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Strumento musicale: Sentenza contro il MIUR

Pubblichiamo la sentezza del TAR Sardegna, che si aggiunge ad altre già pubblicate, che accoglie un ricorso presentato da alcuni insegnanti di strumento musicale di Cagliari.

23/09/2003
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Pubblichiamo la sentezza del TAR Sardegna, che si aggiunge ad altre già pubblicate, che accoglie un ricorso presentato da alcuni insegnanti di strumento musicale di Cagliari. Il ricorso è stato proposto per l'annullamento del DM del 12.02.2002 nella parte che non prevede la possibilità di presentare domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti agli aspiranti che hanno conseguito l'abilitazione in educazione musicale dopo il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge 124/99). Quest'ultima sentezza, oltre a confermare la giustezza della posizione espressa più volte dalla CGIL scuola sull'argomento, pone all'amministrazione il dovere di rivedere la posizione illegittima riportata nel decreto 12.02.2002.

Roma, 23 settembre 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 1062/03
Ric. N. 554/2002

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 554/2002 proposto dal dott. …………., rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio dagli avvocati ……………., …………. e …………. ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso …………………

contro

- il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro in carica,
- il Direttore Generale del personale della scuola e dell'amministrazione,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

e nei confronti

delle prof.sse …………….. e ……….., non costituite in giudizio,

per l'annullamento

- del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, concernente la riapertura delle graduatorie di reclutamento ed aggiornamento punteggio del personale nella parte in cui, innovando rispetto al dettato legislativo delle leggi n. 124/99 e n. 333/01, all'articolo 4, comma secondo, lett. a), prevede come requisito per l'inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale nelle scuole medie l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro il 25 maggio 1999.

Nonché, con i motivi aggiunti

- del provvedimento del centro servizi amministrativo di Sassari del 29 luglio 2002 di nomina delle prof.sse ……………. e ………………;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo Referendario dott. ……….;
Uditi alla pubblica udienza del 14 maggio 2003 l’avvocato ……………. per il ricorrente e l’avvocato dello Stato …………… per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato il 20 aprile 2002 e depositato il successivo 2 maggio, il ricorrente espone di avere partecipato al concorso per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola per l'anno scolastico 2002/2003, ed assume l'illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui richiede l'abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media conseguita entro il 25 maggio 1999 in quanto - a suo avviso - illegittimamente innovativo rispetto alle leggi n. 124/99 e n. 333/01.
Tale previsione, infatti, determinerebbe una forte discriminazione sia nei confronti di coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare all'ultimo concorso abilitante nel 1990, e sia nei confronti dei docenti di strumento musicale che hanno potuto usufruire di un'abilitazione riservata ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge n. 124 /1999.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Violazione di legge (n. 124/99 e n. 333/01) - Violazione per falsa applicazione della legge n. 124/ 99 - Violazione dell'articolo 97 della Costituzione - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento - Disparità di trattamento - Mancata applicazione del principio comparativo per l'accesso – Contraddittorietà manifesta.

Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l'amministrazione intimata che, con memoria depositata il 21 maggio 2002, dopo aver eccepito l'inammissibilità per diversi profili dell'impugnazione, ha chiesto il rigetto sia dell'istanza cautelare che, nel merito, del ricorso.

A seguito del reclamo presentato in via amministrativa avverso l’esclusione il ricorrente veniva inserito con riserva nella graduatoria permanente definitiva nella posizione n. 2 con 137 punti.
Sennonchè, con provvedimento del centro servizi amministrativi istruzione di Sassari in data 29 luglio 2002, venivano nominate le prof.sse ……………… e ………….., inserite nella medesima graduatoria al terzo ed al quarto posto, per le supplenze annuali nella scuola media inferiore.

Con ricorso per motivi aggiunti, regolarmente notificato (anche alle anzidette prof.sse ……………. e ………….) e depositato, il ricorrente ha impugnato anche il menzionato provvedimento di nomina delle controinteressate, ed ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto, connesso o consequenziale.

