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Restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione di sede

il MAE ha emanato il 23 gennaio u.s. il “Messaggio” del 23 gennaio u.s. sulla restituzione ai ruoli di provenienza e ha contestualmente informato le Ambasciate, i Consolati e la Rappresentanza permanente presso UE

24/01/2003
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Come annunciato in una precedente nota del 22 gennaio, il MAE ha emanato il 23 gennaio u.s. il “Messaggio” del 23 gennaio u.s. sulla restituzione ai ruoli di provenienza e ha contestualmente informato le Ambasciate, i Consolati e la Rappresentanza permanente presso UE. Il Messaggio è sostanzialmente identico a quelli degli anni precedenti con un’unica variazione, sollecitata dalle organizzazioni sindacali, relativa al punto 1 “Restituzione ai ruoli metropolitani …” in cui compare che l’interessato “Si deve avvalere..”. Ciò perché tale operazione precede tutti gli altri movimenti, ovviamente laddove l’interessato fosse collocato fuori ruolo (collocazione che avviene dopo il triennio di permanenza). Per la CGIL scuola rimane comunque incomprensibile la motivazione che impone per le sole scuole bilingui della Germania la cessazione al 31 luglio anziché il 31 agosto come per gli altri. In “Tutto mobilità” è possibile consultare sia l’accordo sulla mobilità che le relative disposizioni applicative.

Roma, 24 gennaio 2003

___________________________________

Mittente D.G.P.C.C. Uff. IV:

Numero protocollo: 268/604

Data: 23 GENN 2003
Posizione: L66

Oggetto: Restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione della sede metropolitana del personale docente e non docente di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche, culturali ed universitarie italiane all'estero, comprese le iniziative di cui ex art.636 del DL.vo 297/94 e i lettorati presso le Università straniere.

Riferimento: O.M. n.5 del 16.1.2003 prot. n.114, C.C.D.N. del 15.01.2003 sulla mobilità del personale docente e ATA per l’a.s. 2003/2004.Testo coordinato del Contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27.01.2000, dei Contratti collettivi decentrati nazionali del 18.01.2001, del 21.12.2001 e 15.01.2003.

Firma: Cons. d'Amb.Leonardo Sampoli

TESTO: Le Rappresentanze e gli Uffici Consolari in indirizzo sono pregati di voler notificare tempestivamente, riproducendo in copia il presente messaggio, le disposizioni ivi contenute alle dipendenti istituzioni scolastiche e culturali, alle direzioni delle Scuole Europee e ai lettori in servizio presso le locali Università e di voler richiamare l'attenzione del personale interessato sul rispetto dei termini e delle modalità indicate.

Le modalità per l’assegnazione della sede metropolitana al personale della scuola che rientra a domanda o è restituito ai ruoli per completamento del periodo massimo di servizio all’estero sono stabilite dal CCDN in riferimento, relativo alla mobilità del personale della scuola .

Per l’a.s.2003/04 tali modalità sono riportate nell’art.5 del CCDN sottoscritto il 15.01.2003, le procedure e le scadenze per la presentazione delle domande sono regolate dall’art.3 dell’O.M. n.5 del 16.1.2003

La cessazione dal servizio all'estero del personale scolastico decorre, di norma, dal giorno in cui ha termine l'anno scolastico nell'ultima sede di servizio, secondo i relativi calendari, e precisamente:

- il 28 febbraio per i Paesi dell'Emisfero Australe;

- il 31 agosto, per tutti gli altri Paesi;

- il 31 luglio per la Germania limitatamente alle scuole bilingui.

1.RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI AL TERMINE DEL PERIODO MASSIMO DI PERMANENZA ALL’ESTERO

Restituzione ai ruoli metropolitani e assegnazione di sede.

