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Intesa preliminare al CCNL 1998-2001 Università

Il giorno 23 febbraio 2000 alle ore 5:45 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra: l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni nella persona del Prof. Mario Ricciardi e le seguenti organizzazioni sindacali

23/02/2000
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Il giorno 23 febbraio 2000 alle ore 5.45 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:

l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni nella persona del Prof. Mario Ricciardi e le seguenti organizzazioni sindacali:

CGIL\SNUR

CISL UNIV.

UIL\PA

FED.CONFSAL\SNALS\UNIVERS.

CISAPUNI

C.S.A.

premesso che:

- a seguito delle trattative fin qui intercorse, le parti hanno realizzato un'intesa sui punti qualificanti del rinnovo contrattuale;

- la CRUI ha assicurato la disponibilità degli Atenei ad integrare le risorse destinate al trattamento accessorio a carico dei propri bilanci;

- occorre definire compiutamente un accordo anche su altre materie non secondarie e, comunque, la stesura delle norme contrattuali richiede massima attenzione sia per recepire in maniera congrua lo spirito e la lettera delle intese raggiunte sia perché questo contratto chiude, per il comparto, la fase transitoria dì cui all'art. 72 d.lgs. n. 29\1993;

Tutto ciò premesso:

- con il presente documento le parti concordano sui seguenti punti che costituiscono risultati acquisiti per la prosecuzione e la sollecita conclusione della trattativa con l’intesa di riprendere immediatamente le trattative sui punti ancora non compiutamente definiti e per la stesura del testo contrattuale. Le parti concordano, altresì, che questa trattativa andrà conclusa con la massima sollecitudine e si impegnano ad incontrarsi con frequenza tale da consentire tale risultato;

- le organizzazioni sindacali dichiarano di subordinare la loro sottoscrizione definitiva del contratto e, dunque, l’impegnatività dello stesso e della intesa preliminare alla consultazione del lavoratori interessati;

- l’A.RA.N. dichiara di subordinare la sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. e dunque l’impegnatività dello stesso e dell’intesa preliminare all’approvazione da parte del Governo di un ulteriore atto di indirizzo da parte del Comitato di settore;

- nei termini e ai fini esposti in premessa, le parti dichiarano di concordare sui seguenti punti:

1. Verrà introdotto un nuovo ordinamento professionale così strutturato:

- saranno previste quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D ed Elevate professionalità;

- alle categorie corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative descritte secondo il diverso grado di autonomia e responsabilità, attraverso apposite declaratorie riportate nella tabella A, articolate in aree professionali;

- per l’accesso esterno alle categorie sono richiesti i titoli di studio descritti nella medesima tabella, integrabili dai regolamenti di Ateneo con eventuali specifici titoli aggiuntivi;

- all’interno di ciascuna categoria tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti, fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, specifica formazione professionale;

- la corrispondenza tra le nuove categorie e le qualifiche del precedente ordinamento è quella dell'allegata tabella B;

- ciascuna categoria avrà una pluralità di posizioni economiche secondo la allegata tabella C;

- l’accesso a ciascuna categoria avverrà nella posizione economica iniziale fatte salve le norme per il personale in servizio; le parti si riservano di determinare eventuali eccezioni a questa regola per particolari professionalità appartenenti alla categoria B che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa;

- i neoassunti nella categoria B permarranno nella prima posizione economica per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva previa adeguata formazione;

- la progressione economica nell’ambito della categoria avverrà attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale cui partecipano i dipendenti che abbiano maturato tre anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore, sulla base di sistemi di valutazione definiti dagli Atenei con modalità tali da garantire la maggiore trasparenza ed equità, anche attraverso la previsione, a richiesta del dipendente, di un eventuale secondo grado di valutazione, nonché la partecipazione del valutato al procedimento, basandosi su indicatori, i cui contenuti saranno specificati nel CCNL e che qui si indicano nelle linee generali, che faranno riferimento a: a) formazione certificata, b) arricchimento professionale derivante dall’attività lavorativa, c) qualità delle prestazioni individuali, d) servizio prestato senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, e) eventuali titoli professionali e culturali. La valutazione terrà conto di tali indicatori in un mix che darà maggiore peso agli elementi attinenti alla qualità della prestazione nelle categorie più alte e dall’arricchimento professionale nelle categorie più basse. La contrattazione di secondo livello potrà modificare tali criteri entro termini prestabiliti. In caso di mancato accordo si applicherà la normativa del CCNL; la prima tornata dovrà essere conclusa entro il 31/12/2001 e sarà effettuata con procedure di valutazione rapidamente espletabili che tengano conto degli indicatori di cui alle lettere b), c), d) ed e);

