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AFAM: nuove graduatorie nazionali docenti precari (graduatorie 205-bis). Il MUR pubblica le prime FAQ

Chiarimenti su procedure selettive e comparative, sui requisiti di accesso e sugli ISIA.

21/06/2021
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 Ancor prima della pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvio della procedura per la costituzione delle nuove graduatorie nazionali del personale docente precario dell’afam, così come previsto dall’articolo 3-quater, comma 3, del Decreto legge 1 del 9 gennaio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, il MUR ha pubblicato una prima serie di FAQ. Tali chiarimenti, alcuni molto rilevanti, non sono ancora esaustivi di tutte le questioni che il DM 645/21 pone ai candidati. A tal fine ricordiamo che per esaminare situazioni particolari o per casi specifici consigliamo di rivolgersi ad una sede della FLC CGIL per avere una consulenza più dettagliata.

Come presentare la domanda

Di seguito la sintesi dei contenuti delle FAQ.

Requisiti specifici di accesso

Elenco graduatorie di istituto (sezione D, punto 4 del modello online di domanda)

La procedura selettiva deve avere le seguenti caratteristiche:

  • avviso pubblico
  • procedura di valutazione dei candidati da parte di una commissione
  • formulazione di una graduatoria.

Procedure comparative

Sono valutabili i servizi conferiti a seguito delle procedure comparative previste dall’articolo 1, comma 284, della legge 160/2019. Tale procedure riguardano solo le istituzioni statali e gli ex istituti musicali pareggiati e possono essere stati attribuiti solamente a decorrere dal 2020. Ricordiamo che il comma 284 prevede che per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni provvedono con oneri a carico del proprio bilancio e in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/01 comma 5-bis, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. Il comma 285 chiarisce che tali incarichi di insegnamento sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Validità del servizio prestato a tempo determinato

È valutato come anno di insegnamento il servizio prestato per almeno 180 giorni anche se iniziato dopo il 1° febbraio.

Servizio prestati su più settori artistici nel medesimo anno accademico.

Anche ai fini dell’ammissione alla procedura è possibile cumulare i servizi prestati in più settori artistici nello stesso anno accademico. Ad esempio: servizio di 60h in un settore e 100h in altro = 160h. Tali servizi consentono di conseguire (e superare) le 125h minime per la valutazione dell’annualità ai fini dell’accesso.

La faq non lo specifica, ma appare evidente che il cumulo è possibile anche per i contratti a tempo determinato.

Cumulo dei servizi prestati a tempo determinato e co.co.co. nel medesimo anno accademico.

È possibile cumulare tali servizi. Ai fini dell’ammissione alla procedura essi sono cumulabili utilizzando il seguente calcolo:

  • Fino a 124 ore 1 ora co.co.co equivale a 1,44 giorni a tempo determinato
  • Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato equivale a 0,69 ore co.co.co, ossia 41 minuti.

Scelta della graduatoria e requisito dei tre anni servizio negli ultimi otto.

La scelta dei tre anni utili per l’inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuata liberamente dal candidato tenendo conto dei vincoli previsti dal DM 645/21. Conseguentemente se l’aspirante ha 5 anni totali di servizio di cui 2 nel settore artistico “A” e 3 nel settore artistico “B”, è possibile effettuare le seguenti scelte:

  • Utilizzare i tre anni prestati nel settore “B” (oppure 2 nel settore “B” e 1 nel settore “A”). Il candidato deve chiedere l’inserimento nelle graduatorie nazionali del settore artistico “B”
  • Utilizzare 2 anni prestati nel settore “A” e 1 anno nel settore “B”. In questo caso il candidato deve chiedere l’inserimento nelle graduatorie nazionali del settore artistico “A”.

Contratti di collaborazione e certificazione ore di esame, ammissioni, tesi, ecc.

In base al DM 645/21, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell’ambito dello stesso anno accademico.

La specifica faq stabilisce che:

  • Non è previsto un tetto massimo di ore da poter dichiarare
  • Le ore da considerare relative ad esami, tesi ecc. sono quelle che “risultano dalla certificazione rilasciata dall’istituzione ove il servizio è stato prestato o da specifica documentazione”.

