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Piani territoriali di ottimizzazione delle risorse ex LSU

Nota ministeriale n. 440 del 14 settembre 2001

21/09/2001
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Prot. n.440
Roma, 14.09.2001

Oggetto: Piani di ottimizzazione di utilizzo delle risorse umane di cui al D.M. prot. n. 65/2001 e alla convenzione quadro del 7.6.2001.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., per la parte di rispettiva competenza, sulla corretta applicazione degli atti indicati in oggetto, ed in particolare di quanto contenuto nell' art. 6, lettera F) e nell'art. 9 della convenzione quadro stipulatasi il 7 giugno 2001, fra l'Amministrazione Centrale e i consorzi d'impresa che, ad ogni buon fine, si allega

Si ricorda che, coerentemente con quanto indicato dall'art. 9, la data di riferimento per la predisposizione dei piani di ottimizzazione è quella del 15 settembre 2001.

Poiché, da rilevazioni effettuate a campione, é emerso che a tale data non si è ancora proceduto alla predisposizione di tali piani, si reputa opportuno che la stessa sia considerata come data di avvio alla predisposizione dei suddetti piani di ottimizzazione.

In conseguenza di quanto sopra, ciascun affidatario elaborerà detti piani, a livello di singolo comprensorio, con riferimento al numero dei soggetti stabilizzati ed in servizio presso le singole imprese a quella data.

Si fa presente, altresì, che il piano di ottimizzazione, così definito, dovrà essere approvato dal Direttore generale regionale e costituirà la base di calcolo per le fatturazioni dei servizi resi dal primo mese successivo all'approvazione del piano stesso.

Le eventuali variazioni alla distribuzione del personale nelle singole scuole scaturite dall' attuazione dei piani di ottimizzazione, non comporteranno ulteriori modifiche a tale base di calcolo nei contratti stipulati dai Dirigenti scolastici con le rispettive imprese.

(Esempio esplicativo:
il Dirigente scolastico ha firmato un contratto con una impresa di pulizia per n. 10 soggetti stabilizzati. Il piano di ottimizzazione, per quella istituzione scolastica, attribuisce alla stessa n. 7 soggetti. Il Capo di istituto continuerà a corrispondere all'impresa interessata il corrispettivo economico relativo ai dieci soggetti inizialmente utilizzati in quella sede. Il pagamento relativo alla prestazione dei servizi svolti dai 3 soggetti assegnati dalla ditta stessa presso altra istituzione scolastica, dovrà avvenire dopo la comunicazione di prestato servizio, dagli stessi effettuato pervenutagli dal Capo di Istituto presso cui i 3 soggetti sono stati utilizzati.)

Per il periodo intercorso fra il 1° luglio ed il 15 settembre 2001 si procederà ad eventuali conguagli, sulla base delle variazioni intervenute rispetto al numero iniziale dei soggetti stabilizzati, opportunamente documentate dagli affidatari ed avallate dal Provveditore agli studi o dal Capo di istituto. Detto conguaglio sarà operato sulla prima fattura utile emessa dopo il 15 settembre, previo assenso del Dirigente scolastico.
Le fatturazioni che interverranno dopo l'avvio dei piani di ottimizzazione sono da ritenersi definitive e dovranno essere liquidate entro i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di assunzione al protocollo delle stesse, da parte delle singole istituzioni scolastiche, che abbiano sottoscritto l'originario contratto.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione quadro del 7 giugno 2001, i singoli Dirigenti scolastici affidanti sono impegnati a fornire alle imprese le planimetrie dei singoli plessi presso i quali svolgere il servizio.
Qualora, per motivi diversi, non sia stato possibile adempiere a tale obbligo, e per consentire una rapida e corretta redazione dei piani di ottimizzazione, è opportuno seguire la seguente procedura:

1. l'impresa affidataria procederà con propri tecnici ad una misurazione delle superfici affidate;

2. i risultati ditale misurazione saranno sottoposti all'approvazione e ratifica dell'affidante;

3. in caso di disaccordo si potrà procedere a verifiche congiunte, che avranno validità fino alla definitiva rilevazione planimetrica elaborata dai competenti Uffici tecnici dell'Ente locale.

Si rammenta ai Capi di istituto che, a decorrere dal 10 luglio 2001, gli stessi non hanno più alcun potere direttivo sui soggetti stabilizzati, in quanto dipendenti dalle imprese consorziate affidatarie, e che eventuali inadempienze contrattuali dovranno essere contestate unicamente ai rappresentanti degli affidatari.
In conclusione, si pregano i Direttori generali regionali interessati, qualora non si sia già provveduto, a promuovere l'avvio e la rapida conclusione del processo di definizione dei piani di ottimizzazione.
In occasione dell'approvazione definitiva di detti piani è opportuno che i Direttori generali regionali provvedano ad informare le Organizzazioni sindacali.
L'informazione potrà essere seguita da un incontro, laddove richiesto dalle OO.SS. A tale incontro è necessaria la partecipazione delle strutture sindacali confederali, assistite dai sindacati di categoria della Scuola, dei Servizi e Terziario, nonché la partecipazione dei Consorzi affidatari dei servizi.
Con l'occasione, si rammenta che la S.p.A. Italia Lavoro fornisce assistenza a questo Ministero, in applicazione dell'art. 3 punto 4 del D.M. prot. 65 del 20.4.2001, anche per le operazioni indicate in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE - F.to Zucaro

______________________

ALLEGATO:

Art.6 -(Modalità di attuazione)

omissis....

F) Gli Affidanti1 coordinati dal competente Direttore Generale Regionale, e gli Affidatari, successivamente alla approvazione dei programmi di gestione dei servizi e, comunque, entro il giorno 15.09.2001, in base ai soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 effettivamente assunti, procederanno, per ogni comprensorio scolastico ed eventualmente e successivamente a livello regionale, ad elaborare un piano di ottimizzazione di utilizzo delle risorse umane assunte ai sensi della presente convenzione, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato sia in termini di qualità del servizio reso sia in termini di rapporto costi/prestazioni dei contratti di affidamento dei servizi stipulati per il territorio di riferimento.

G)

Art.9 - (Ottimizzazione dei servizi)

Il piano di ottimizzazione dei servizi, come definito al precedente art.6, a livello di comprensorio, ed eventualmente a livello regionale, sarà predisposto entro il giorno 15.09.2001 tenendo conto:

1. delle compatibilità con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utili;

2. del numero dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 effettivamente assunti dalle imprese nel comprensorio o nella regione di riferimento;

3. della quantità e qualità dei servizi richiesti e del conseguente monte ore-lavoro - uomo complessivo effettivamente disponibile in ragione d'anno solare nel comprensorio sulla base dei dati tecnici, forniti dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, inseriti nei contratti di affidamento dei servizi;

4. delle eventuali esigenze dell'Affidante che comporti no modifiche e/o integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi, come risultano definiti nei contratti di affidamento dei servizi e/o nei programmi di gestione già approvati.

I piani di ottimizzazione, che potranno determinare modifiche nella distribuzione del personale nelle singole scuole ovvero modifiche nella definizione dei comprensori, saranno sottoposti all'approvazione del competente Direttore Generale Regionale ai fini dei successivi adempimenti.

Per gli anni successivi al 2001, in occasione dell'avvio dei nuovi anni scolastici, le Parti si incontreranno per adeguare il Piano di ottimizzazione ad eventuali nuove esigenze, anche in relazione al numero dei soggetti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n.65 del 20.4.2001 in forza alla data del 30.08 di ogni anno, come previsto al precedente art.5.

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