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Operazioni di avvio anno scolastico e ripartizione contingente personale Ata

Finalmente un po’ di chiarezza sulle gestione delle operazioni d’inizio d’anno relative al personale ATA.

02/10/2001
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La CM n. 2685 del 1.10.2001 anche se con ritardo, l’anno scolastico è già cominciato da un mese, da’ il via libera alle operazioni di assegnazione provvisoria, utilizzazione, immissioni in ruolo ed assunzione a tempo determinato del personale ATA .
Il MIUR corregge con l’emanazione di quest’ultima circolare le precedenti disposizioni che avevano trattato la materia (CC.MM n 135 e136/2001).
Per quest’anno, quindi, l’ufficio scolastico provinciale resta competente per l’assunzione del personale ATA fino al 31.8 e fino al 30.6 e le assunzioni in ruolo avranno decorrenza economica dalla data di assunzione in servizio.
Si conferma così quello che abbiamo sostenuto fino dall’ emanazione del decreto legge 255/2001 e cioè che quelle norme per il personale ATA si applicano non da subito ma a partire dal prossimo anno scolastico.
Come Cgil Scuola, valutiamo positivamente l’assunzione a tempo indeterminato come DSGA di quei responsabili amministrativi utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti previste dalla legge 124/99. Per i neo assunti la circolare, stabilisce la decorrenza economica subito dopo il superamento del corso di formazione per DSGA.
Infine per quanto riguarda le assunzioni degli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati, la circolare indica con molta chiarezza la base di calcolo per determinare il 40%. Il calcolo va effettuato sui posti effettivamente disponibili per quest’anno scolastico e non come sostenuto da alcuni uffici scolastici provinciali sul contingente assegnato dal MIUR.
Anche se alcune richieste di parte sindacale non sono state accolte, come ad esempio quella relativa al recupero dei posti non utilizzati per le immissioni in ruolo nel 2000/2001, riteniamo positivo l‘invio di istruzioni operative che ordinano la materia e danno alcune certezze al personale coinvolto nelle operazioni d’inizio d’anno.

Roma, 2 ottobre 2001

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Prot. n.2685

Roma, 1/ottobre 2001

Oggetto: Operazioni di avvio dell’anno scolastico. Ripartizione del contingente provinciale di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA a.s. 2001/2002.

Si fa seguito alle indicazioni fornite con la C.M. 136 del 10/08/2001 in particolare al punto 5, in relazione al conferimento di supplenze temporanee sui posti disponibili sin dall’inizio dell’anno scolastico in attesa dell’assunzione degli aventi diritto sia all’assunzione con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato per le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche.

Ciò premesso, nell’ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, le SS.LL., dopo avere effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo, dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2001/2002 secondo le istruzioni allegate sulla base della allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale il numero di assunzioni da effettuare. Tale ripartizione è stata calcolata ripartendo le 4.421 assunzioni, assegnate con il D.M.135/2001, in misura proporzionale tra tutti i profili. Per quanto concerne la successiva attribuzione delle supplenze annuali, e, sino al termine delle attività didattiche le SS.LL. potranno procedere sulla base delle graduatorie definitive del concorso per soli titoli e degli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento.

Si precisa che le assunzioni a tempo indeterminato ancorchè disposte dopo il 31 agosto 2001, saranno effettuate con decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, mentre quelle a tempo determinato, da effettuare sulla base delle graduatorie definitive citate restano nella competenza dei dirigenti territoriali. Quanto sopra considerato, che le norme in materia, inserite in sede di conversione del decreto legge 255/2001, pubblicato il 21/08/2001, e quindi successivamente al citato D.M. 135/2001 e alla C.M. 136/2001, sono applicabili al personale ATA a regime e non nella fase transitoria del corrente anno scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE- Zucaro

ISTRUZIONI OPERATIVE

1 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascun profilo professionale, può essere incrementato o diminuito fatta salva la consistenza complessiva e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all’acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo.

2 Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato per altro profilo professionale nell’ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.

3 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.

4 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2001 ed economica alla data del raggiungimento della sede e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2002/2003.

Le assunzioni nel profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell’art.7, comma 7 del D.M. 146/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1/09/2001 ed economica al momento del superamento da parte degli interessati delle prove finali dello specifico corso di formazione.

5 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate, in base alle rispettive graduatorie, con riferimento alle diverse aree professionali disponibili, nei confronti dei candidati che siano in possesso dei rispettivi titoli di accesso.

6 Per quanto concerne le assunzioni obbligatoriea tempo indeterminato (legge n: 68/99) non deve essere effettuato alcun accantonamento, in quanto esse avvengono per riserva nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria.

Nel caso in cui bisogna utilizzare per le assunzioni di collaboratore scolastico la graduatoria permanente aggiornata nella precedente tornata concorsuale, gli aventi titolo alle assunzioni obbligatorie sono tratti dalla corrispondente graduatoria provinciale per le supplenze aggiornata ai sensi del D.M. 75/2001.

In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni come precedentemente precisato.

7 Possono essere effettuate compensazioni fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.

8 ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI DEI CONCORSI RISERVATI

I posti di assistente amministrativo e deiprofili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6,comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124.

Ai concorsi riservati deve essere assegnata l’aliquota del 40% dei posti disponibili in organico per i rispettivi profili professionali. Si precisa che il numero delle assunzioni disposte sulla base delle relative graduatorie non va computato nel numero di assunzioni autorizzate e di conseguenza le medesime possono essere disposte in eccedenza rispetto al contingente assegnato

9 ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER SOLI TITOLI

Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale ATA.

Le assunzioni sono effettuate , dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 30.5.2000 n. 153 e della C.M. 31.5.2001 n. 99.

Nel caso in cui tali graduatorie non siano state approvate entro il 31.8.2001 le assunzioni sono effettuatein base alle graduatorie permanenti aggiornate nella precedente tornata concorsuale, indetta ai sensi della citata O.M. 153/2000. In tale ultimo caso dal contingente per le assunzioni di collaboratore scolastico devono essere preventivamente detratti i posti da destinare alle assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n.68/99, da effettuare in base alle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel quadro della stabilizzazione occupazionale nelle scuole di tutti i soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, disposta dalla vigente normativa speciale, è sospesa anche per l’anno scolastico 2001/2002 l’applicazione delle riserve dei soggetti predetti.

10 ORDINE DELLE OPERAZIONI

I - Assegnazione della sede di titolarità

Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all’assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell’ordine di seguito indicato:

a) personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1 settembre 2000 e ancora in attesa della sede definitiva;

b) personale assunto nell’anno scolastico 2000/2001, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all’acquisizione della scuola di titolarità; l’assegnazione di sede va effettuata nell’ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all’assunzione in ruolo;

c) personale trasferito per compensazione da altra provincia nell’anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.

II - Assegnazione della sede provvisoria

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’ art 21 della legge 104/1992 e successivamente:

a) ai vincitori dei concorsi riservati (art.557 D.Lgs 297/94);

b) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs n. 297/1994;

c) ai modelli viventi;

d) al personale assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999,n.68 e non rientrante negli artt. 21 e 33 della citata legge 104/92;

e) al personale riassunto in servizio.

Tabelle:

Contingenti provinciali Ata - Distribuzione del contingente di nomine

Contingenti provinciali Ata - Distribuzione provinciale e per profilo professionale