Con ordinanza n. 480/02 dell’8 ottobre 2002, il Tribunale adito ha respinto l'istanza cautelare di sospensione.

Le argomentazioni difensive del ricorrente sono state ulteriormente illustrate, anche con richiami giurisprudenziali, con memoria depositata il 3 maggio 2003.

Alla pubblica udienza del 14 maggio 2003, sentiti i difensori dalle parti, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’Amministrazione.
1.1 La prima (difetto di interesse sotto il profilo della legittimazione) si rivela peraltro infondata in punto di fatto, attesa la produzione agli atti del giudizio della domanda di ammissione al concorso presentata dal ricorrente.
1.2 La seconda (difetto di interesse sotto il profilo della mancanza di utilità conseguibile) non è invece fondata nel rilievo che proprio la previsione di un limite temporale in ordine ad un utile conseguimento del titolo abilitativo, censurato col ricorso in esame, impedisce al ricorrente (che possiede l’altro requisito richiesto) di essere inserito nella graduatoria per cui è causa.
1.3 La terza (mancata notificazione ad almeno un controinteressato) è altresì infondata in quanto, per giurisprudenza costante, allorché l’impugnazione sia rivolta avverso un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale non sono individuabili controinteressati (suscettibili di essere individuati solo dopo l’approvazione della graduatoria, tant’è che il ricorso per motivi aggiunti proposto appunto avverso quest’ultima risulta ritualmente notificato a due controinteressati).
1.4 Infine, la quarta eccezione (mancata impugnazione dell’atto presupposto) non si rivela corretta atteso che la censura sollevata dal ricorrente attiene alla limitazione temporale reintrodotta dall’Amministrazione - ai fini di un utile conseguimento del requisito dell’abilitazione - in via integrativa rispetto alla legge n. 333/01 che pure aveva espunto dall’ordinamento il termine già previsto dal D.M. 123/2000.

