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Piattaforma per la contrattazione integrativa nazionale dell'area V della dirigenza scolastica

Pubblichiamo il testo della piattaforma per la Contrattazione Integrativa Nazionale dell’Area V della Dirigenza Scolastica

21/03/2002
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Pubblichiamo il testo della piattaforma per la Contrattazione Integrativa Nazionale dell’Area V della Dirigenza Scolastica approvato dal Coordinamento Unitario Nazionale CGIL CISL UIL Scuola dei Dirigenti Scolastici riunito il 20 marzo 2002 a Roma.
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CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA

PIATTAFORMA UNITARIA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NAZIONALE PER L’AREA V DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Premessa

La Contrattazione integrativa nazionale dell’area V della Dirigenza Scolastica deve svolgersi in tempi rapidi per le ricadute immediate sulla vita professionale dei Dirigenti Scolastici e la conduzione delle scuole.

Da essa, infatti, dipende l’attuazione di importanti istituti quali il primo affidamento dell’ incarico, la mobilità territoriale (regionale e interregionale) nonché la mobilità professionale, la formazione, la retribuzione accessoria.

Da essa ancora dipende l’avvio della Contrattazione integrativa regionale e l’attuazione di tutto il sistema delle relazioni sindacali che ha competenza anche sulle questioni relative alla valutazione, alla formazione, alla sicurezza ecc.

Contenuti

Incarichi e mobilità

Incarichi

Coincidenza del primo incarico con la richiesta di conferma o mutamento della dal 1-9-2002.

La contrattazione dovrà affrontare prioritariamente la questione dell’affidamento degli incarichi. Nel caso specifico l’affidamento degli incarichi, che a regime non è sottoposto a contrattazione, va affrontato come affidamento del primo incarico per tutti i Dirigenti Scolastici: esso va conferito, in prima applicazione, previa richiesta formale scritta da parte di tutti i Dirigenti scolastici oggi in servizio di conferma o mutamento dell’incarico attualmente svolto. L’affidamento del primo incarico deve partire dal 1 settembre 2002 e precederà il conferimento degli incarichi di Presidenza.

In prima applicazione e solo per un anno l’obbligo di permanenza per tre anni è sospeso. Infatti l’affidamento del primo incarico avviene in condizioni di eccezionalità e riguarda tutti i Dirigenti Scolastici: una condizione di normalità può partire dal settembre 2003, al momento della preposizione dei vincitori del concorso.

A regime, gli incarichi vanno conferiti con precedenza rispetto al conferimento dell’incarico ai vincitori di concorso.

Ai Dirigenti Scolastici va fornita per tempo la disponibilità delle sedi o istituzioni scolastiche.

Essendo l’incarico un atto bilaterale, deve poter dispiegarsi come atto negoziale circa i contenuti, gli obiettivi, i programmi: contenuti, dunque, non generici ma precisati e con obiettivi costruiti e co - decisi anche in progress da chi conferisce l’incarico e da chi lo riceve. Ciò anche in considerazione del fatto che le complessità delle singole scuole, l’elevato numero di esse e dei Dirigenti Scolastici in alcune grandi realtà regionali non consente una conoscenza approfondita delle situazioni scolastiche e degli stessi Dirigenti scolastici che ricevono l’incarico.

L’ordine delle operazioni di incarico: provinciale, regionale, interregionale.

E’ previsto da specifica clausola del CCNL che la Contrattazione Integrativa nazionale determini, nella prima come nelle successive contrattazioni, l’ordine e i tempi delle operazioni: a tal proposito vanno previsti incarichi da assegnare prioritariamente in sede provinciale e secondariamente in sede interprovinciale. Ciò non deve costituire ostacolo alla richiesta di affidamento di incarico da parte dl Dirigente scolastico in altra provincia.

Va regolamentata inoltre l’assegnazione interregionale degli incarichi. In ordine a questa tipologia di mobilità vanno previsti annualmente tempi certi di comunicazione ai Dirigenti Scolastici circa le disponibilità di sedi nelle varie Regioni, per consentire agli interessati di avanzare domanda.

