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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018: la richiesta di interpretazione autentica sull’art. 7 si è conclusa con un nulla di fatto

L’amministrazione non ha ritenuto di dover acconsentire ad interpretare diversamente i due punti della pre-intesa come richiesto dai sindacati.

31/08/2017
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Con l’incontro di oggi al Miur si è concluso formalmente l’iter previsto dall’art. 2 del Ccnl/2007 e riguardante le procedure per esperire la richiesta di interpretazione autentica richiesta unitariamente dai sindacati il 13 luglio scorso sulla ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità annuale.

Tale richiesta riguarda in particolare due punti specifici, inseriti all’ultimo momento dall’Amministrazione nella riscrittura finale del testo da sottoscrivere e non concordati con i sindacati, sulle assegnazioni provvisorie che hanno creato problemi ed esclusioni dalla possibilità di presentare le domande.

Entrambi i punti si riferiscono alla formulazione dell’art. 7 comma 1 dell’ipotesi di contratto.

Primo punto: obbligo della convivenza con il genitore per chi chiede l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi ad esso. E’ evidente che tale obbligo limita enormemente la possibilità di presentare domanda a tal fine. Tale formulazione non c’è mai stata nel passato, è stata inserita inspiegabilmente dall’Amministrazione nel testo finale senza averlo discusso né, tanto meno, condiviso con i sindacati.

Secondo punto: diritto a fruire di precedenze come condizione per poter fare domanda di assegnazione da parte di chi, proveniente da diversa provincia, è stato soddisfatto nei trasferimenti nella stessa provincia di ricongiungimento, ma in un comune diverso. Anche in questo caso, nel testo finale riscritto dall’Amministrazione, si cita l’art.13 (precedenze) del contratto sulla mobilità del 21 aprile 2017 e non l’art. 8 dell’ipotesi di contratto sulle utilizzazioni. Come noto le precedenze, nei trasferimenti, sono limitate solo all’assistenza a figlio, coniuge e genitore (e solo nella mobilità provinciale) in situazione di handicap grave, mentre le precedenze nella mobilità annuale sono molto più estese visto che si applicano anche all’assistenza di parenti ed affini, ai genitori con figli piccoli, ecc… A parere dei sindacati, in questo caso, si è trattato di un errore da correggere in quanto limitativo di diritti sanciti per legge.

Questi due punti, presenti nell’ipotesi di contratto integrativo a cui l’Amministrazione ha dato attuazione con circolare in attesa dell’autorizzazione alla firma definitiva, sono da parte di tutti i sindacati non solo non condivisi, ma anche sbagliati ed illegittimi in quanto vanno a limitare diritti sanciti dalla legge.  

Nel verbale che si allega vengono esplicitate nel dettaglio, da parte dei sindacati, le motivazioni giuridiche e di merito sui due punti sui quali era stata formulata la richiesta di interpretazione autentica allo scopo di apportare modifiche al testo del contratto. Tale procedura si è conclusa, purtroppo, con un nulla di fatto in quanto l’Amministrazione non ha ritenuto di dover acconsentire ad interpretare diversamente i due punti della pre-intesa come richiesto dai sindacati.

Per la FLC CGIL, cosi come per tutti gli altri sindacati, tale esito è molto grave sia sul piano dei contenuti che, soprattutto, sul piano del metodo usato dall’amministrazione.

Infatti, l’art. 2 del CCNL/07 prevede che alla richiesta da parte dei sindacati ci sia l’obbligo a convocare una prima riunione entro massimo 30 giorni e che, facendo seguito alla stessa, si debba pervenire alla conclusione entro massimo altri 30 giorni. E’ evidente che questi sono i tempi massimi entro cui procedere, ma nulla avrebbe impedito all’amministrazione di concluderla in tempi molto più brevi e utili per rendere efficaci le eventuali modifiche concordate. E’ evidente che questa volontà non c’è stata. Infatti, avere convocato i sindacati il 31 agosto, dopo un primo incontro che c’è stato il 3 agosto, ovvero praticamente alla scadenza dei 30 giorni e quando le operazioni di assegnazione provvisoria sono praticamente concluse, è un fatto di grave scorrettezza nelle relazioni sindacali. Scorrettezza che non potrà non avere conseguenze per il futuro. Il secondo fatto grave della vicenda sta nel fatto che il Miur (nella persona del direttore del Personale) ha dichiarato la propria indisponibilità a pervenire ad un accordo, come risulta dal verbale, senza esplicitare affatto le motivazioni che portavano a tale decisione di non condivisione delle modifiche richieste dai sindacati.

La FLC CGIL ha stigmatizzato la gravità della vicenda ed ha allegato una propria dichiarazione al verbale di mancata conciliazione in cui si dichiara che ci riserviamo altre azioni conseguenti a questo inspiegabile, e inaccettabile, atteggiamento e che, tra le altre cose, valuteremo anche se firmare, o meno, in via definitiva il Ccni una volta che dovesse arrivare l’autorizzazione alla firma.

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La FLC CGIL in merito alla mancata interpretazione autentica sull'art. 7 della pre intesa del contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie considera:

  • molto grave che l'Amministrazione, nella sostanza delle questioni poste, abbia espresso una totale indisponibilità a trovare un punto di mediazione senza peraltro fornire alcuna motivazione rispetto a quelle esplicitate dai sindacati e riportate nel verbale di mancata conciliazione;
  • così come è molto grave che, a fronte di una richiesta presentata in data 13/07/2017, l'Amministrazione abbia temporeggiato fino ad oggi, 31/08/17, data di conclusione di dette operazioni, impedendo pertanto l'efficacia di qualunque risoluzione. Questo modo di agire inaccettabile rischia di pregiudicare nel futuro la "correttezza e trasparenza" delle relazioni sindacali, come previsto dall'art. 3 comma 1 del CCNL/07.

Alla luce di quanto sopra, la FLC CGIL, assieme alle altre Organizzazioni Sindacali, si riserva ulteriori iniziative anche al  fine di non pregiudicare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari del CCNI sulle utilizzazioni 2017/2018 così come si riserva di valutare se sottoscrivere, o meno, in via definitiva l'ipotesi di contratto al momento in cui perverrà l'autorizzazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 31 agosto 2017