Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Scuola » Precari » Assunzioni del personale docente: ulteriori chiarimenti del MIUR

Assunzioni del personale docente: ulteriori chiarimenti del MIUR

Riguardano le assunzioni dal concorso di personale già di ruolo e la possibilità di utilizzare su posto comune le eccedenze dei posti di sostegno.

28/08/2014
Decrease text size Increase  text size

Il MIUR con la nota 2700 del 28 agosto 2014 (che integra e corregge la precedente nota 2694/14) chiarisce che le norme sui depennamenti dalle GaE per il personale già di ruolo (art. 1, comma 4 quinquies della Legge 24 novembre 2009 n. 167) non si applicano alle graduatorie dei concorsi a cattedre.

Nella nota inoltre si precisa che:

  • Il personale già di ruolo su classe di concorso o posto comune, se inserito in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedra, può accettare una nuova nomina in ruolo con decorrenza 01/09/2014, per altri insegnamenti o per sostegno o anche per lo stesso insegnamento in provincia diversa.
  • Il personale già di ruolo su sostegno, assunto dal concorso a cattedre, se inserito in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedra, può accettare una nuova nomina in ruolo con decorrenza 01/09/2014, solo per insegnamento diverso da quello a cui afferisce il ruolo attuale.
  • Il personale già di ruolo su sostegno, assunto da GAE, se inserito in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedra, può accettare una nuova nomina in ruolo con decorrenza 01/09/2014, per qualsiasi insegnamento.

Si precisa anche che la rinuncia e l’accettazione di una proposta di assunzione nello stesso anno scolastico è regolato dal punto A18 delle istruzioni operative:A.18 L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.12 e dal successivo A.19, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.”

Questi chiarimenti si sono resi necessari in quanto nelle varie regioni si erano determinati comportamenti difformi sia con cancellazioni errate dalle graduatorie del Concorso sia con la mancata cancellazione dalla graduatoria di posto comune di chi aveva già accettato o rinunciato lo scorso anno alla nomina su sostegno tratta da tale graduatoria.

Nella nota si chiarisce anche nel caso di mancata assegnazione di posti di sostegno per assenza di candidati, l'eccedenza deve essere assegnata al sostegno di altre aree o ordini di scuola. Se terminate tali operazioni rimangano ulteriori eccedenze, i posti potranno essere assegnati a graduatorie di posto comune.

Si tratta di una indicazione molto importante, che come FLC abbiamo fortemente sollecitato, in considerazione del rischio di perdere centinaia di assunzioni in ruolo per mancanza di aspiranti specializzati in alcune regioni.