Commento

La faq anche se non in maniera esplicita, sembrerebbe obbligare le istituzioni a rilasciare specifiche certificazioni sul servizio prestato comprensive delle ore di insegnamento e delle ore per esami, tesi, ecc. oppure a fornire ai candidati la documentazione necessaria per il corretto calcolo del numero di ore per esami, tesi, ecc. effettuate. Appare evidente come questo aspetto deve essere seguito con grande attenzione al fine di evitare un inutile contenzioso.

Titoli di servizio

È possibile cumulare i servizi prestati a tempo determinato e co.co.co. nel medesimo anno accademico. Nel caso di cumulo per il raggiungimento delle annualità utili per l’ammissione alla procedura vedi il paragrafo relativo ai requisiti specifici di accesso.

Nel caso di più contratti nel medesimo anno accademico presso la medesima istituzione è necessario indicare nella domanda i singoli servizi anche se i due contratti si susseguono senza soluzione di continuità.

Il servizio valutabile da indicare nelle tabelle della domanda – Sezione E, è quello prestato:

  • Nei percorsi accademici previsti dall’art. 3 del DPR 212/05 (diploma accademico di I livello, di II livello, ecc.)
  • Nei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado articolati nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (art. 3 comma 3 DM 249/10)
  • Nelle Università statali e non statali legalmente riconosciute. In questo caso nella domanda occorre inserire il titolo del corso di laurea, laurea magistrale, master, dottorato, ecc, in cui è stato impartito l’insegnamento indicato
  • nelle Istituzioni di istruzione superiore estere. In questo caso va inserito l’eventuale riferimento ai relativi corsi di studio in cui è stato svolto l’insegnamento indicato.

Il servizio prestato prima dell’istituzione dello specifico settore artistico (è il caso ad esempio del settore artistico “COMP/05- Canto Pop e Rock”, istituito nel 2017 e del servizio precedente in “Canto Pop” nell’ambito del corso di diploma in “Popular music”) è valutabile a condizione che venga allegata alla domanda una specifica certificazione in cui l’istituzione nella quale è stato prestato tale servizio ne dichiari l’equipollenza con il nuovo settore artistico. Tuttavia la valutazione finale spetta alla commissione.

Laurea conseguita all’estero

Ai fini della valutazione di una laurea conseguita all’estero è sufficiente allegare alla domanda il decreto di equipollenza rilasciato dal Ministero.

Inserimento con riserva nelle graduatorie 205 a seguito di contenzioso pendente

Il MUR chiarisce che, in deroga alla disposizione che vieta l’inserimento nelle nuove graduatorie di coloro che risultano iscritti per il medesimo settore artistico disciplinare in una precedente graduatoria nazionale per titoli, è invece possibile l’inserimento per coloro i quali risultano iscritti nelle graduatorie precedenti con riserva a seguito di contenzioso pendente.

A tal fine il candidato:

  • dovrà dichiarare nella domanda di non essere inserito in alcuna graduatoria per lo stesso insegnamento per il quale intende presentare domanda
  • dovrà allegare un’apposita attestazione con la quale dichiara di essere inserito "con riserva" in una graduatoria nazionale, chiedendo che l’ammissione alla nuova graduatoria e la decadenza da quella precedente operino con riserva all’esito del contenzioso pendente.

Conseguentemente in caso di esito favorevole del contenzioso, l’aspirante decadrà dalla nuova graduatoria nazionale.

Esclusione dei docenti di ruolo nelle istituzioni AFAM statali

I docenti già di ruolo nelle istituzioni afam statali sono esclusi dalla procedura per espressa disposizione legislativa (art. 1 comma 655 della legge 205/17)

ISIA

Tenuto conto delle specificità degli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, il MUR fornisce i seguenti chiarimenti applicativi di alcune disposizioni presenti nel DM 645.

  • Commissioni di valutazione
    1. Il Presidente di commissione può essere individuato anche tra chi è già stato Direttore di un ISIA
    2. I tre docenti componenti della commissione devono essere in servizio e non obbligatoriamente di ruolo
  • Sono valutabili i servizi prestati con contratti stipulati sulla base di procedure di selezione oggetto di delibera del Consiglio Accademico, assunta anche su base annuale e/o riferita a più insegnamenti.