In sede di informazione preventiva, ai sensi dell’art. 4 c.1 lettera del CCNL, l’Amministrazione renderà noti i criteri di affidamento e mutamento dell’incarico. Vanno definiti in modo trasparente i criteri, in modo particolare in caso di concorrenza di più richieste per lo stesso incarico, che possono riguardare: l’esperienza maturata nel settore formativo di destinazione, la vicinanza della sede al domicilio ecc.

L’affidamento dell’incarico in seguito a soppressione di posto deve avvenire con priorità tenendo conto delle richieste dell’interessato.

L’incarico affidato per particolari esigenze di servizio in sedi lontane dall’abituale dimora che comportino spostamento del domicilio deve prevedere l’indennità di prima sistemazione.

L’affidamento di nuovo incarico in casi eccezionali.

La Contrattazione Nazionale dovrà individuare anche i casi di particolare urgenza e di esigenze familiari sulla cui base il Direttore Regionale dovrà affidare in via eccezionale un nuovo incarico in sede libera richiesta dal Dirigente Scolastico, anche in costanza di nuovo incarico ottenuto anch’esso su richiesta dal Dirigente Scolastico stesso.

Il nuovo incarico in sede vicina al domicilio potrà essere assegnato a partire dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo alla data in cui si verifica il caso di particolare urgenza e di esigenza familiare.

I casi da prendere in considerazione riguardano l’insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle vicinanze delle sedi richieste, l’assistenza ai familiari fino al terzo grado di parentela e di affinità non assistibili da altri membri della famiglia, la tutela della maternità e paternità (L. 1204/71 e 53/2000), i casi già previsti per l’assistenza alle persone disabili (L.104/92) nonché tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni.

B) Mobilità professionale

Considerando superata la tradizionale mobilità territoriale, che si realizza attraverso la richiesta di nuovo incarico secondo quanto si definirà in merito al precedente punto A), resta da regolamentare la mobilità professionale.

La mobilità professionale, vale a dire il passaggio fra i due settori formativi (scuola elementare e media e scuola secondaria superiore ), si può realizzare in linea di massima prevedendo la percentuale di passaggio del 20 %.

A tal fine nei concorsi per Dirigenti Scolastici, nell’ambito del periodo di formazione, occorre prevedere lo svolgimento di appositi moduli formativi.

Occorre comunque consentire, in caso di sedi disponibili, l’affidamento dell’incarico a tutti i Dirigenti Scolastici oggi titolari per settori formativi diversi da quelli di appartenenza che ne facciano richiesta, con priorità per coloro che hanno maturato esperienza nel settore formativo richiesto.

Il vincolo del settore formativo sarà vigente per le nuove leve di reclutamento.

Tempi delle operazioni.

In ordine ai tempi di tali operazioni, esse si devono concludere entro il mese di giugno o luglio per consentire ai Dirigenti Scolastici di raggiungere la sede di nuovo incarico dal primo settembre dell’anno scolastico successivo.

Congedi per motivi di famiglia e di studio

Il dirigente scolastico che rientra dopo l’assenza per motivi di famiglia e di studio (art. 20 del CCNL e art. 4 c. 2 e 4 della L.53/2000) parteciperà con priorità ai corsi di formazione sulle innovazioni organizzative e legislative nel frattempo intervenute.

La percentuale dei Dirigenti Scolastici che potrà fruire dei congedi per la formazione di cui all’art. 20 c. 3 del CCNL e 5 e 6 della L. 53/2000 deve essere fissata nel limite massimo del 10 % al livello regionale. Il termine di preavviso deve essere stabilito in 30 giorni. Il differimento e il diniego da parte del Direttore Generale Regionale devono essere fondati su esclusive ragioni di servizio inderogabili e indifferibili e devono essere motivati.

