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Lo stato di applicazione della legge sulla parità scolastica: il pro memoria della CGIL Scuola

Pro memoria della CGIL scuola presentato al MIUR nell’incontro del 28 gennaio 2002

31/01/2002
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1. La Tesi

1.1 Regolamento e transizione

L’ assenza di un regolamento applicativo, successivo alla legge sulla parità scolastica, determina ampie lacune regolamentari solo parzialmente ed episodicamente colmate con atti amministrativi successivi basati, a seconda della "convenienza" per così dire amministrativa, su normative diverse.

Di fatto, in tal modo si prospetta una situazione in cui le nuove norme sulle scuole paritarie si aggiungono a quelle già previste dall’ordinamento sulla scuola non statale contenute dal D. Lgs. 297/94 con la conseguenza paradossale che si avrebbero ben quattro riferimenti normativi distinti (scuole statali, scuole non statali paritarie con sistema ibrido, scuole non statali legalmente riconosciute e scuole non statali meramente private).

Situazione questa in palese contrasto con la volontà del legislatore che ha previsto un triennio di transizione per riallineare il sistema su scuole statali e scuole paritarie.

La fase di transizione scade nel 2003.

Infatti a quasi due anni dalla entrata in vigore della legge la situazione sul suo stato di applicazione appare caratterizzata in questi termini:

  • una fase transitoria con scadenza indicata dal legislatore per il prossimo 2003. Il comma 7 dell’art. 1 della Legge prevede che, alla fine del triennio dall’entrata in vigore della legge siano superate le disposizioni di cui alla parte II titolo VIII del D. Lgs. 297/94 per ricondurre tutte le scuole non statali a due uniche tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.

  • l’unico intervento successivo alla Legge di carattere generale è la C.M. 163/2000. Questa, benché ispirata da una logica transitoria e di adattamento del presistente sistema, nel dettare le prime indicazioni applicative rappresenta una contraddizione laddove stabilisce che per ottenere la parità le condizioni, oltre a quelle previste dalla Legge, sono le stesse di quelle che hanno consentito l’autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale e il pareggiamento.

1.2 Considerazione

L’intervento ministeriale si è limitato a singole norme di riferimento, privilegiando di fatto gli aspetti più "favorevoli" o urgenti per gli istituti paritari che se non inseriti in un’ottica complessiva rendono più difficile l’applicazione corretta della Legge.

Il sistema di istruzione prefigurato, pur nelle differenziazioni dovute alla natura pubblica o privata del gestore, deve, pertanto, avere regole proprie che non possono ridursi al mero adattamento della normativa attualmente prevista per il sistema delle scuole non statali.

1.3 Questioni, obiettivi e nodi aperti

Numero delle parità date per l’anno scolastico 2001/’02 e relativi finanziamenti.

Obiettivo: uscire falla fase transitoria.

Le parità sono state date senza risolvere:

a) alcune questioni interpretative sui presupposti in base ai quali avviene il riconoscimento (contratti; abilitazione; corsi completi).
b) Il sistema delle verifiche (verifiche; esistenza Organi Collegiali).

La mancata soluzione di questi problemi si complica con gli esami di Stato.

Nodi aperti:

a) termine per il riconoscimento della parità (quando si presentano le domande; quando si riconosce il requisito). Obiettivo: all’inizio dell’anno scolastico gli iscritti devono sapere se le scuole sono paritarie o meno.
b) Uso di Intranet (è stato dato alle associazioni. E noi?).

2. Le questioni

2.1 Le questioni contrattuali del personale

L. 62/2000 art 1 comma 4 h

C.M. 163/2000 art. 2.2

Obbligo di applicazione al personale docente, non docente e dirigente dei "Contratti collettivi nazionali di settore".

a) Quali sono i CCNL legittimi per il settore;
A1) Possibilità di utilizzo in misura non superiore al 25% delle prestazioni complessive di docenti con rapporto di lavoro autonomo o volontario.

(il legislatore ha occupato impropriamente il terreno negoziale introducendo tale norma).

A2) Il ricorso al lavoro autonomo nelle sue varianti compresa quella parasubordinata collide con la natura stessa della prestazione allorquando ci si riferisce alle attività strutturali della scuola e ribadita, in più di una circostanza, dalla giurisprudenza di merito e dallo stesso INPS.