Si deve avvalere dell'assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano il personale che, titolare di sede in Italia e collocato fuori ruolo per la destinazione all'estero, abbia perso la titolarità, avendo prestato un periodo di servizio all'estero superiore ad un triennio. Il personale in servizio all’estero, il cui rientro e restituzione ai ruoli di provenienza viene disciplinato dall’art.5 del CCDN (che si invia in allegato), è assegnato su una sede disponibile di una provincia di sua scelta tra quelle richieste. La domanda deve essere inoltrata, ai sensi dell’art. 3 dell’ O.M. n. 5 del 16.01.2003 (che si invia in allegato), ai competenti Uffici Scolastici Regionali - Centro Servizi Amministrativi della provincia scelta per il rientro entro il 10 febbraio 2003, ai fini di consentire l’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.

Nell’impossibilità da parte dell’ufficio di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, agli interessati è consentito presentare domanda di mobilità al predetto ufficio; la domanda verrà, così, acquisita al Sistema Informativo del Ministero per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di trasferimento. Mentre per la predisposizione della domanda di assegnazione della sede non devono essere utilizzati appositi modelli, per la compilazione della domanda di mobilità o di passaggio devono essere utilizzati i modelli acclusi all’ordinanza ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2003.

2. RESTITUZIONI AI RUOLI METROPOLITANI A DOMANDA

Ai fini dell'invio a questo Ministero delle domande del personale docente e non docente di ruolo, in servizio all'estero, che aspiri a rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto, si indicano i seguenti termini:

30.01.2003 - presentazione delle domande di restituzione da parte degli interessati alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

03.02.2003 - trasmissione delle domande da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari a questo Ministero (Anticipando via fax al n. 06/ 36912799 e 06/ 36916706 Ufficio IV)

10.02.2003 - presentazione della domanda di assegnazione della sede di titolarità, prima delle operazioni di mobilità, direttamente all'Ufficio Provinciale prescelto.

Il personale che ha presentato domanda di rientro anticipato, ai fini dell’assegnazione della sede in territorio metropolitano, dovrà attenersi alle indicazioni riportate al precedente punto.

Il testo dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003, il C.C.D.N. concernente la mobilità del personale docente e ATA per l’a.s. 2003/2004 del 15.01.2003 e i modelli di domanda che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati sono reperibili sul sito internet: www.istruzione.it

ART. 3 dell’O.M. n. 5 del 16.01.2003

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Centro Servizi Amministrativi (1) della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio.

2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità.

3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'articolo 5 del C.C.D.N. sulla mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale - Centro Servizi Amministrativi della provincia scelta per il rientro, entro il 10 febbraio 2003 ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all'ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (2); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (3); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (4). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

6. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole materne ...................................................modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2)

- scuole elementari ...............................................modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2)

- istituti istruzione secondaria di I grado ....... ....modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8)

- istituti istruzione secondaria di II grado . .....modelli D1, D2, D3 (allegati J/1, J/2, J/12)

7. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.

8. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.

9. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per il seguente personale:

* personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

* personale che supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e delle sessioni riservate di esame ed è incluso negli elenchi degli abilitati;

* docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall'art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al C.E.D. delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.

10. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità agli allegati A) e B).

11. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.

12. Le istituzioni scolastiche devono inviare, tempestivamente, le domande di mobilità presentate dal personale ai Centri Servizi Amministrativi della provincia di titolarità del medesimo personale.

13. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'art. 11 del contratto sulla mobilità.

16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

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(1) Ex Provveditorato agli Studi.

(2) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.

(3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.

(4) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998.

ART. 5 – rientri e restituzioni al ruolo di provenienza

( CCDN del 15.01.2003 )

1. Le operazioni di mobilità del personale docente e A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengano restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, e il personale della scuola elementare che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3/8/98 n. 315, nonché il personale di cui all’art.35, commi 5 e 6, della legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), è assegnato, a domanda, su una sede disponibile di una provincia di sua scelta tra quelle richieste

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell’assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenterà domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, troveranno applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione dovrà essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di mobilità e dei posti disponibili. Nell’impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Ufficio inoltrerà la domanda al sistema informativo, al fine di assegnare la sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase- ovvero della mobilità professionale e territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi).Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, verrà assegnato a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.

Firma e funzione: Cons d'Amb. Leonardo Sampoli

Capo Ufficio IV D.G.P.C.C.