- gli oneri saranno posti a carico di un fondo appositamente dedicato cui sarà destinato un importo pari allo 0,3% del monte salari 1997; lo stesso fondo sarà altresì alimentato dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite ed il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio

- a regime i Regolamenti di Ateneo nell’ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di procedure concorsuali per l'accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno, qualora il dipendente abbia un’anzianitá di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, salvaguardando comunque un adeguato accesso dall’esterno; il dipendente che accede alla categoria immediatamente superiore è collocato nella posizione economica corrispondente o immediatamente inferiore, fatto salvo il maggior trattamento in godimento;

- i Regolamenti di cui al punto precedente dovranno adottare criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite, attestate da formazione certificata e dall’esperienza professionale risultante dal curriculum, nonché verificate da apposite prove di esame. I criteri generali di valutazione saranno oggetto di concertazione;

- per la categoria Elevate Professionalità sarà prevista una voce retributiva accessoria di posizione, determinata nell’importo massimo e minimo e una voce retributiva accessoria di risultato; tali voci accessorie riassorbono tutte le precedenti competenze accessorie, compresi i compensi per il lavoro straordinario e ad eccezione dell’indennità di Ateneo. L’importo minimo di posizione viene attribuito a tutti. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell’affidamento di particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali, richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o, comunque, alta qualificazione o specializzazione; tali incarichi saranno attribuiti dal direttore amministrativo o da altro organo individuato dal regolamento di Ateneo, a tempo determinato, per un periodo non superiore a 5 anni, mediante atto scritto e motivato, e saranno rinnovabili; gli incarichi saranno revocabili con atto scritto e motivato per mutamento organizzativo o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi; la revoca o la cessazione dagli incarichi comporta la cessazione della connessa retribuzione accessoria, fermo restando il diritto dei dipendenti di essere adibiti a mansioni congrue con il profilo di appartenenza. Ai fini della corresponsione di tale voce accessoria è costituto in ciascun Ateneo un fondo appositamente dedicato in cui potranno confluire risorse aggiuntive entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997, oltre a quelle riassorbite;

- saranno previste, per la suddetta categoria alcune norme specifiche attinenti alla svolgimento delle proprie funzioni;

- sarà confermato l’art. 47 del CCNL 21/5/96 per i lavoratori delle altre categorie. In tale ambito saranno previste, in particolare, indennità per la categoria D in relazione a specifici incarichi di responsabilità conferiti, entro il minimo e massimo definiti dal CCNL; alla corresponsione di tali indennità potranno essere destinate risorse aggiuntive nei limiti dello 0,2% del monte salari 1997.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articolerà nelle seguenti forme relazionali: informazione, consultazione, concertazione, contrattazione integrativa, interpretazione autentica dei contratti collettivi.

In una fase di forte innovazione e di trasformazione organizzativa come l’attuale, il sistema di relazioni sindacali deve contemperare la massima trasparenza nell’azione delle parti con l’esigenza delle amministrazioni di assumere le decisioni in tempi certi. Le relazioni sindacali avranno come base un sistema di informazioni periodiche sulle principali scelte strategiche delle amministrazioni aventi ripercussioni sulle condizioni di lavoro; per alcune delle materie oggetto di informazione potrà essere previsto che, su richiesta delle parti, il confronto possa proseguire in sede di consultazione o concertazione.

Per assicurare maggiore fluidità e certezza ai rapporti contrattuali, le parti ritengono che la contrattazione nazionale di categoria debba regolare in maniera analitica i seguenti istituti contrattuali, rinviando alla contrattazione integrativa la possibilità di modificare in un tempo predefinito, nell’inizio e nella conclusione della trattativa, dal CCNL, le norme nazionali, fatta salva l’applicazione delle norme nazionali stesse in caso di mancato accordo:

a) criteri generali per la distribuzione e l’articolazione dell’orario di lavoro;

b) eventuali ulteriori criteri per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, ai fini della progressione retributiva interna alla categoria, in sostituzione e/o ad integrazione di quanto previsto dal CCNL.

Altre materie di contrattazione integrativa saranno le seguenti:

a) i criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;

b) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;

c) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;

d) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

e) modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL;

f) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero all’utilizzo di tipologie di orario comportanti turni o lavoro notturno ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del CCNL;

g) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

h) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio - assistenziali per il personale;

i) forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;

j) iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità;

k) criteri generali in materia di indennità di posizione, secondo quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 21\5\1996.

