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DdL C6236, Napoli ed altri "Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti Universitari"

"Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti Universitari"

08/06/2001
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DdL C6236,Napoli ed altri "Disposizioni sullo stato giuridico dei docenti Universitari"

Capo I

Art. 1.
(Docenza universitaria).

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Ruolo dei professori universitari). - 1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

a) I fascia, professore ordinario;

b) II fascia, professore associato;

c) III fascia, professore ricercatore".

2. Le disposizioni della presente legge garantiscono, nell'unitarietà della funzione di docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I professori universitari di ruolo adempiono compiti didattici nei corsi di diploma, di laurea e di dottorato nonché nelle scuole di specializzazione e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

4. Ciascuna delle tre fasce di cui al comma 2 è articolata sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite procedure di valutazione, ai sensi dell'articolo 9.

5. Ai ruoli di professore universitario si accede solo attraverso la procedura di concorso di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

6. Ogni professore universitario è inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale ha superato la prova d'accesso o nel quale si trovava alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dall'articolo 19.

Capo II

Art. 2.
(Dotazione organica dei professori universitari).

1. La dotazione organica su base nazionale dei professori universitari è definita dal seguente rapporto: un professore ordinario ogni due professori associati e ogni quattro professori ricercatori. Gli atenei, nella definizione o ridefinizione interna di tale dotazione organica, sono tenuti ad adeguarsi gradualmente alla medesima nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto numerico di cui al comma 1 si intende valido per ciascun settore scientifico-disciplinare, nonché per ogni singolo ateneo.

3. Gli articoli 3, 20, 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono abrogati.

Art. 3.
(Compiti ed obblighi dei professori universitari).

1. L'insegnamento e la ricerca scientifica sono compiti fondamentali dei professori universitari ai quali sono garantiti la libertà di scelta di impostazione, i contenuti e la metodologia.

2. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici ed agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione ed il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

3. Nello svolgimento dell'attività didattica i professori universitari sono obbligati ad attuare gli indirizzi di programmazione didattica, secondo quanto disposto dall'articolo 5, commi 5 e 6, in relazione agli obblighi formativi dei corsi di studi.

4. I professori universitari, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari dell'area medico-sanitaria, assumono anche funzioni assistenziali per fini di didattica e di ricerca. I docenti medici delle facoltà di medicina e chirurgia possono accedere a due diverse opzioni di rapporto di lavoro all'interno dell'ateneo, di durata triennale, con possibilità di passaggio all'altra opzione alla scadenza di quella prescelta:
a) possibilità di non conferimento della dirigenza sanitaria e richiesta da parte del docente di accedere al tempo definito, ovvero al tempo pieno, ai sensi dell'articolo 4, assolvendo il medesimo debito orario dei docenti delle altre facoltà;

b) possibilità di conferimento della dirigenza sanitaria con le modalità e con gli obblighi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 4.
(Tempo pieno e tempo definito).

1. L'attività didattica dei docenti universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione della III fascia docente, ovvero professore ricercatore, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno.

2. Ciascun professore universitario può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali.

3. La scelta di cui al comma 2 deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell'ateneo almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico.

4. L'elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime di tempo pieno.

Art. 5.
(Attività didattica).

1. L'attività didattica di cui all'articolo 4 è ripartita in: lezioni, esercitazioni, esami di profitto e di titolo, tutoraggio, attività seminariali, corsi di orientamento e corsi di istruzione permanente.

2. Ai fini del conseguimento dei titoli di diploma, di laurea e di dottorato, deve essere dedicato alle lezioni e/o alle esercitazioni un numero di ore pari a 120.

3. I professori universitari inquadrati nella fascia di professore ordinario e di professore associato svolgono almeno un ciclo d'insegnamento per il corso di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, oppure possono avere attribuiti dagli organi collegiali didattici competenti, con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di un solo ulteriore insegnamento per ciascun corso o modulo che, comunque, non dà diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I professori universitari inquadrati nella fascia di professore ricercatore, su proposta degli organi collegiali competenti, svolgono un solo ciclo d'insegnamento per il corso di diploma o di laurea o di specializzazione nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

5. Gli organi collegiali didattici di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base della programmazione didattica, propongono agli stessi professori membri lo svolgimento di corsi di lezioni e di esercitazioni, a scelta del docente.