2. Nel merito il ricorso è fondato.
Col decreto impugnato sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola per l’anno scolastico 2002/2003.
L'articolo 4 di tale decreto, che disciplina la partecipazione al concorso dei docenti di strumento musicale nella scuola media, ha stabilito, al secondo comma, che potevano presentare la domanda di inserimento nella graduatoria permanente di strumento musicale gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, conseguita entro il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124/99), congiunta all'inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996;
b) abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, conseguita a seguito di partecipazione alla sessione riservata in detta ai sensi dell’O.M. n. 1/2001;
c) abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media, nonché il servizio di insegnamento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media per almeno 360 giorni.
Il ricorrente nella sua domanda di partecipazione ha dichiarato di essere in possesso del titolo di studio per l'insegnamento di strumento musicale e di uno solo (inserimento negli elenchi prioritari o aggiuntivi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996) dei due requisiti di ammissione di cui alla lettera a), non essendo in possesso - in particolare - dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale conseguita entro il 25 maggio 1999, e pertanto è stato escluso dalla graduatoria.
A suo avviso, tuttavia, tale limitazione temporale riferita alla data di conseguimento dell’abilitazione sarebbe illegittimamente innovativa rispetto a quanto previsto dalle fonti sovraordinate.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva il Tribunale che la legge n. 124 del 25 maggio 1999, ha innovato il meccanismo d’arruolamento nella scuola sopprimendo i concorsi per soli titoli e sostituendoli con una graduatoria “permanente”.
La fattispecie in esame, relativa alla disciplina applicabile ai docenti di strumento musicale inclusi negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del D. M. 13.2.1996, ai fini dell’inserimento in tali graduatorie, trova soluzione nella legge n. 333 del 2001.
Dispone invero l’art. 1, comma 2 bis (norme d’interpretazione autentica) del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 (recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002), convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333: ”Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del Decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella G.U. n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati in un secondo scaglione nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all’art. 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi”.
In relazione all’anzidetto quadro normativo, e conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio n. 9228/02 e TAR Campania n. 2079/2003), il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie permanenti non appare suscettibile di contestazione considerato che egli possiede entrambi i requisiti previsti dalla legge (l’abilitazione in educazione musicale e l’inserimento negli elenchi di cui al D. M. del 1996).
Di contro, l’Amministrazione resistente ha previsto che gli insegnanti che si trovino nella situazione dell’odierno ricorrente non siano immessi nel secondo scaglione della graduatoria permanente di strumento musicale introducendo una ulteriore limitazione temporale (il possesso dell’abilitazione anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124/99).
Tale limitazione è tuttavia illegittima perché in contrasto con l’esplicita previsione di legge.
Difatti, l’art. 1, comma 2 bis della legge n. 333 del 2001, non prevede alcun termine per il conseguimento dell’abilitazione e, in particolare, che essa debba essere stata conseguita prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (detto termine riferendosi, evidentemente, al diverso requisito dell’essere inseriti negli elenchi compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996).
Fondato, pertanto, si palesa il vizio di violazione di legge denunziato, ed altresì fondata la censura d’eccesso di potere per disparità di trattamento, rispetto agli insegnanti che hanno conseguito l’abilitazione riservata, ai sensi dell’O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001, i quali sono invece espressamente inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti, “in una fascia successiva a quella esistente”, e ciò in base al disposto dell’art. 6 della citata ordinanza ministeriale n. 1/2001; mentre il ricorrente – nonostante sia ugualmente in possesso dell’abilitazione de qua precedentemente conseguita (ragione per cui è escluso, espressamente, dalla partecipazione a tale sessione riservata, ai sensi dell’art. 2 dell’O. M. n. 1/2001) – sarebbe irragionevolmente escluso, seguendo l’interpretazione avversata, di conseguenza, anche dalla seconda fascia delle graduatorie permanenti.
Le predette censure sono fondate, in particolare, sia nei confronti del decreto direttoriale impugnato, sia, in via derivata, nei confronti dei successivi atti applicativi, ponendosi tali atti in contraddizione con quanto disposto dalla fonte primaria che, invece, come detto, non concede spazi integrativi in sede di attuazione.
Ne deriva che il ricorrente, avendo conseguito l’abilitazione all’insegnamento d’educazione musicale (pur dopo il 25.05.99) ed essendo iscritto negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. 13.2.1996, illegittimamente è stato ritenuto carente di titolo ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale.
Consegue da ciò l’obbligo in capo alla P.A. di conformarsi alla legge n. 333 del 2001 ai fini dell’inserimento del ricorrente nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media.
Resta invece disattesa, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il candidato che sia stato ammesso con riserva ad una procedura concorsuale non ha diritto a conseguire la nomina fino a quando la riserva non sia sciolta (cfr: Cons. Stato, Sez. IV, n. 273 del 6 marzo 1996; TAR Sardegna n. 1017 del 25 ottobre 1989; TAR Lombardia, Brescia, n. 310 del 19 marzo 1990; TAR Lazio, Sez. I, n. 1889 del 31 dicembre 1988) la contestazione – introdotta col ricorso per motivi aggiunti - relativa alla nomina delle controinteressate.
Pertanto, l’ ammissione con riserva nella graduatoria permanente definitiva, disposta in favore del ricorrente a seguito del reclamo da lui presentato in via amministrativa avverso l’esclusione, non gli dava diritto alla nomina per quell’anno scolastico.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui richiede, ai fini dell’inserimento in graduatoria, l'abilitazione all'insegnamento in educazione musicale nella scuola media conseguita entro il 25 maggio 1999, e respinge il ricorso per motivi aggiunti relativo alla nomina delle controinteressate.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 maggio/24 giugno 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:

- ……………, Presidente,
- ………….., Consigliere,
- ……….., Primo Referendario, estensore.

Depositata in segreteria oggi 03/09/03
Il Direttore di Segreteria