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Scuola: trattamento economico dei supplenti durante la sospensione delle lezioni

Tenendo conto che siamo in prossimità delle festività natalizie, riteniamo utile fare di nuovo il punto sulla corretta interpretazione di quanto previsto nel contratto di lavoro (art. 37 comma 3 del Ccnl/03).

14/12/2006
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Il trattamento economico e la durata dei contratti temporanei a tempo determinato sia per i docenti che per gli Ata, durante i periodi di sospensione delle lezioni, è stato già definitivamente chiarito tra le parti all’Aran nello scorso 30 marzo 2006 .
Tenendo conto che siamo in prossimità delle festività natalizie, riteniamo utile fare di nuovo il punto sulla corretta interpretazione di quanto previsto nel contratto di lavoro (art. 37 comma 3 del Ccnl/03). Il testo convenuto dalle parti nella suddetta interpretazione recita:

L’art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Proviamo, ad esempio e alla luce di quanto chiarito sopra, ad esaminare 3 casi frequenti e le regole certe da applicare.

1° caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 al 20 gennaio 2007 giustificata con unica certificazione medica. Il contratto di lavoro in questo caso va stipulato "per l'intera durata dell'assenza" del titolare (art. 37 c. 3 del Ccnl/03). Se la scuola dovesse stipulare il contratto solo fino all'ultimo giorno di lezione (ad es. 22 dicembre), è chiaro che violerebbe il contratto nazionale e quindi il lavoratore sarebbe costretto ad impugnare l'atto.

2° caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 fino al 28 dicembre (giustificata con certificato di pari data) e poi nuova assenza dal lunedì 8 gennaio 2007 fino al 20 gennaio successivo con presentazione di un secondo certificato medico. In questo caso la scuola stipula un primo contratto fino al 22 dicembre e poi un secondo a partire dall'8 gennaio. Quindi i giorni di sospensione delle lezioni non sono retribuiti. In questo caso c’è la conferma del supplente.

3° caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 fino al 28 dicembre (con certificato medico) e poi prosecuzione dal giorno successivo 29 dicembre fino al 20 gennaio 2007 (con seconda certificazione medica). In questo caso la scuola fa un primo contratto fino al 22 dicembre (ultimo giorno di lezione e quindi di effettiva necessità) e poi, preso atto (in data 29 dicembre) che con successiva certificazione vi è di fatto una effettiva interruzione continuativa che rispetta le condizioni di cui al contratto nazionale (sempre i 7 gg. prima e dopo la sospensione, art. 37 c. 3), fa un secondo contratto a partire dal 23 dicembre 2006, giorno successivo al termine del primo, e non dal primo giorno di ripresa delle lezioni (8 gennaio). Cioè il supplente ha diritto anche in questo caso ad un contratto che copre l'intera assenza del titolare, sospensione delle lezioni comprese, visto che la sua assenza effettiva è continuativa per l'intero periodo che va dal 10/12 al 20/1.

L'interpretazione autentica sottoscritta dall'Aran con tutte le OO.SS. firmatarie, su richiesta di un tribunale, ha chiarito ogni dubbio assimilando in tutto e per tutto il caso 3 al caso 1.

Roma, 14 dicembre 2006