6. La programmazione didattica tiene conto delle esigenze didattiche e degli impegni minimi previsti dalla normativa vigente ai fini di un'equilibrata distribuzione dei carichi didattici anche in considerazione del maggiore impegno derivante da corsi con elevato numero di studenti o che richiedano esercitazioni di laboratorio o presso altre strutture, nonché da altre eventuali attività didattiche.

7. Il docente, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività di ricerca.

Capo III

Art. 6.
(Reclutamento dei docenti).

1. L'accesso ai ruoli di professore universitario, al primo livello di ciascuna delle tre fasce, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è disciplinato ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Il docente vincitore di un concorso per la III fascia di professore ricercatore è confermato in ruolo a seguito di un periodo di prova della durata di due anni, che termina con un motivato giudizio da parte della facoltà di appartenenza. In caso di giudizio negativo il docente rimane alla classe stipendiale iniziale ed ha la facoltà di sottoporsi ad un nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio. Prima della conferma in ruolo non ha possibilità di chiedere trasferimenti ad altro ateneo. Ove non usufruisca della possibilità di avvalersi di un secondo periodo di prova ovvero in caso di secondo giudizio negativo è esonerato dal servizio.

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 7.
(Riserva di posti messi a concorso).

1. I singoli atenei indicono i bandi di concorso, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Gli stessi atenei possono riservare un terzo dei posti banditi, per ciascuna delle due fasce superiori, ai docenti della stessa università che abbiano maturato, anche presso altre sedi, quindici anni di servizio nella fascia immediatamente inferiore.

2. La riserva di posti messi a concorso ha validità solo nei casi in cui i posti banditi tramite concorso libero siano in numero doppio rispetto ai posti previsti per il concorso riservato.

3. In base alle disponibilità finanziarie, le università calcolano l'esborso determinato dal bando di concorso riservato, di cui al comma 1, computando la spesa per lo stipendio dell'eventuale vincitore.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 3 luglio 1998, n. 210, il numero dei vincitori di un concorso riservato è pari al numero dei posti messi a concorso.

Art. 8.
(Contratti di insegnamento).

1. Le singole sedi universitarie possono stipulare contratti di insegnamento inquadrati nei livelli retributivi delle tre fasce di professore universitario con ricercatori degli enti pubblici, con docenti appartenenti ad altri atenei al fine di incentivare la mobilità dei docenti, nonché con studiosi reputati idonei con motivato giudizio approvato con votazione della facoltà che stipula il contratto. I contratti di insegnamento con docenti di altri atenei possono, di regola, essere stipulati solo qualora da parte dei docenti dell'ateneo stesso che propone il contratto esista l'indisponibilità a ricoprire quegli stessi insegnamenti. I contratti non danno comunque diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono altresì l'assunzione, per un periodo massimo di quattro anni, delle funzioni e delle indennità corrispondenti alla fascia immediatamente superiore a quella del docente che ha stipulato il contratto.

3. Il docente titolare di contratto è posto d'ufficio in congedo senza assegni dalla università di appartenenza per tutta la durata del contratto.

4. Il docente titolare di contratto che passi, attraverso concorso, alla fascia superiore può utilizzare il servizio svolto come titolare di contratto ai fini del computo degli anni necessari per la promozione al livello superiore, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.

5. Ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 100, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'attività di insegnamento e di ricerca, nonché la partecipazione agli organi accademici da parte dei professori a contratto, sono disciplinati dai regolamenti di ateneo. I regolamenti prevedono l'esclusione dei professori a contratto dall'elettorato passivo per qualsiasi carica accademica.

Capo IV

Art. 9.
(Promozione al livello superiore).

1. Le fasce di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, sono articolate sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite le procedure di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Dopo cinque anni di permanenza nel primo o nel secondo livello stipendiale, si può essere promossi, rispettivamente, al secondo o al terzo livello. La domanda può essere presentata al termine del quarto anno di permanenza già dopo quattro anni di permanenza nel livello, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 10 in tempo utile.

Art. 10.
(Valutazioni periodiche).

