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Estero. E’ iniziato il confronto sull’indizione delle prove di accertamento linguistico

Nella riunione del 15 giugno l’Amministrazione ha sottoposto alle OO.SS. una prima bozza di bando. Le prime osservazioni dei sindacati. Per il MAE la tempistica delle operazioni è subordinata alla reperibilità delle risorse la cui questione dovrebbe sciogliersi nei prossimi giorni. Posizioni contrastanti sul concetto di effettivo servizio relative al personale della scuola in dottorato di ricerca.

17/06/2009
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Nel corso della riunione del 15 giugno u.s., la DGPCC ha sottoposto all'attenzione delle OO.SS. la bozza di Bando per l'indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al personale docente e ata della scuola per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.

Innanzitutto è stato confermato, in coerenza con quanto previsto dal CCNL, di mantenere separata l'indizione del bando per l'accertamento linguistico dall'inclusione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie. Le due operazione seguono pertanto due percorsi distinti: a) prioritariamente con apposito decreto si procede all'indizione delle prove di accertamento linguistico; b) successivamente mediante apposita ordinanza si provvede alla iscrizione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti. Il meccanismo dei due tempi, già praticato nel 2006, garantisce una procedura più chiara e non soggetta ad eventuali equivoci.

L'Amministrazione ha comunque ribadito che l'indizione delle prove e le successive procedure sono subordinate alla reperibilità delle risorse necessarie, la cui richiesta di integrazione è stata da tempo avanzata; nei prossimi giorni la questione dovrebbe risolversi in via definitiva e sembrerebbe in maniera positiva.

Nel merito della bozza del Bando. Va premesso che il testo precedente viene largamente confermato nella sua ossatura generale salvo la richiesta da parte del MAE di apportare alcune modifiche.
1. Nel testo viene previsto che la domanda venga presentata solo per via telematica compilando l'apposito modulo e utilizzando una specifica applicazione di Internet. Si tratta quindi di una procedura on-line. Su tale questione la FLC Cgil ha manifestato delle perplessità. Sebbene tale procedura viene largamente utilizzata in occasione di bandi e situazioni analoghe e sebbene il suo utilizzo faciliti il lavoro dell'Amministrazione accelerando quindi i tempi di analisi delle domande, è altrettanto vero che questa modalità potrebbe creare disagio per quel personale poco incline all'utilizzo dello strumento informatico. La FLC Cgil ha pertanto avanzato la proposta di prevedere sia l'invio on-line della domanda sia l'invio cartaceo.

2. In riferimento ai requisiti di ammissione per la partecipazione alle prove il MAE ha proposto - oltre a quanto previsto dal ccnl (art. 110 comma 2) ovvero l'ammissione alle prove del personale che abbia superato l'anno di prova e abbia effettuato per lo meno un anno di effettivo di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione - l'inserimento di una nota chiarificatrice (a loro dire) in base alla quale per effettivo servizio si intende esclusivamente l'attività di insegnamento nella cattedra o posto di insegnamento ricoperto al momento della richiesta di ammissione alle prove. Ne consegue, secondo il MAE, che il dottorato di ricerca non può essere qualificato come effettivo servizio. Proposta ritenuta dalla FLC Cgil e dalle altre OO.SS. inaccettabile sia dal punto di vista giuridico che contrattuale. A parere delle OO.SS. il concetto di effettivo servizio è da intendersi in tutti i casi in cui non v'è interruzione del rapporto di lavoro ovvero quando, indipendentemente dalla natura del congedo, il lavoratore conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Pertanto va considerato effettivo servizio e quindi valutabile ai fine dell'ammissione alle prove anche il periodo di attività svolto in comando presso un'altra amministrazione, in distacco e in dottorato di ricerca purché vengano garantite le condizioni sopra ricordate.
La FLC Cgil e le altre OO.SS. hanno di conseguenza sottolineato che una più restrittiva interpretazione del concetto di "effettivo servizio", contenuto in una specifica norma contrattuale, non può che essere oggetto, ai sensi dell'art. 2 del CCNL, di una richiesta di interpretazione autentica inoltrata all'Aran.
In riferimento specifico al dottorato di ricerca si ricorda che l'articolo 52, comma 57, della legge 448/2001 ha modificato e integrato la legge 476/84. Detta norma è stata recepita dal MPI con cm 120/2002 che ha esplicitamente previsto la possibilità da parte del lavoratore in dottorato di ricerca di mantenere il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, ivi compresa la progressione di carriera, già in godimento presso l'amministrazione pubblica di appartenenza. A tal proposito vale la pena sottolineare che le norme sopra ricordate relative al diritto al mantenimento della retribuzione in caso di congedo straordinario senza borsa di studio per dottorato di ricerca si applicano, secondo il parere MIUR Ufficio Legislativo 1623/ISTR del 28 aprile 2009, anche al personale assegnatario di dottorati di ricerca presso le Università straniere.

Il MAE alla luce di quanto emerso dal confronto si è riservato di approfondire le questioni rimaste irrisolte e pertanto si è convenuto di aggiornare la riunione. Ovviamente la FLC Cgil e le altre OO.SS. hanno sollecitato l'Amministrazione a non intraprendere iniziative unilaterali.

Roma, 17 giugno 2009