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Nuove scadenze per le domande di collocamento a riposo nella scuola

Pubblichiamo il Decreto Ministeriale 19.11.2001, n. 163 con il quale si fissa nel 10 gennaio 2002 la data di scadenza per la presentazione delle domande di collocamento a riposo nella scuola.

28/11/2001
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Pubblichiamo il Decreto Ministeriale 19.11.2001, n. 163 con il quale si fissa nel 10 gennaio 2002 la data di scadenza per la presentazione delle domande di collocamento a riposo nella scuola.

Roma, 28 novembre 2001

Ecco il testo del Decreto

Decreto Ministeriale 19 novembre 2001, n. 163

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;

Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

Considerata l'esigenza di individuare termini che, per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del personale alle singole scuole e classi;

DECRETA

Art. 1

Per il personale dirigenziale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, è fissato al 10 gennaio 2002 il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2002, nonché per l'eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2002 si applica anche al personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e da quello che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 2

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al Sistema informatico delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tenere conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario, che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.

Art. 3

L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art. 4

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per il riscontro di legge

Tag: pensioni