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Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di concorsi per ricercatori universitari

Disegno di legge N. 1144

20/09/2001
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XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI (AN)

Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di concorsi per ricercatori universitari

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "sono autorizzati a" sono sostituite dalle seguenti: "hanno l'obbligo di".

Onorevoli Colleghi! - Mi permetto di segnalarvi la grave sperequazione causata dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con la quale la categoria costituita dai dipendenti universitari delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria inquadrati nel settimo livello o in livelli superiori ed in possesso di laurea, è stata spezzata in due tronconi. Alcuni di costoro, infatti, hanno potuto usufruire della possibilità di partecipare a concorsi riservati per il ruolo di ricercatore universitario. Altri invece no, in quanto la citata legge n. 4 del 1999 ha ristretto, ingiustificatamente, questa possibilità disponendo, all'articolo 1, comma 10, che: "le Università e gli osservatori astronomici, astrofici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando".

Per effetto dell'applicazione disomogenea di tale disposizione, che ha autorizzato ma non ha imposto alle istituzioni universitarie di bandire i concorsi, sono stati esclusi dalla possibilità di partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario numerosi dipendenti entrati in modo parimenti legale nella qualifica ed aventi il medesimo titolo di studio e i medesimi titoli scientifico-professionali in possesso di quanti hanno invece potuto usufruire di un meritato riconoscimento per l'apporto recato alla funzionalità dell'istituzione universitaria.

Appare del tutto contrario ai princìpi del nostro ordinamento giuridico-costituzionali che dipendenti della medesima qualifica, con i medesimi titoli di studio, la medesima professionalità ed attività scientifica, vengano discriminati fra loro.

Questa sperequazione si è accentuata anche con l'applicazione in alcune università (vedi, ad esempio, LaSapienza di Roma), del comma 10 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, concernente le attività di docenza affidate al personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo presso le facoltà di medicina e chirurgia.

A rimediare a questa evidente ingiustizia, che altrimenti dovrà essere sanata caso per caso nelle aule giudiziarie (a prezzo però della disaffezione dei dipendenti e dell'inasprimento dei rapporti interpersonali ed a tutto danno dell'efficienza e del bilancio delle singole amministrazioni universitarie), basterà una modifica all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Coerentemente con gli esiti della discussione sulla normativa del riordino della docenza universitaria in corso di approvazione, con la presente proposta di legge si intende quindi consentire la partecipazione di tutti gli appartenenti all'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, in possesso di laurea e dei titoli scientifici necessari ad ottenere il riconoscimento di idoneità dai competenti organi universitari, ai predetti concorsi riservati per il ruolo di ricercatore universitario confermato, nonché applicare le disposizioni della citata legge n. 370 del 1999, anche nelle università che ancora non hanno provveduto a rispettare la legge medesima.

Appare opportuno ricordare, infine, che l'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, non ha per fattispecie una sanatoria, ma un concorso vero e proprio, seppur riservato al personale che da anni lavora, con competenza e professionalità, all'interno dei diversi atenei italiani.