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Nota del MEF sulle ore eccedenti l’orario di cattedra: pagamento fino al 30 giugno

Una nota del Mef sostiene il pagamento fino al 31 agosto solo in caso di cattedre istituzionalmente costituite oltre le 18 ore settimanali. La FLC CGIL prosegue la battaglia legale contro questa interpretazione fallace del CCNL.

04/05/2016
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Il MEF ha trasmesso la nota 32509 del 6 aprile 2016 dell’IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) alle Ragionerie territoriali dello Stato (e per conoscenza a MIUR e UCB) per fornire indicazioni circa l’espletamento delle attività di registrazione e pagamento in materia di contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento.

In sintesi, secondo l’IGOP le ore eccedenti (previste dall’art. 30 del CCNL 2007/2009), ad eccezione di quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le 18 ore, debbono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il loro conferimento al docente interessato deve partire dal giorno della effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto.

Tale interpretazione sarebbe anche maggiormente in linea con le direttrici della legge 107/2015 e con le modalità di composizione di posti e cattedre. Interpretazioni diverse, prosegue l’IGOP, appaiono suscettibili di ingenerare significativi oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale privi della necessaria copertura finanziaria e costitutivi di danno erariale.

Si tratta di un'interpretazione fallace del CCNL vigente sostenuta dal MEF ai soli fini del contenimento della spesa pubblica. Continueremo ad agire, nel rispetto del Contratto e a tutela dei diritti dei docenti interessati, portando le ragioni dei lavoratori davanti ai giudici.

Secondo il dettato contrattuale il pagamento delle ore eccedenti segue la scadenza del contratto "madre". Dunque, il pagamento degli spezzoni orari fino a 6 ore spetta fino al 31 agosto, se conferiti a personale con contratto a tempo indeterminato (in aggiunta alle 18 ore) o con contratto annuale. Solo se conferite a supplenza, tali ore eccedenti vanno retribuite fino al 30 giugno. In base alle norme in vigore, si tratta a tutti gli effetti di salario (a differenza di altre tipologie di ore eccedenti, es. gruppo sportivo, sostituzione colleghi assenti, ecc...), quindi, con diritto al pagamento per tutto l’anno.