1. La promozione al livello stipendiale superiore a quello di appartenenza è disposta sulla base di valutazioni di merito dell'attività scientifica e didattica del docente interessato secondo procedure e criteri indicati in un apposito regolamento emanato da ciascun ateneo.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i princìpi generali a cui devono attenersi i regolamenti di cui al comma 1.

Art. 11.
(Commissione di valutazione).

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 10, è istituita, presso ciascuna facoltà, un'apposita commissione con lo scopo di valutare l'attività didattica, di ricerca e organizzativa di ciascun professore, nonché l'eventuale attività di partecipazione agli organi di governo dell'ateneo e, per i soli docenti dell'area medico-sanitaria, le eventuali attività di assistenza clinica svolte nel rispetto della presente legge.

2. La commissione di valutazione è composta da docenti universitari, di livello o di fascia superiore, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del richiedente. Il numero dei componenti e le procedure sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 10.

3. La commissione di valutazione formula il proprio giudizio, motivandolo sulla base dei pareri espressi dai consigli delle facoltà presso cui è stata svolta l'attività del richiedente e dagli studenti che abbiano frequentato i corsi interessati.

4. Il docente che non superi l'esame di valutazione per il passaggio al livello stipendiale superiore, può ripresentare domanda quando siano decorsi due anni dal termine della precedente valutazione ed essere sottoposto nuovamente all'esame di merito, dopo tre anni dall'ultima valutazione.

Art. 12.
(Collocamento a riposo).

1. I professori di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, fatti salvi i diritti acquisiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori è comunque consentito di rimanere fuori ruolo sino al settantesimo anno di età, con i medesimi diritti di insegnamento e di partecipazione agli organi accademici e di ricerca, a condizione che gli organi competenti dell'ateneo prevedano la relativa copertura per il finanziamento di nuovi concorsi e che sia consentito porre lo stipendio del professore fuori ruolo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Al momento del collocamento a riposo, i professori che ricoprono cariche accademiche hanno facoltà di mantenerle fino alla scadenza del mandato.

3. I professori possono optare per il posticipo del collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 13.
(Trattamento economico).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per la disciplina del trattamento economico spettante ai professori universitari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il raggiungimento del livello massimo della retribuzione per ciascuna fascia si consegue al terzo livello stipendiale, dopo aver superato con giudizio di merito positivo le due valutazioni relative al passaggio dal primo livello stipendiale al secondo e da quest'ultimo al terzo, come disposto dal comma 1 dell'articolo 10;

b) la retribuzione del terzo livello stipendiale di ciascuna fascia deve essere inferiore alla retribuzione del primo livello della fascia di docenza superiore;

c) i tre livelli stipendiali iniziali per ciascuna fascia sono collegati a frazioni prefissate delle retribuzioni della magistratura e della dirigenza dello Stato;

d) la misura del trattamento economico subisce una maggiorazione del 60 per cento a favore dei professori universitari che optano per il tempo pieno.

2. I docenti già in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a godere del trattamento economico di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Ai professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area medica è data facoltà, previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di avvalersi di integrazioni allo stipendio in relazione alle attività assistenziali svolte nelle strutture universitarie.

4. L'entità dell'integrazione, di cui al comma 3, a totale carico del Fondo sanitario nazionale, è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

5. Il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 14.
(Compiti esclusivi).

1. Gli incarichi di rettore e di preside di facoltà possono essere affidati esclusivamente a professori ordinari a tempo pieno.

2. L'incarico di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di diploma o di laurea, di coordinatore di corso di dottorato e di direttore di scuola di specializzazione é, di regola, affidato a professori ordinari oppure associati a tempo pieno, fatti salvi i casi in cui manchi la disponibilità dei candidati o l'ateneo sia munito di statuto che preveda una diversa normativa. In tali ipotesi l'incarico può essere affidato anche ad un professore ricercatore a tempo pieno.

Art. 15.
(Altre attività).

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa, ogni singolo ateneo può emanare propri regolamenti, recanti disposizioni che disciplinano le modalità di partecipazione dei professori alle attività didattiche e di ricerca svolte attraverso convenzioni o contratti effettuati dalla sede stessa con soggetti terzi.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere:

a) la definizione dei criteri di selezione e di motivazione della scelta dei docenti a cui affidare l'incarico;

b) la trasparenza delle procedure;

c) l'informazione a tutti gli interessati;

d) la definizione dei criteri di attribuzione di eventuali proventi.

