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Reti di scuola: aderire non è un obbligo, neppure per la formazione

Il MIUR si è impegnato a fornire delle precisazioni anche in merito al fatto, del tutto inappropriato, che alcuni USR impongono ai Dirigenti come obiettivo per la valutazione l’adesione alle reti. Il confronto proseguirà in successivi incontri.

15/11/2016
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Il 14 novembre 2016 si è svolto al MIUR un incontro sulla costituzione delle reti di scuola presieduto dalla Dott. ssa Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento dell’Istruzione del MIUR.

La riunione si è tenuta su richiesta delle Organizzazioni sindacali che avevano l’esigenza di discutere delle modalità con cui in molte realtà territoriali si stanno costituendo le reti.

Alcuni uffici territoriali, infatti, hanno utilizzato le linee guida licenziate dal MIUR nel giugno 2016, più che come documento di orientamento e di studio (era questa la definizione data dal MIUR stesso dopo il nostro intervento), come un adempimento burocratico a cui le scuole dovevano attenersi senza discussione.

In alcune realtà addirittura fra gli obiettivi da perseguire da parte dei dirigenti scolastici da sottoporre a valutazione viene indicata proprio la costituzione delle reti di ambito. Come se l’adesione fosse una esclusiva disponibilità dello stesso Dirigente e non degli Organi collegiali scolastici.

Per non parlare del rischio di tagliare fuori le scuole non aderenti alle reti dalla fruizione delle risorse della formazione dei Docenti dal momento che i fondi vengono accreditati ad una scuola capofila della rete dell’Ambito.

La nostra posizione

Abbiamo fatto presente come FLC CGIL che i documenti trasmessi dal MIUR il 7 giugno 2016 sulle reti di scuola, lungi dall’essere utilizzati come mera documentazione di studio, hanno costituito uno strumento che da più parti ha dato luogo a molte forzature al di là dello stesso dettato della legge. Pertanto, a parere della FLC CGIL, si pongono numerose questioni che vanno discusse.

La prima questione è relativa dal fatto che si persegue la costituzione delle reti come funzionali ad un nuovo assetto organizzativo e ad una nuova governance: finalità non rinvenibile assolutamente nel testo della legge 107 che, non a caso, non ha trattato la questione della riforma degli organi collegiali che è l’unica modalità democraticamente a disposizione per disegnare una nuova governance scolastica.

Una seconda questione è rappresentata dall’indicazione di formare obbligatoriamente le reti di Ambito. Queste ultime sono una configurazione organizzativa non prevista dalla legge 107. Esistono legittimamente solo le reti di scopo. La stessa organizzazione di una rete che associa tutte le scuole di un Ambito non può che essere concepita come rete di scopo, nel senso che a quella rete si affidano compiti circoscritti e ben definiti, quale può essere la formazione o altro.

Una conseguente terza questione riguarda la illegittima costituzione di una rete di Ambito di carattere “generalista”, vale a dire con competenze di rappresentanza generale e interistituzionale. Ripetiamo che le uniche legittime reti che possono costituirsi sono quelle di scopo, sia pur a carattere territoriale coincidente con l’Ambito.

Una quarta problematica attiene alle modalità di costituzione e, soprattutto, di funzionamento delle reti, laddove si utilizza la conferenza di servizio come assetto di direzione delle stesse. Si confonde in questo modo la rappresentanza legale necessariamente in capo ai dirigenti scolastici e la rappresentanza dell’autonomia scolastica che è cosa più complessa nelle sue caratteristiche professionalmente e socialmente plurali.

Una quinta questione riguarda le competenze degli organi collegiali e in particolare quella del collegio dei Docenti. Aderendo alle reti su questioni organizzative e didattiche il Collegio dei Docenti deve obbligatoriamente pronunciarsi perché ne ha competenza. Le linee guida di giugno chiamano in causa, non correttamente, solo il Consiglio di Istituto.

Un’ulteriore questione riguarda le ricadute sull’organizzazione del lavoro e le competenze delle rappresentanze sindacali. Una rete che utilizzi del personale messo a disposizione dalle scuole non può procedere senza aver concordato tramite intesa o contratto a livello territoriale le relative remunerazioni e organizzazione del lavoro. E non si può pensare che il personale assistente Amministrativo o DSGA venga messo a disposizione delle reti come se ciò non implicasse aggravio di lavoro per un settore della categoria già fortemente colpito dai tagli di organico e dalle inaccettabili (e da superare quanto prima) restrizioni alla sostituzione dei colleghi assenti.

Sulla base di queste osservazioni la FLC CGIL ha avanzato delle precise proposte:

  • emanare una nota agli USR e alle scuole in cui si puntualizzi come l’adesione alle reti, compresa quelle di ambito, sia assolutamente libera e non obbligatoria
  • chiarire che la non adesione alle reti non costituisce essere tagliati fuori dalle risorse della formazione
  • sottolineare che l’adesione alle reti, qualora riguardi questioni organizzative e didattiche, debba avere la preventiva approvazione del Collegio dei docenti.
  • ricordare come l’adesione alle reti non possa costituire elemento di valutazione dei Dirigenti Scolastici che debbono essere valutati sul complesso delle loro azioni e non su singole questioni.
  • chiarire che le funzioni di rappresentanza delle reti si esaurisce nella trattazione delle singole questioni che sono alla base dello scopo per cui si sono costituite senza la pretesa della rappresentanza generale. Per la costituzione delle reti di tale spessore occorre passare attraverso un confronto con il mondo della scuola che non può che sfociare, a parere della FLC CGIL, nella costruzione di una rappresentanza plurale e non solo legale quale è quella configurata dalle conferenze di servizio.
  • ricordare che ogni aspetto che attenga all’organizzazione del lavoro e alla remunerazione del personale deve passare attraverso il sistema delle relazioni sindacali

A conclusione dell’incontro l’Amministrazione ha preso l’impegno di emanare subito una nota di chiarimenti in cui si specifichi che l’adesione alle reti, che è libera e non obbligatoria, non è la condizione senza la quale non si possa fruire delle risorse della formazione: l’indicazione data, di fare riferimento ad una scuola polo, ha solo carattere funzionale e le scuole si possono riferire a quella scuola anche senza aderire alla rete di ambito.

Per quanto riguarda la non appropriatezza della indicazione di costituire le reti come obiettivo da perseguire da parte dei Dirigenti scolastici su cui essi poi saranno valutati, si attiveranno gli uffici competenti per espungere tale costrittiva indicazione.

Infine, l’amministrazione ha preso l’impegno per proseguire il confronto su tutte le problematiche che la FLC CGIL, insieme con gli altri sindacati presenti al tavolo, ha sollevato.