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Personale ATA: la circolare sulle nomine da parte delle scuole

Una nota emanata con molto ritardo che accoglie alcune richieste sindacali. Il personale potrà accettare incarichi (art. 59 Ccnl) per i profili superiori in attesa anche dell’avente diritto.

29/08/2008
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Il Ministero ha pubblicato, dopo le numerose sollecitazioni sindacali, la nota 13561/08 sulle procedure da seguire per la stipula dei contratti a tempo determinato da parte delle scuole laddove si verificherà l’esaurimento delle graduatorie provinciali.

Le scuole, in base a questa nota, per coprire i posti liberi, una volta esaurite le graduatorie provinciali (24 mesi e DM 75/01) e le graduatorie d’istituto di I e II fascia (in questi giorni sono state messe in linea dal sistema informativo) potranno utilizzare le graduatorie di terza fascia fino a quando non ci saranno quelle nuove costituite ai sensi del DM 59/08.

Si tratta quindi di contratti individuali di lavoro provvisori in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie.

In particolare per coprire i posti di Collaboratore Scolastico vanno confermati i supplenti già in servizio fino al 30.6 e 31.8, di norma sui medesimi posti. Questa formulazione lascia intendere che qualora ci siano state modifiche dell’organico e quindi variazione nella disponibilità dei posti si possano confermare i supplenti in servizio lo scorso anno anche su scuole diverse della provincia in modo da garantire i diritti di tutti e una maggiore copertura dei posti disponibili.

Qualora dopo le conferme ci siano ancora posti disponibili e comunque per garantire la sostituzione di personale assente le modalità di assunzione del personale saranno decise localmente con accordi regionali (Uffici Scolastici Regionali/Organizzazioni Sindacali) nel rispetto della trasparenza e tempestività tenendo conto dei nuovi titoli di studio previsti dal CCNL 2006/09.
Tra le varie modalità utilizzabili si indica l’eventuale utilizzo di elenchi già forniti dai centri per l’impiego lo scorso anno, qualora siano disponibili a livello territoriale, ferma restando la verifica dei titoli di studio.

Questa modalità tuttavia non sarà praticabile in tutte le province, vista le diverse normative regionali e le difficoltà già riscontrate nell’applicazione del Decreto Legge 147/07 che prevedeva la stipula di apposite convenzioni con i centri per l’impiego da parte degli Uffici Scolastici Regionali.

Sarà quindi necessario individuare altre procedure che garantiscano trasparenza e rapidità attuativa.
Infine, nella nota viene come confermata come da richiesta della FLC la possibilità per il personale ATA già di ruolo di accettare, a norma dell'art. 59 del CCNL, i contratti stipulati fino all'avente diritto, come già definito nella nota 1655/05.

Il giudizio della FLC
La nota ministeriale rappresenta un passo avanti laddove accoglie le richieste sindacali come ad esempio quelle relative alla conferma e all’utilizzo dell’art. 59. Ma il nostro giudizio rimane critico per il ritardo con cui questa è stata emanata (una circolare così si poteva fare a fine luglio) e per il fatto che non si tiene conto della difficile gestione quotidiana del lavoro delle segreterie. Inoltre come FLC, per una maggiore certezza delle procedure avevamo chiesto:

  • la definizione di un termine preciso per la convocazione dei sindacati scuola da parte degli USR

  • il diritto alla conferma solo nei confronti del personale assunto regolarmente tramite le graduatorie o gli uffici di collocamento.

Infine, il nostro giudizio rimane negativo con riferimento alla mancata previsione nella circolare della durata dei contratti conferiti dai dirigenti scolastici sui posti liberi fino al 31 agosto. Su questo punto ricordiamo come la giurisprudenza continui ad accogliere le ragioni dei lavoratori. Vedi da ultimo l’ordinanza di accoglimento del tribunale di Firenze sul ricorso patrocinato dalla FLC Cgil, che pubblicheremo nei prossimi giorni. Siamo convinti che il continuo perseverare delle posizioni ostruzionistiche del Miur, comportando continue pronunce negative dei giudici e conseguenti condanne alle spese, possa configurarsi come ipotesi di danno erariale sulle quali stiamo valutando con il nostro ufficio legale ulteriori iniziative, oltre a confermare il sostegno alle vertenze per il riconoscimento della corretta scadenza dei contratti.

Roma, 29 agosto 2008