A3) Nella totale assenza di controlli di cui sopra, ci risulta da parte di molti Istituti paritari un utilizzo sistematico sulla attività ordinaria di insegnamento di questi rapporti di lavoro comunque ben superiore ai limiti fissati dalla Legge.

b) presenza di contratti di sottotutela (FILINS).
(L. 62/2000 art. 1 comma 5)

La questione del cosiddetto "CCNL" per collaborazioni coordinate e continuative del 13 luglio 2000 sottoscritto dalla FILINS con la CISAL scuola, A. Na.C.C.C. e UGL.

Le OO.SS. firmatarie dei CCNL di settore hanno denunciato l’illegittimità della definizione di CCNL per questo testo

- Si tratta piuttosto di un accordo sindacale, per giunta malriuscito, tendente a regolamentare la prestazione coordinata e continuativa laddove questa è consentita per cui non è prospettabile una sua efficacia generale indiretta come invece avviene per i contratti collettivi nell’area del lavoro subordinato

- Sotto quest’ultimo aspetto risultano essere fuorvianti, imprecise, improprie e giuridicamente discutibili le indicazioni presenti nel manuale "Verso un sistema nazionale di istruzione" del MIUR con cui l’accordo in questione viene considerato quale contratto collettivo nazionale di lavoro e come tale impropriamente utilizzato.

Per quanto riguarda il lavoro volontario, si ricorda che il ricorso a tali tipologie di prestazione è consentito esclusivamente all’interno di istituzioni senza fini di lucro e per attività saltuarie e occasionali purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente (L. 266/91)

2.2 Abilitazione

Lettera circolare prot. N. 2668 del 29 ottobre 2001 "Applicazione della L. 62/2000. Titolo di abilitazione del personale docente. Chiarimento"

"…I Gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio in analogia a quanto previsto per le scuole statali".

Si tratta di una incursione dell’Amministrazione scolastica in un ambito prettamente contrattuale rispetto alla legittima utilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, con una indicazione che risulta anche di dubbio fondamento giuridico.

2.3 Corsi completi

Con nota prot. 1059 del 26 febbraio 2001 della Direzione del territorio: viene tollerata la presenza delle classi collaterali, benché ad esaurimento, successive alla prima per tutto il periodo transitorio ossia fino all’anno scolastico 2002/2003, per cui di fatto si reintroduce il fenomeno dei diplomifici e dei candidati privati;

2.4 L’assenza di verifiche

- Ad oggi sono state riconosciute quali scuole non statali paritarie oltre 8000 istituzioni scolastiche tra scuole materne, scuole elementari e scuole medie di primo e secondo grado.

- I decreti di riconoscimento sono avvenuti senza che l’Amministrazione abbia proceduto ad effettuare un puntuale e capillare accertamento sul possesso originario e sulla permanenza dei requisiti e dei vincoli richiesti dalla Legge di parità. Ovvero ci è limitati semplicemente ad una mera accettazione delle dichiarazioni cartacee degli enti gestori senza verificare de visu l’effettiva esistenza dei requisiti imposti dalla legge.

  • i requisiti di cui al comma 4 della Legge di parità vanno accertati in sede di riconoscimento della parità e non successivamente.

  • ci risulta che numerose istituzioni scolastiche che hanno ottenuto la parità non posseggono effettivamente tutti i requisiti previsti.

2.5 Organi Collegiali

Comunicazione prot. 185 del 23 gennaio 2001 della Direzione Generale Scuola non Statale: superamento dell’art. 361 del D.Lgs. 297/94 e della O.M. del 30 gennaio 1984; ossia alle operazioni di scrutinio finale nelle scuole paritarie non sovraintenderà il Commissario Governativo in quanto la legalità è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei competenti organi collegiali. Quest’ultima affermazione dà per scontato che automaticamente nella scuola paritaria vengano applicate le disposizione relative appunto agli organi collegiali cosa non vera tant’è che la stessa Amministrazione non ha dato alcuna indicazione in questo senso;

