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Per la 626 i Dirigenti Scolastici hanno tempo sino al 31 dicembre

L’articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2000 i Dirigenti Scolastici, individuati come datori di lavoro dal D.M 292/96, debbono aver adempiuto agli obblighi posti a loro carico dal D.Lgs 626/94, dal DM 382/98 e dalla CM 119/99.

15/12/2000
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L’articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2000 i Dirigenti Scolastici, individuati come datori di lavoro dal D.M 292/96, debbono aver adempiuto agli obblighi posti a loro carico dal D.Lgs 626/94, dal DM 382/98 e dalla CM 119/99. Tale scadenza è stata ulteriormente ribadita dalla CM. 223/2000.

In particolare si ricorda che a quella data i Dirigenti Scolastici devono:

* aver effettuato la valutazione dei rischi presenti nella loro istituzione scolastica;
* aver elaborato e redatto il conseguente documento di valutazione dei rischi che deve indicare sia i criteri adottati nella rilevazione sia gli interventi programmati per la loro rimozione o riduzione;
* aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
* aver designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
* aver predisposto il piano antincendio, evacuazione e primo pronto soccorso;
* aver designato gli addetti all’antincendio, all’evacuazione e al primo soccorso;
* aver designato, laddove previsto, il medico competente;
* aver designato, laddove necessario, il preposto (es. laboratori, officine ecc.);
* aver formato e informato gli addetti, i preposti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sprovvisti di formazione certificata;
* aver formato e informato i lavoratori e i soggetti ad essi equiparati presenti nell’istituto;
* aver consultato in tutte le fasi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e in sua assenza la o le RSA presenti nella scuola;
* aver provveduto alla formazione e la informazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
* aver adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla legge.

Ricordiamo che la citata L.265/99 proroga fino al 31 dicembre del 2004 gli adempimenti posti a carico dei proprietari degli immobili, soggetti o enti competenti, sulla base di un programma predisposto e articolato in piani attuativi annuali; tali soggetti rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza.