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Ricorsi graduatorie ad esaurimento: è competente il Giudice ordinario

Il TAR dichiara il difetto di giurisdizione sui ricorsi relativi alle graduatorie ad esaurimento in favore del Giudice ordinario.

22/02/2011
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Il TAR del Lazio con la sentenza n. 1556 del 18 febbraio 2011 ha dichiarato di non potersi procedere nei ricorsi relativi alle graduatorie ad esaurimento in quanto, in base all'Ordinanza della Corte di Cassazione del 16 novembre 2010 (depositata in Cancelleria il giorno 08.02.2011), la giurisdizione sulle graduatorie è del giudice ordinario.

Questa nuova pronuncia aggiunge ulteriori elementi problematici in aggiunta a quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale sulle code e alla proroga delle graduatorie introdotta nel decreto "milleproroghe".

A questo punto diventa sempre più urgente che il Ministero proceda al più presto ad una nuova convocazione delle organizzazioni sindacali per presentare un piano di intervento che ottemperi alle sentenze e non generi nuovo contenzioso.

Le questioni legate alle graduatorie ad esaurimento dei docenti non riguardano solo punteggi e inserimenti a pettine o in coda, ma persone in carne ed ossa che hanno subìto in questi anni le vessazioni dovute ad una gestione altalenante e spesso iniqua delle graduatorie.