Art. 16.
(Funzioni compatibili).

1. La funzione di professore universitario è compatibile con le seguenti attività, svolte nel rispetto del monte ore di cui all'articolo 4:

a) pubblicazione di libri, di articoli, di sussidi didattici e di qualunque altra forma di elaborazione del pensiero;

b) collaborazione con aziende editoriali e di informazione;

c) svolgimento di conferenze, di seminari e di altre attività di libero insegnamento.

2. La funzione di professore universitario a tempo definito è compatibile con le seguenti attività, svolte nel rispetto del monte ore di cui all'articolo 4:

a) attività professionali di consulenza;

b) attività di assistenza legale;

c) attività di assistenza tecnica e scientifica;

d) attività di assistenza sanitaria ed equiparate in strutture private e non accreditate.

3. I proventi derivanti dalle attività compatibili di cui al comma 2 svolte presso locali e/o strutture degli atenei utilizzandone le attrezzature ivi disponibili devono essere così ripartiti: una metà quale integrazione stipendiale al docente che effettua l'attività stessa, l'altra metà all'ateneo di appartenenza che si impegna, con apposito regolamento, ad utilizzarla per il finanziamento delle attività di ricerca dello stesso docente e dei suoi eventuali collaboratori.

Art. 17.
(Funzioni incompatibili).

1. La funzione di professore universitario è incompatibile con l'esercizio dell'industria e del commercio e con ogni altra attività retribuita che comporti un rapporto continuativo di lavoro subordinato.

Art. 18.
(Norme applicabili).

1. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano per i professori ricercatori le norme sullo stato giuridico dei ricercatori, per i professori associati le norme sullo stato giuridico dei docenti di II fascia, e per i professori ordinari le norme sullo stato giuridico dei docenti di I fascia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Norme transitorie).

1. I ruoli dei ricercatori e dei professori associati ed ordinari sono posti ad esaurimento.

2. I ricercatori universitari ed i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico precedente nonché il trattamento economico stabilito dalle disposizioni vigenti.

3. I professori universitari che lo richiedano possono, su domanda, essere inquadrati nei nuovi ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con le seguenti modalità:

a) gli ex ricercatori non confermati sono inseriti al primo livello della III fascia, corrispondente ai professori ricercatori, a seguito del superamento con esito positivo di un'apposita prova didattica;

b) gli ex ricercatori confermati sono inseriti, a seguito del superamento con esito positivo di un'apposita prova didattica, nella III fascia e nei seguenti livelli: al primo livello se di anzianità di servizio inferiore ai cinque anni; al secondo livello se di anzianità di servizio di almeno cinque anni; al terzo livello, solo in tale caso senza prova didattica, se di anzianità di servizio di almeno cinque anni e se titolari di affidamenti e/o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione da almeno tre anni;

c) gli ex professori associati sono inseriti nella II fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in ruolo;

d) gli ex professori ordinari sono inseriti nella I fascia al livello da definire rispetto all'anzianità in ruolo;

e) gli ex assistenti di ruolo sono inseriti al primo livello della III fascia;

f) gli ex incaricati stabilizzati sono inseriti nella III fascia al secondo livello;

g) gli ex tecnici laureati sono inseriti nella III fascia al primo livello, previo concorso riservato;

h) gli ex contrattisti clinici e gli ex medici interni sono inseriti nella II fascia al primo livello, previo concorso periferico riservato ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

4. Al personale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), spetta esclusivamente il trattamento economico inerente alla rispettiva qualifica universitaria. Al personale di cui al medesimo articolo 3, comma 4, lettera b), che assolve un debito orario complessivo tra attività istituzionale universitaria ed assistenziale, certificato con mezzi strumentali, pari a quello previsto in sede di contrattuazione collettiva per i dirigenti sanitari ospedalieri, spetta l'integrazione economica prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20.
(Norme finali).

1. Gli atenei adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le disposizioni regolamentari di loro competenza. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica applica adeguate sanzioni amministrative agli atenei inadempienti.