Iscriviti alla FLC CGIL

Home » Università » AFAM » AFAM, dimissioni dal servizio dall’a.a. 2021/2022: le domande vanno presentate entro il 1° febbraio 2021

AFAM, dimissioni dal servizio dall’a.a. 2021/2022: le domande vanno presentate entro il 1° febbraio 2021

La nota, ai fini dell’accesso al pensionamento, illustra tra l’altro i requisiti Fornero, la quota 100, l’opzione donna e l’istituto previdenziale dell’APE Sociale.

27/01/2021
Decrease text size Increase  text size

Il Ministero dell’Università e della Ricerca con la nota 557 del 13 gennaio 2021 fornisce le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2021 del personale docente e tecnico amministrativo del settore AFAM.

Le domande di cessazione vanno presentate in modalità cartacea alla propria istituzione di appartenenza.

Scarica la scheda con le tempistiche.

La nota contempla tutta la normativa vigente in materia di accesso al pensionamento: la riforma Fornero, il DL 4/19  (così detta quota 100), l’opzione donna e il trattamento previdenziale dell’APE sociale, il cumulo pensionistico.

 Il 1° febbraio 2021 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di:

  • cessazione dal servizio a qualsiasi titolo,
  • trattenimento in servizio oltre il limite di età,
  • trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione dovrà avvenire entro la data dell’8 febbraio 2021.
Oltre alla domanda di dimission
i dal servizio, va presentata all’INPS la domanda di accesso all’assegno pensionistico

A seguire, in una scheda, il Ministero riporta i requisiti necessari nel 2021 per chiedere l’accesso all’assegno pensionistico, pertanto qui evidenziamo solo alcuni punti nodali.

La pensione di vecchiaia rimane fissata ai 67 anni di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Il trattenimento in servizio è consentito solo per il conseguimento dei 20 anni di servizio. Infatti il personale interessato, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2021 e non avendo maturato i 20 anni di contributi, potrà chiedere all’Istituzione di servizio, entro il 1 febbraio 2021, il trattenimento in servizio fino ai 71 anni di età.

Anche il personale che alla data del 31 ottobre 2021 avrà compiuto 65 anni di età anagrafica e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) sarà collocato a riposo d’ufficio.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può riguardare anche: il personale che entro il 31 ottobre 2021 raggiunge il massimo dell’anzianità contributiva al di là dell’età anagrafica, previo parere del Consiglio accademico per i docenti e del Direttore amministrativo per il personale tecnico amministrativo.
Il personale dovrà essere informato della eventuale delibera di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2021, nel rispetto del preavviso semestrale.

Riepilogo dei requisiti

Pensione di vecchiaia: uomini e donne - 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione.

Pensione anticipata donne: 41 anni e 10 mesi di contribuzione - requisito maturato entro il 31 dicembre 2021.

Pensione anticipata uomini: 42 anni e 10 mesi di contribuzione - requisito maturato entro il 31 dicembre 2021.

Quota 100: almeno 62 anni di età e 38 di anzianità contributiva, in via sperimentale fino al 2021.

Opzione donna

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2020 58 anni di età e 35 anni di servizio possono accedere al pensionamento con tali requisiti, a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo per l’intero servizio prestato.

Cumulo pensionistico

Riguarda Il personale che possiede contributi in casse pensionistiche diverse, non avendo titolo a pensione in alcuna di esse. Il cumulo gratuito consente di raggiungere i requisiti della pensione anticipata o della vecchiaia. L’assegno pensionistico verrà erogato esclusivamente dall’INPS.

La nota del Ministero illustra anche la proroga dell’istituto previdenziali dell’APE sociale, licenziata dalla recente legge di Bilancio.

Le sedi della FLC CGIL sono a disposizione per ragguagli sulla complessa normativa pensionistica. Per l’inoltro della domanda di accesso all’assegno pensionistico consigliamo di rivolgersi all’esperienza del Patronato INCA CGIL.