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La proposta CGIL CISL UIL Scuola di emendamenti al decreto avvio anno scolastico

Pubblichiamo il testo degli emendamenti unitari che CGIL CISL e UIL Scuola hanno presentato oggi alla Commissione Lavoro della Camera che ha iniziato l'esame del Decreto sull'Avvio dell'anno scolastico.

11/07/2001
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Pubblichiamo il testo degli emendamenti unitari che CGIL CISL e UIL Scuola hanno presentato oggi alla Commissione Lavoro della Camera che ha iniziato l'esame del Decreto sull'Avvio dell'anno scolastico. Nelle prossime ore pubblicheremo la lettera e il testo degli Emendamenti che la CGIL Scuola ha presentato in merito al mantenimento della suddivisione in 4 fasce delle graduatorie permanenti. Così pure chiede il mantenimento della differenziazione del punteggio relativo al servizio svolto nella scuola statale rispetto a quello della scuola paritaria.

Roma, 11 luglio 2001

ecco il testo:

EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE N. 255/2001

ARTICOLO 1

Comma 4
Obiettivo: evitare che i probabili ritardi nel conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nelle grandi province le graduatorie definitive dei concorsi ordinari e anche delle permanenti sono ancora da definire ed è improbabile che concludano le operazioni entro il 31 agosto) comportino la non effettiva assunzione e retribuzione.
Confermare il primo capoverso e modificare il secondo nel seguente modo:
"I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento nel raggiungimento della sede al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici ed economici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

Commi 6
Obiettivo: anticipare i tempi di tutte le operazioni, evitando di affidare le nomine annuali ai dirigenti scolastici, senza prevedere forme di coordinamento (es. scuole capofila) per garantire l'operatività e la celerità della procedure, la trasparenza e le garanzie di tutela degli aventi diritto.

Cancellare "prioritariamente" e sostituire in subordine con le parole: " in caso di esaurimento e nel rigoroso rispetto delle posizioni in graduatorie

ARTICOLO 3
Obiettivo: permettere l'aumento del numero delle classi e l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto da parte dei dirigenti scolastici per effettive necessità derivanti dall'aumento del numero delle classi e dalle esigenze connesse all'integrazione degli alunni handicappati

Comma 1
Sostituire l'ultimo capoverso con : "Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, in base alle esigenze connesse all'aumento della popolazione scolastica e all'integrazione degli alunni portatori di handicap."

Comma 2
Abrogare perché favorisce la costituzione di spezzoni, mentre l'autonomia prevede l'organico funzionale quale condizione di autosufficienza delle risorse: non è utile all'organizzazione scolastica avere docenti con orari frammentati.

ARTICOLO 4
Obiettivo: garantire anche a regime, in caso di ritardi dell'amministrazione, gli effetti giuridici ed economici del differimento all'anno successivo delle assunzioni a tempo indeterminato

Alla fine del comma 1 aggiungere:
"I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 luglio, comportano il differimento nel raggiungimento della sede al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici ed economici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

Si ritiene necessario proporre due emendamenti aggiuntivi.
PERSONALE ATA
Il nuovo sistema di reclutamento definito dalla L.124 per il personale ATA prevede la istituzione di elenchi e graduatorie permanenti sulla base dei quali vanno effettuate le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato.
In molte province queste nuove graduatorie saranno disponibili solo nel mese di Gennaio 2002 con la conseguente impossibilità per le scuole di coprire i posti liberi e garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico.
L'emendamento è motivato dalla necessità di definire urgentemente una soluzione temporanea che permetta alle scuole di coprire i posti disponibili fino al regolare espletamento delle procedure in materia di reclutamento previste dalla L.124.

TESTO EMENDAMENTO:

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nell'anno scolastico 2000/2001, con supplenza di durata fino al 31 Agosto o fino al termine delle attività didattiche è confermato provvisoriamente per l'anno scolastico 2001/2002 sui posti vacanti o disponibili in attesa della conclusione delle operazioni relative alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Il personale di cui al precedente comma che non abbia ottenuto la conferma per indisponibilità di posto è assunto, prioritariamente, fino alla nomina dell'avente diritto dal dirigente scolastico delle scuole ove risultino ulteriori disponibilità, con modalità che saranno definite dal Ministero della P.I..

Le ulteriori necessità di copertura di posti vacanti saranno assicurate da parte dei dirigenti scolastici tramite l'utilizzo delle previgenti graduatorie d'istituto e, in mancanza, di quelle degli istituti viciniori delle graduatorie provinciali e delle liste del collocamento limitatamente al profilo dei collaboratori scolastici.

Il personale nominato in via provvisoria, ai sensi del presente articolo, e che abbia titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002, è confermato all'atto della nomina da parte del Ufficio competente nella sede ove presta servizio a titolo provvisorio.

PERSONALE EDUCATIVO
La proposta di emendamento ha tra le sue finalità quella di superare l'anacronistica distinzione di genere in materia di assunzione del personale educativo, unico personale della scuola discriminato, per quel che attiene lo svolgimento delle attività educative.
Tale principio è coerente all'applicazione della legge di parità e in linea con il progetto di riforma delle istituzioni educative in fase di approvazione secondo i principi stabiliti dall'art.21 della L.59/98 in materia di autonomia scolastica. La mancata attuazione di tale principio ha impedito in questo anno scolastico la regolare assunzione in ruolo del personale educativo avente diritto.

TESTO EMENDAMENTO:
Il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali, il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali sono unificati nel "ruolo unico del personale educativo".

Le distinte graduatorie permanenti istituite ai sensi della L.124/99 sono unificate in un'unica graduatoria sulla base dei punteggi individuali posseduti. Analogo provvedimento è attuato per le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami.

I soli posti di organico disponibili per effetto delle attività convittuali notturne, maschili o femminili, sono conferiti sulla base di graduatorie distinte per genere a seconda della domanda di convittualità.
Il presente articolo modifica l'art. 121 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, (G.U. 13/09/1974, n.239).