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La Camera approva l’emendamento al Decreto dignità sulla vertenza diplomati magistrali

Un primo commento.

26/07/2018
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L’emendamento al “Decreto dignità” approvato dalle commissioni riunite Lavoro e Finanze della Camera sulla vicenda dei diplomati magistrali affronta due aspetti, uno di medio e uno di lungo periodo. Il primo riguarda la salvaguardia dell’anno scolastico 2018/19, e prevede che le sentenze di esclusione dalle GAE dei tribunali amministrativi siano eseguite trasformando i contratti a tempo indeterminato e quelli annuali in contratti a termine che scadono il 30 giugno. Il secondo prevede l’avvio di una procedura concorsuale straordinaria rivolta a diplomati magistrali e laureati in Scienze della Formazione primaria che abbiano svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8.

A nostro avviso la salvaguardia dell’anno scolastico rappresenta una scelta doverosa rispetto all’iniziale differimento di 120 giorni nell’esecuzione delle sentenze che avrebbe gettato la scuola nel caos.

È chiaro che per i docenti che hanno stipulato dei contratti a tempo indeterminato, superando anche l’anno di prova, la trasformazione dei contratti al 30 giugno rappresenta un fatto drammatico sul piano delle loro scelte di vita, ed è questa la più grande contraddizione che deriva dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria.

L’avvio della procedura concorsuale straordinaria ha il merito di valorizzare in maniera importante i titoli di servizio: tanto che dei 100 punti complessivi 30 vengono assegnati alla prova orale, mentre dei 70 riservati ai titoli ben 50 vanno al servizio. Anche questa ci appare una scelta doverosa a fronte dell’impegno con cui tanti insegnanti hanno contribuito in questi anni al funzionamento della scuola pubblica. Il requisito dei due anni di servizio per l’accesso alla procedura concorsuale ci appare invece eccessivo, nella misura in cui sia tra i diplomati che tra i laureati tanti docenti non hanno ancora raggiunto i 2 anni di servizio (almeno 180 giorni o dal primo febbraio, ininterrottamente, fino agli scrutini o fino al termine delle attività didattiche) e la loro esclusione dal concorso avrebbe potuto essere evitata.

A nostro avviso il governo avrebbe potuto fare di più, mantenendo le posizioni già acquisite quantomeno in attesa delle procedure concorsuali. Per questo chiederemo con forza al governo di intervenire con ulteriori modifiche, in sede di conversione, al fine di trovare soluzioni più eque nei confronti dei lavoratori interessati. Ad esempio il termine del 30 giugno indicato nell’emendamento come scadenza per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato va assolutamente modificato.

Auspichiamo che arrivi al più presto la convocazione di un tavolo con le forze sindacali, al fine di avviare il confronto nel merito del provvedimento ministeriale che dovrà dare attuazione alle previsioni contenute nel decreto licenziato dalle Camere.

Su questo tema come FLC abbiamo chiesto insieme a Cisl Fsur e Uil Rua scuola un incontro urgente ai presidenti delle commissioni parlamentari.

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Roma, 26 luglio 2018

On.li Carla Ruocco e Andrea Giaccone

Presidenti delle Commissioni
VI e XI della Camera dei Deputati

OGGETTO: DL 82/2018, richiesta audizione

Le scriventi OO.SS. chiedono di essere convocate per un’audizione relativa alla materia del reclutamento del personale docente, in particolare per quanto riguarda le disposizioni proposte con l’emendamento 4.24 al testo del decreto legge 87/2018, concernenti la gestione degli effetti di provvedimenti giurisdizionali nei confronti di personale docente di scuola materna e dell’infanzia.

Le scriventi OO. SS, alla luce della diretta e approfondita conoscenza di fatti e situazioni che investono personale di cui esprimono larga rappresentanza, ritengono di poter fornire a Codeste Commissioni un proprio contributo, utile ai fini di un’ottimale definizione del testo in esame. Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

FLC CGIL

Francesco Sinopoli

CISL SCUOLA

Maddalena Gissi

UIL SCUOLA

Giuseppe Turi

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«ART. 4.

  Prima dell'articolo 4, inserire il seguente capo:

CAPO I-bis.
(Misure finalizzate alla continuità didattica).
04. 01. I Relatori.
(Approvato)

  All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,», sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, il luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

  1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, e sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater.
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docenti vacanti e disponibili, sia comuni ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, autorizzati al concorso ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto, annualmente, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla successiva lettera a):
   a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
   b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
   c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni, ai quali sono destinati al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dell'espletamento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

  1-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzate che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, dei posti comuni ivi compresi quelli di potenziamento e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
   a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
   b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni.

  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologico. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari, ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
  1-nonies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di espletamento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la misura del contributo idonea, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire la copertura integrale, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, degli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali.
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c) continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni.
4. 24. I Relatori.
(Approvato)
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