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Pensioni scuola. Chiarimenti sul pensionamento forzato di docenti e ATA

Chi ha 40 anni di contributi è escluso se ha uno scatto entro il 2012

01/02/2010
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Il Miur con la nota 1053 del 29 gennaio 2010, oltre a comunicare della registrazione della Direttiva 94/09, fornisce alcuni chiarimenti sul pensionamento forzoso previsto dall'art. 72 della Legge 133/08 per il personale docente e ATA.

In particolare si precisa che:

  1. la deroga dall'applicazione del pensionamento forzoso al compimento dei 40 anni di contributi si applica anche per coloro che avranno un passaggio alla successiva posizione stipendiale dal 1/1/2012.

  2. Per coloro che compiono 65 anni di età e non abbiano raggiunto i 40 di contributi la possibilità di proroga biennale è possibile solo nel caso non vi sia esubero nella classe di concorso/tipo di posto/profilo e comunque, per un solo anno, qualora si siano già raggiunti i 39 anni di contributi.

  3. Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere il minimo di contribuzione o il massimo (solo per coloro che erano in servizio al 1/10/1974).

Roma, 1 febbraio 2010