3. In coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario in materia di formazione previsti dall'accordo sul lavoro pubblico del marzo 1997 che andrà esplicitamente richiamato, le amministrazioni svolgeranno attività formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l’aggiornamento e la crescita professionale del personale anche preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo che debbono essere finalizzate all’acquisizione ed all’approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; le linee di indirizzo per la programmazione dell'attività formativa e di aggiornamento professionale saranno oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando che dovrà essere offerta a tutto il personale l’opportunità di partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento.

4. Le parti concordano sull’opportunità che il CCNL preveda la disciplina dei rapporti di lavoro flessibile, in coerenza con quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 29\93, dalle norme di legge e dagli eventuali accordi intercompartimentali, con più specifico riferimento a contratti a tempo determinato, telelavoro, lavoro interinale. In tale ambito le parti provvederanno a normare modalità e finalizzazione dei diversi strumenti di flessibilità, allo scopo di renderli aderenti ai loro fini istitutivi, nel quadro di relazioni sindacali che sarà consensualmente deciso.

In particolare nell’ambito della riformulazione dell’art. 19 del CCNL 21\5\96 , anche ai fini della armonizzazione delle sue previsioni con il nuovo ordinamento professionale, il contratto nazionale prevederà:

- la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato per il personale appartenente alle categorie C, D ed Elevate Professionalità per una durata non superiore a 5 anni e in percentuali, rispetto al personale a tempo indeterminato, definite nel contratto nazionale, per lo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di ricerca, per l’attuazione di infrastrutture tecniche complesse, per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti;

- la proroga dei rapporti a tempo determinato in essere in base a quanto previsto dal comma 9 bis fino all’espletamento delle procedure per l’inquadramento a tempo indeterminato del personale interessato; tali procedure dovranno essere concluse entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto nazionale, termine massimo per detta proroga.

Resta comunque fermo l’obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell’uso degli istituti di flessibilità del lavoro con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun istituto.

5. Le parti concordano che, qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario possano essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite sotto forma di riposi compensativi entro 12 mesi dalla data di maturazione, tenuto conto delle esigenze organizzative. Qualora a causa di improrogabili esigenze organizzative detti riposi non possano essere fruiti entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.

In caso di patologie gravi che richiedano terapie parzialmente e\o totalmente invalidanti saranno esclusi dal computo dei periodo di comporto, oltre ai giorni dì ricovero ospedaliero e in day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate; tali giorni saranno, dunque, retribuiti per intero .

6. Saranno previsti aumenti sullo stipendio in misura corrispondente ai tassi di inflazione programmata per i due anni del biennio applicati sulla somma di stipendio ed indennità integrativa speciale in godimento per ciascun ex livello retributivo. Gli aumenti e le rispettive decorrenze sono indicate nella allegata tabella D.

7. Una quota della retribuzione accessoria già nella disponibilità dei singoli Atenei, pari al 2.90 % dei monte salari 1997, sarà consolidata mediante la previsione di un aumento dell’attuale indennità di Ateneo per le categorie B, C, D e ESTP e contestuale riduzione di pari importo delle risorse di cui all’art. 42 del CCNL 21/5/96 . I nuovi importi delle indennità di Ateneo decorreranno dal 31.12.1999 e sono indicati nella allegata tabella E.

8. Gli Atenei, al fine di promuovere la produttività collettiva e individuale ed il miglioramento dei servizi offerti, possono destinare ulteriori risorse aggiuntive, ad incremento delle risorse di cui all’art. 42 del CCNL 21/5/96 con riferimento all’anno 1999, nei limiti dello 1.35% della massa salariale 1997. A valere sulle risorse di cui al citato art. 42 sono separatamente quantificati per ciascun Ateneo gli importi destinati alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nella misura destinata a tale fine nell’anno 1999.

9. Per garantire la copertura degli oneri conseguenti alle operazioni di primo inquadramento di particolari categorie di personale identificate dal CCNL sono dedicate risorse finanziarie di importo pari allo 0,4% del monte salari 1997. Tali operazioni di primo inquadramento prevederanno riclassificazioni e procedure selettive attuabili tempestivamente, con particolare riferimento alle figure collocate nelle qualifiche di confine tra il vecchio ed il nuovo ordinamento. Gli Atenei che nel periodo tra l’1.1.1998 e la data di entrata in vigore del CCNL abbiano attivato procedure selettive per realizzare le medesime finalità di cui al presente punto riducono lo 0,4% in misura corrispondente all’onere dei passaggi realizzati che si traducono in passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa riduzione è portata in aumento del fondo per la progressione economica orizzontale. Le predette operazioni di primo inquadramento dovranno concludersi entro il 31/12/2001.

