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Precari scuola: pubblicata la circolare sulle supplenze 2016/2017

Confermate le indicazioni degli scorsi anni. Permangono criticità sia per i docenti che per gli ATA.

02/09/2016
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È stata pubblicata giovedì 1 settembre 2016 la nota 24306 che fornisce le annuali istruzioni per le supplenze del personale docente, educativo ed ATA.

Leggi lo speciale

Norme comuni per docenti e ATA

  • Viene precisato chiaramente che, oltre a poter lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi fossero cattedre o posti interi. È fatta salva comunque la possibilità del completamento orario.
  • le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione.
  • all’atto della stipula del contratto a tempo determinato, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, i lavoratori possono immediatamente fruire degli istituti giuridici contrattuali previsti dal CCNL, per cui non occorre prendere servizio (aspettativa, congedo, etc…).
  • si conferma che il diritto alla proroga (in caso di assenze successive del titolare intervallate solo da giorno libero e/o festivo), previsto dal regolamento dei docenti, è valido anche per il personale ATA.
  • si precisa, analogamente a quanto indicato lo scorso anno, che la priorità nella scelta della sede (L. 104 art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
  • per quanto riguarda le riserve Legge 68/99 si precisa che la quota del 50% va calcolata solo sui posti interi (sia al 30/06 che al 31/08) nei limiti della capienza del contingente provinciale di riserve.

Personale docente ed educativo

La nota ricalca sostanzialmente quella degli scorsi anni salvo alcune correzioni e precisazioni.

Ricordiamo che le supplenze di quest'anno sono relative ai soli posti in organico di fatto essendo destinati a ruolo tutti i posti dell'organico dell’autonomia (diritto + potenziamento). L'organico di fatto è costituito da tutti gli spezzoni residuati in organico di diritto, dalle ore lasciate libere dai part-time, dai posti lasciati liberi dai colleghi assenti per tutto l'anno a vario titolo (aspettative, comandi, assegnazioni provvisorie in altra provincia ecc.), dai posti assegnati in deroga in particolare su sostegno. A questi potrebbero aggiungersi (per supplenze al 31/08) i posti per i quali non ci sono sufficienti aspiranti al ruolo.

  • Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007. Viene ribadito quanto previsto dalla nota 18329/07: per spezzoni si intendono solo quelli effettivamente tali e non quelli derivanti dalla frantumazione di posti o cattedre. Viene comunque precisato che eventuali posti orari costituiti per la fase delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie restano disponibili anche per le supplenze.
  • Malgrado alcune correzione da noi sollecitate, permagono indicazioni poco chiare e contraddittorie sulla sostituzione dei docenti a cui sono affidate attività di potenziamento e curricolari, e sulla possibilità di utilizzarli per supplenze fino 10 giorni.
  • scuola primaria: i posti, gli spezzoni orario e i part-time devono essere integrati con le ore di programmazione da inserire nei contratti individuali di lavoro. La nota precisa che fino a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, oltre le 11 ore si aggiungono 2 ore.  
  • sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina.
  • per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
  • le indicazioni relative ai licei musicali, vista la complessità delle procedure, sono analizzate in questa notizia.

Personale ATA

Nella nota, che sostanzialmente ricalca quella dello scorso anno, sono presenti alcune indicazioni imprecise o errate che avevamo chiesto al MIUR di modificare:

  • per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente la nota fa espresso riferimento solo al divieto imposto dalla legge di stabilità 2015, senza alcun richiamo alle due note ministeriali (2116/16 e 10073/16) emanate, a seguito delle nostre pressioni, per alleggerire la rigidità della misura;
  • per i posti sugli accantonamenti resta l’indicazione generica a nominare i supplenti fino all’avente diritto con conferimento dal dirigente scolastico tramite le graduatorie d’istituto.
  • sul conferimento di supplenze su posti part-time non è stato precisato che il diritto al completamento riguarda anche i contratti di supplenza stipulati ex art 59 CCNL per disponibilità derivanti da supplenze brevi. A questo proposito c’è la sentenza Tribunale di Torino del 15 settembre 2015;
  • circa la richiesta di riconoscimento giuridico della supplenza fin dal 1° settembre per tutti gli aspiranti nominati, dal momento che in alcune province le nomine saranno avviate in ritardo, non ci sono garanzie da parte del Ministero.

Nonostante le nostre proteste, l’Amministrazione ha voluto proseguire diritta per la propria strada, incurante delle esigenze delle scuole e dei diritti dei lavoratori. Per noi restano valide tutte le nostre richieste che difenderemo, se sarà necessario, anche nelle sedi legali appropriate.