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Scuola non statale. Raggiunta con l'Aninsei l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2006/2009

L'accordo disciplina sia la parte normativa relativa al quadriennio 2006/2009 sia la parte economica relativa al secondo biennio 2008/2009. Con un serie di interventi che migliorano la normativa e con incrementi medi delle retribuzioni a regime pari al 9,18% viene composta una vertenza lunga e difficile. L'Aninsei disdice l'adesione ad Espero.

21/06/2008
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Dopo una lunghissima trattativa durata parecchi mesi si ricompone la vertenza relativa al rinnovo del CCNL 2006/2009 delle scuole non statali aderenti all'Aninsei.

La sottoscrizione dell' ipotesi di accordo (7 MB), avvenuta in data 17 giugno 2008, sancisce di fatto la fine di un lungo e difficile negoziato che in più di un'occasione ha sfiorato la rottura delle trattative.

Con la sigla di questo ultimo accordo e dopo i rinnovi dei contratti con l'Agidae e con la Fism possiamo dire conclusa o meglio in via di conclusione la vertenza per i rinnovi dei CCNL delle scuole non statali aperta con la presentazione delle rispettive piattaforme nella lontana primavera del 2006.

L'intesa raggiunta interessa il personale docente, Ata e direttivo - oltre sessantamila unità - in servizio presso le istituzioni scolastiche, educative e formative aderenti all'Aninsei o che aderiscono a questo contratto comprese quelle che svolgono attività di recupero ed extracurriculari.

Ora l'ipotesi di accordo verrà sottoposta unitariamente dalle Organizzazioni sindacali all'approvazione dei lavoratori per arrivare così alla firma definitiva del CCNL che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2008.

Riassumiamo brevemente le novità più significative.

Parte normativa

Nel confermare l'ossatura contrattuale precedente vengono migliorati e disciplinati alcuni istituti contrattuali.

  1. Diritti sindacali. Viene prevista la possibilità di convocare assemblee sindacali territoriali da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; a ciascuna RSA vengono concessi permessi retribuiti da calcolare sulla base di 1 ora e trenta minuti per lavoratore presente in azienda.

  2. Livelli di contrattazione. Viene rafforzato sia il livello regionale che la contrattazione di istituto; in quest'ultimo caso è estesa anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. Viene sancito che a quest'ultimo livello i titolari della contrattazione di istituto sono le RSA se presenti e le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.

  3. Rapporto di lavoro. Viene esplicitamente specificato che il rapporto di lavoro è di natura subordinata e a tempo indeterminato: Il ricorso al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lvo 368/01 e della L. 247/2007 può avvenire solo nei casi previsti dal CCNL e nel rispetto delle percentuali ivi contemplate.Il ricorso a contratti a termini di natura non sostitutiva non può superare il tetto del 30% del personale in servizio in azienda.

  4. Apprendistato professionalizzante. E' possibile avviare in apprendistato non professionalizzate anche le educatrici e gli educatori di asilo nido nella misura massima del 25% del personale in servizio in azienda.

  5. Classificazione. Vengono meglio collocate alcuni profili professionali dando luogo ad un loro reinquadramento.

  6. Periodo di prova. Viene precisato in un mese il periodo di prova dei lavoratori con contratto a tempo determinato indipendentemente dalla qualifica.

  7. Commissioni di esame. Vengono raddoppiati gli importi per i docenti chiamati a far parte di commissione di esame di ammissione, idoneità e licenza media.

  8. Orario di lavoro. Scende a 36 ore l'orario di lavoro settimanale per gli educatori di convitto, gli operatori di ludoteca , gli istruttori di attività parascolastiche e gli assistenti sociali. I modelli viventi passano a 32 ore; i lettori passano a 24 ore; infine i docenti in scuole interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondaria, istituti para universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica passano a 21 ore settimanali con un monte ore onnicomprensivo di 1091 ore annue.

  9. Malattia e infortunio. Vengono separati i due istituti e le assenze per infortunio non vengono computate ai fine del raggiungimento del periodo di comporto.

  10. Lavoratori affetti da patologie oncologiche possono chiedere la trasformazione del rapporto da full time a part-time.

  11. Sono previsti permessi retribuiti pari a 30 giorni per anno scolastico per coloro che hanno una invalidità superiore al 50%.

  12. Diritto alla crescita professionale. A decorrere dall'a.s. 2008/2009 vengono riconosciuti 67 ore di permesso retribuito al personale non abilitato per la partecipazione a corsi riservati per l'abilitazione e alle SISS; tale diritto si riferisce solo alla abilitazione specifica relativa alla classe di concorso che si insegna.

Parte economica biennio 2008/2009
  1. Il personale docente inquadrato al VI livello avrà a regime nel biennio un aumento della retribuzione tabellare di 109 euro mensili ossia pari al 9,18%. Ovviamente dette somme vengono riproporzionate per gli altri livelli.

  2. Salario di anzianità. Al personale che al 1 gennaio 2008 ha maturato quattro anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto viene riconosciuto un salario di anzianità pari a 25 euro mensili; al personale in forza al 1 gennaio 2008 con due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso istituto vengono riconosciuti 10 euro mensili a titolo di salario di anzianità.

Completiamo il quadro generale di questo rinnovo con altre due novità significative
  1. l'Aninsei ha formalmente aderito al CCNL della Formazione Professionale, pertanto questo contratto diventa il punto di riferimento per le attività di formazione professionale in regime di accreditamento svolta da istituti aderenti all'Aninsei limitatamente al personale utilizzato per detta attività;

  2. l'Aninsei ha comunicato alle Organizzazioni sindacali formalmente la disdetta dell'accordo relativo alla previdenza complementare con cui l'associazione padronale aderiva al fondo Espero. La motivazione è dovuta al fatto che secondo l'associazione padronale non sono state soddisfatte da Espero alcune sue richieste. Quindi l'intera partita della previdenza previdenziale andrà rivista alla luce di questa novità.

Alla luce di quanto esposto la FLC Cgil giudica positivamente l'ipotesi di accordo sottoscritta perché rappresenta il massimo equilibrio raggiunto all'interno di un negoziato difficile e complicato.