2.6 Scrutini, esami di idoneità e esami di stato nelle scuole secondarie

a) Comunicazione prot. 185 del 23 gennaio 2001 della Direzione Generale Scuola non Statale: "superamento delle limitazioni di cui all’art. 7 della L.425/97: non si applicano agli esami di idoneità organizzati dalle scuole dichiarate paritarie, per cui le scuole paritarie possono prevedere candidati privati esterni senza quei vincoli. Riaffiora e si rivitalizza il fenomeno del mercato delle idoneità, benché venga precisato che il numero dei candidati privatisti è legato dalla capacità recettiva della classe.

b) C.M. 272/2000 e C.M. 31 del 15 febbraio 2001: le scuole paritarie sono equiparate alle scuole statali e pertanto in occasione degli esami finali di stato possono accogliere un numero illimitato di candidati privati.

c) Legge finanziaria 2002 art. 22 comma 7: Le commissioni di esami finali di stato nelle scuole paritarie sono costituite con gli stessi criteri di quelle delle scuole statali e ad esse possono essere abbinate anche le scuole legalmente riconosciute.

Con quali risorse verranno pagati i commissari?

Sono stati fatti dei calcoli?

2.7 Esami di idoneità e di licenza nelle scuole elementari paritarie

a) Nota prot. 2753 del 16 maggio 2001: obbligo di individuazione nelle scuole elementari paritarie del dirigente scolastico responsabile e conseguente eliminazione del ruolo di vigilanza delle Direzioni Didattiche territorialmente competenti.

b) Nota prot. n. 333 del 30 agosto 2001: analoga per le scuole materne paritarie

c) Nota prot. 2357 del 20 aprile 2001: esami di idoneità e licenza elementare

Questione: occorre distinguere fra chi gestisce e chi è il responsabile dell’attività didattico-educativa della scuola? Occorre regolamentare.

Noi chiediamo regolamenti e non atti amministrativi.

3. I finanziamenti

3.1 Come è noto nei Capitoli del Bilancio del MIUR sono assegnati finanziamenti e sussidi alle scuole non statali e precisamente ai Capitoli di spesa 4150 e 4151 per la scuola materna, 2160 per la scuola elementare parificata, 3692 per la scuola secondaria, 1376 per l’handicap, 1417 per le spese per la gestione delle scuole paritarie, 3691 per il funzionamento delle scuole magistrali per un ammontare complessivo di circa 1.100 miliardi.

Le circolari successivamente introdotte stabiliscono una nuova dislocazione delle risorse.

Decreto M.P.I. del 22 settembre 2000 "Rideterminazione del contributo annuo statale per le scuole elementari parificate"

C.M. n. 123 del 16 luglio 2001 "Anno finanziario 2001 capitolo 4150 - Sussidi di gestione alle scuole materne non statali – D. Lvo 297/94"

Nota MIUR prot. 739 del 19 novembre 2001 "Esercizio finanziario 2001 – Capitolo 4151 – Concessione di contributi alle scuole materne non statali per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Trasmissione D.M. n. 147 del 8/10/2001

Le competenze per la assegnazione di questi Fondi sono assegnate agli Uffici Scolastici Regionali i quali devono a loro volta "impartire alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate".

I Capitoli di spesa come sopra ricordati oggi individuano finalizzazioni ben precise che sono dislocate nella logica dell’ordine di scuola.

3.2 Questioni:

a) quanti soldi sono stati attribuiti complessivamente? A noi risulterebbero più di 1.200 miliardi.

b) ci risulta un aumento dello stanziamento con questa Finanziaria? A quanto ammonta?

I risultati del finanziamento sono stati monitorati? Quali i risultati?

3.3 Il 2002

a) Non sappiamo cosa avverrà a partire dal 1° settembre 2002, allorquando tali fondi verranno direttamente assegnati e gestiti dalle Regioni in base al Decreto 112/98.

Né tantomeno se ne conoscono i criteri di assegnazione e di distribuzione.

cosa è successo a livello regionale sull’uso dei fondi per il diritto allo studio.

3.4 Scuola paritaria e autonomia scolastica

La legge sull’autonomia scolastica necessita di una ulteriore precisazione proprio in considerazione del fatto che le scuole paritarie non statali entrano a far parte del sistema pubblico di istruzione:

a) parte normativa con particolare riferimento all’orario cattedra e alla flessibilità;
b) parte economica ovvero quali e quante risorse vengono stanziate, ai sensi della L.440 alle scuole paritarie.

Roma, 31 gennaio 2002