Il congedo per motivi di famiglia e di studio può essere fruito su istanza dell’interessato.

Criteri generali per l’assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato.

Retribuzione di posizione

Acquisito l’esatto ammontare delle risorse, la Contrattazione Nazionale deve individuare criteri oggettivi di ripartizione delle stesse a livello regionale (es., numero dei Dirigenti scolastici, numero alunni, numero classi o una media fra gli stessi).

Occorre definire la parte fissa della retribuzione di posizione che deve essere in questo Contratto di ingresso di ragionevole consistenza.

Per quanto attiene la definizione della parte variabile i criteri possono essere i seguenti: costituire le posizioni utilizzando i parametri di differenziazione della passata indennità di direzione con gli opportuni correttivi (prevedere i dati di complessità dell’Eda, la coesistenza di più indirizzi o di più ordini e gradi di scuola, il numero degli alunni).

E’ da prevedere che sulla parte variabile ai criteri nazionali si possano aggiungere criteri di carattere locale (esempio, numero e distanza delle e fra le sedi, numero dei Comuni interessati).

A beneficio del personale utilizzato presso l’Amministrazione centrale o regionale deve essere previsto una apposita quota di risorse.

Retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato va ripartita a livello regionale e va attribuita a tutti i Dirigenti Scolastici che ricevono una valutazione positiva.

Essendo essa rapportata al 20 % della individuale retribuzione di posizione, occorre costruire posizioni ragionevolmente differenziate.

A beneficio del personale utilizzato presso l’Amministrazione centrale o regionale deve essere prevista una apposita quota di risorse.

La retribuzione di risultato va attribuita per l’anno in corso in pari misura alla generalità del personale non essendo possibile effettuare la valutazione.

Determinazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi che il Dirigente Scolastico è tenuto ad accettare

Occorre ricondurre a retribuzione gli incarichi obbligatori oggi svolti di fatto senza compenso ( es., presidenza di esami di licenza media, funzione di commissario governativo) equiparandoli economicamente ai compensi già percepiti su disposizione governativa per analoghi incarichi (es., presidenza di esami conclusivi di stato).

Per quanto riguarda l’incarico di reggenza esso può essere conferito in caso di assenza continuativa del titolare superiore a due mesi, raggiunti anche per effetto di proroga.

Va presa in considerazione l’ipotesi di incrementare con i fondi contrattuali i compensi già percepiti secondo le disposizioni di legge.

Implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei Dirigenti.

Le istituzioni scolastiche, come Enti autonomi, hanno subito una riorganizzazione quantitativa e qualitativa attraverso il dimensionamento ottimale e la nascita degli istituti comprensivi verticali e orizzontali che implicano un mutamento del lavoro e della professionalità del Dirigente Scolastico: presenze di più sedi, di più ordini di scuole, di più settori formativi.

A tal fine è necessario incrementare la dotazione contrattuale del personale docente e Ata per consentire l’allargamento del numero delle figure di staff che coadiuvino il Dirigente Scolastico nella direzione delle istituzioni scolastiche.

Vanno anche accelerate le procedure di Accordo con le Organizzazioni Sindacali per definire le cosiddette figure di sistema a sostegno dei processi di autonomia per le singole scuole o per reti di scuole, così come vanno accelerate le procedure di valorizzazione delle figure ata oggi sottoposte a forti sollecitazioni innovative.

Linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

Occorre individuare, proseguendo il lavoro avviato nella Commissione bilaterale già operante, le tematiche generali (sicurezza, nuova normativa, progettualità ecc.) da indicare alle Direzioni Generali Regionali come prioritarie nella realizzazione della formazione dei Dirigenti Scolastici.

E’ necessario puntare sulla modalità formativa residenziale di livello regionale o interregionale.

Occorre indirizzare la preparazione dei Dirigenti Scolastici verso la dimensione europea preparando confronti e scambi con la Dirigenza Scolastica degli altri Paesi dell’Unione.