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Le ore a disposizione devono essere comprese nella nomina

Il Ministero ha chiarito, con nota del 21 novembre scorso, che la possibilità, pur prevista per le supplenze brevi e temporanee da parte dei capi d’istituto, non va applicata ai riconfermati su cattedra vacante Contrariamente a quanto è successo in alcune situazioni

12/12/2000
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Il Ministero ha chiarito, con nota del 21 novembre scorso, che la possibilità, pur prevista per le supplenze brevi e temporanee da parte dei capi d’istituto, non va applicata ai riconfermati su cattedra vacante Contrariamente a quanto è successo in alcune situazioni, per cui al momento della riconferma ex D.L. 240/00 sono state attribuite le supplenze solo per le ore strettamente necessarie, vale a dire sottraendo alla cattedra ed alla retribuzione le ore a disposizione.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale Istruzione Tecnica. Div. III

Prot. 0462
Roma, 21 novembre 2000

Oggetto: - DL n.240 del 28.8.2000 – operazioni di conferma su cattedre composte con ore a disposizione – quesito –

Con riferimento al quesito di cui alla nota n.847/B4-c del 6 novembre 2000, si comunica che le operazioni di conferma a titolo provvisorio di cui al comma 5 dell’art.1 del decreto-legge 28.8.2000, n.240 – ora convertito in legge 27.10.2000, n.306 – si attuano, secondo la medesima previsione normativa, "sui posti vacanti o disponibili per l’a.s. 2000/2001 omissis".
Pertanto, pur se i relativi contratti hanno assunto la forma giuridica delle "supplenze brevi e temporanee", non appare legittimo che i medesimi contratti provvisori si discostino, in termini di attribuzione di orario di prestazione settimanale, dalla formale configurazione di disponibilità del posto, quale risulta dall’organico della scuola, per la quale è attesa la definitiva copertura per l’anno scolastico in corso.

Per il DIRETTORE GENERALE
F.to FIORI