Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Scuola » Precari » Assunzioni in ruolo su sostegno: ulteriori indicazioni del MIUR

Assunzioni in ruolo su sostegno: ulteriori indicazioni del MIUR

Importanti chiarimenti su rinunce e anno di prova

20/02/2014
Decrease text size Increase  text size

IL MIUR con la nota 1441 del 20 febbraio 2014 fornisce ulteriori chiarimenti sulle 4.447 assunzioni su posti di sostegno previste dal Decreto Legge 104/13 e le cui istruzioni operative erano state impartite con la nota 362 del 6 febbraio 2014.

In particolare il MIUR chiarisce che

  • esclusivamente per l’anno in corso, chi rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno, non sarà depennato dalle graduatorie ad esaurimento o dalla graduatoria del concorso di posto comune;
  • i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali di cui al DM 21/05 (art. 3 e art. 1 comma 2 lett. a), b e c) sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno e non possono esercitare una eventuale successiva opzione per nomina su posto comune per insegnamenti collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato DM 21/05.
  • per i docenti neo nominati in ruolo sul sostegno, la cui nomina ha decorrenza giuridica dal 01/09/2013, l’anno in corso è considerato come anno di prova se in servizio in qualità di supplente annuale, o temporaneo fino al termine delle attività didattiche o se titolare di supplenze temporanee di almeno 180 giorni. Il servizio è utile ai fini della prova se prestato “nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini” (nota 3699/08).