10. In attesa dell’espletamento della procedure di cui all’art. 45, comma 3, del d.lgs. 29, tenuto conto del disposto di cui all’art. 8, comma 5 del d. lgs 517\99 che prevede l’emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’ art. 53 del CCNL 21/5/96, continua ad applicarsi il contratto del comparto università.

11. Ai fini di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del contratto nazionale una tabella nazionale delle corrispondenze tra i profili professionali previsti dal contratto nazionale Università e quelli previsti dal CCNL del comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.

Dalla data di definizione della tabella di cui al punto precedente, al personale sopra individuato verrà corrisposta l’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del DPR 761/79, calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.

Fino alla definizione della tabella, al predetto personale in servizio alla data di stipula del contratto nazionale continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DP.R. 761\79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dal CCNL nel tempo vigente per il comparto Sanità.

12. Le Università, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere entro un anno dalla stipula del contratto nazionale per l’inquadramento, in apposito profilo della categoria ESTP, del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data di firma della presente preintesa e in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, comma 9, bis del CCNL 21\5\1996.

Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale di cui all’art.6 , comma 5, del d.lgs. 502\1992, ferme restando le funzioni attualmente svolte previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, come determinate anche a seguito degli incrementi delle stesse previsti dal CCNL.

13. Il CCNL definirà profilo e disciplina di esperti e collaboratori linguistici.

14. Si provvederà alla definizione di disciplina e profilo degli assistenti degli ex ISEF.

TABELLA A

Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:

CATEGORIA B - Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di precedure prestabilite;
Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure;

CATEGORIA C - Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite;

CATEGORIA D - Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico-gestionale delle soluzioni adottate;

CATEGORIA PROFESSIONALITA' ELEVATE - Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e/o professionale;
Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali specifici titoli aggiuntivi:
CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale qualificazione professionale;
CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
CATEGORIA D - diploma di laurea;
CATEGORIA Elevate Professionalità - laurea più abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionae.

TABELLA B
primo inquadramento

(i valori annui lordi sono espressi in migliaia di lire)

B
(III - IV - V)

C
(VI - VII)

D
(VIII)

El. Prof
(IX/Irs - IIrs)

1

ex I-II-III

14.900

19.200

23.000

2

ex IV

ex VI

ex VIII

ex IX/Irs*

3

ex V

16.800

22.300

28.100

4

15.483

ex VII

24.000

ex IIrs

5

19.300

25.539

33.000

* nella categoria El. P. sono inquadrati gli isp. gen. e i dir. div R.e.

TABELLA C
(i valori sono espressi in migliaia di lire annue e non sono comprensivi dei miglioramenti stipendiali dell'1.11.98 e del 1.7.99)

B
(III - IV - V)

C
(VI - VII)

D
(VIII)

El. Prof.
(IX/Irs - IIrs)

1

11.461

14.900

19.200

23.000

2

13.051

15.483

20.583

25.539*

3

14.281

16.800

22.300

28.100

4

15.483

18.039

24.000

30.691

5

19.200

25.539

33.000

* nella categoria El. P. sono inquadrati gli isp. gen. e i dir. div R.e.

TABELLA D

UNIVERSITA'

QUALIFICA/LIVELLO

AUMENTI (mensili in lire)

dal 1.11.98

dal 1.7.99

ex II qualif. ruolo speciale

EL4

66.000

55.000

ex I qualif. ruolo speciale

EL2

58.000

48.000

ex Ispettore Generale r.e.

EL2

62.000

52.000

ex Direttore Divisione r.e.

EL2

58.000

48.000

ex Nono livello

EL2

58.000

48.000

ex Ottavo livello

D2

50.000

42.000

ex Settimo livello

C4

46.000

38.000

ex Sesto livello

C2

42.000

35.000

ex Quinto livello

B3

40.000

33.000

ex Quarto livello

B2

38.000

32.000

ex Terzo livello

B1

35.000

29.000

TABELLA E

INDENNITA' DI ATENEO

ex livello

categoria

nuova indennità

IIrs

EL4

6145000

Irs

EL2

4839000

IX

EL2

4839000

VIII

D3

4000000

VII

C4

2765000

VI

C1

2765000

V

B5

2000000

IV

B3

2000000

I-II-III

B1

2000000