’ sbagliato infatti ridurre il valore del punteggio attribuito al voto di abilitazione, va riconosciuto, non mortificato il merito derivante dall’impegno personale nel superamento di un concorso.
Secondo noi va pertanto ripristinata la valutazione corrispondente ad un minimo di 12 punti e ad un massimo di 36 punti per il voto finale delle abilitazioni.
Assumono valore di pretesti numerici anche il divieto di valutare tutti i servizi svolti contemporaneamente e la possibilità di avvalersi dei 30 punti in una sola classe di concorso.
Del tutto ingiusta appare poi la norma che introduce la possibilità di valutare il servizio sul sostegno solo se svolto con il prescritto titolo di specializzazione, infatti chi ha scelto tali servizi lo ha fatto sulla base di una norma che dice il contrario, sarebbe ingiusto cambiare le carte in tavola a cose fatte.
Rispetto alle abilitazioni plurime conseguite con un solo esame, sarebbe opportuno intervenire a monte sulle università per garantire pari opportunità e uguaglianza nei trattamenti!
E’ infine oltremodo inopportuno riscrivere i punteggi dei diversi titoli universitari senza innescare una spirale di rivendicazioni ulteriori, per esempio rispetto alle altre abilitazioni possedute, penalizzate dall’attribuzione di un solo punto, vale la considerazione che sono titoli professionali di stretta attinenza con la professionalità docente, non così necessariamente altri titoli universitari rivalutati.
Per tutte queste ragioni noi riteniamo sbagliato intervenire sulla tabella dei punteggi che pensiamo non debba essere alterata.
Per ricostruire l’equilibrio perduto della graduatoria permanente, occorre invece trovare il principio regolatore che restituisca equità sulla base di un’idea condivisa.

Il servizio promuove la professionalità
Fin dalla introduzione del doppio canale, si è sempre riconosciuto che il servizio produce aumento di professionalità. E’ questo un vecchio principio, che trova spazio in tutti gli ambienti di lavoro, secondo cui l’esperienza costituisce valore aggiunto nella formazione di qualunque professionalità.
Pensando al lavoro del docente, non possiamo attribuire solo al servizio specifico il potere di accrescere la professionalità, infatti quelle del docente sono competenze trasversali alle varie attività d’insegnamento e pertanto sarebbe giusto valutare tutte le attività di insegnamento e non limitarle al servizio specifico.
Questo principio, se applicato, permetterebbe una più corretta valutazione dell’esperienza e la possibilità per coloro che si definiscono precari storici di vedersi riconosciuto il giusto valore all’impegno portato avanti con il lavoro.
Inoltre l’introduzione di tale principio, oltre che riportare equità, avrebbe anche il merito di non produrre grosse modifiche alla tabella dei punteggi il cui impianto verrebbe confermato.

Le abilitazioni e le specializzazioni sul sostegno
In presenza di una forte richiesta di insegnanti specializzati sul sostegno, è necessario offrire la possibilità di conseguire l’abilitazione a coloro che hanno un determinato requisito di servizio.
E’ necessario tuttavia, al di fuori di specifiche realtà, come quella del sostegno, governare con oculatezza gli accessi ai titoli abilitanti che danno la possibilità di inserirsi nelle graduatorie permanenti.
Il numero degli aspiranti infatti si aggira ormai intorno alle 500.000 persone, mentre le possibilità di occupazione diminuiscono sempre più. Non ha senso produrre indiscriminatamente altre schiere di persone con inutili speranze. E’ necessario pertanto regolamentare con cura gli accessi alle SSIS e a tutte le occasioni di nuove abilitazioni, e fare in modo che tale regolamentazione non parta solo dal dato relativo ai posti vacanti ma tenga conto dell’alto numero di aspiranti in attesa.

La nuova formazione per i docenti
E’ necessario pensare fin da ora a dare collocazione ai docenti che entreranno in possesso delle nuove lauree specialistiche.
Essi dovranno trovare spazio nel sistema di reclutamento pubblico, per concorso, che riguarda tutti.
La CGIL scuola, tuttavia, coglie l’occasione per confermare il proprio dissenso sul carattere preminentemente disciplinare che dovrà connotare la preparazione del docente e sul carattere di addestramento professionale che invece assumerà il biennio di formazione lavoro presso la scuola.

Nuovo reclutamento
La CGIL scuola ritiene che la proposta sul reclutamento del DDL 2148 possa rispondere alla necessità di dare spazio a tutte le professionalità della scuola, se accompagnata dal riequilibrio operato sulle graduatorie permanenti secondo il principio della valutazione di tutto il servizio, specifico e non specifico.
La distribuzione dei posti dovrebbe tener conto in modo proporzionale della quantità di aspiranti in ogni graduatoria.
Del DDL 2148 la CGIL scuola condivide anche la proposta del raddoppio del punteggio relativo al servizio nella scuola statale, sulla base del fatto che il servizio nella scuola statale è soggetto alle regole delle graduatorie e non gode delle scorciatoie offerte dalle assunzioni nella scuola privata.

Assunzioni in ruolo
La CGIL scuola ritiene che comunque sia prioritario assicurare le immissioni in ruolo, in un numero corrispondente alla copertura di tutti i posti vacanti e che questo possa essere garantito quanto meno da una programmazione pluriennale di assunzioni.

Roma, 19 dicembre 2003