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Nuova via per la cattedra. Da sabato restyling del reclutamento di professori e ricercatori

Ferme restando le distinzioni scientifico-disciplinari già presenti nel precedente regolamento del Œ98, il nuovo decreto fa piazza pulita dei dubbi interpretativi, stabilendo a chiare lettere che gli atenei non potranno più indire uno stesso concorso per più posti della medesima disciplina.

22/05/2000
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Il Sole 24 ore

Nuova via per la cattedra. Da sabato restyling del reclutamento di professori e ricercatori (22/5/00)

di Flavia Landolfi

Nuove regole per il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori. Le prevede il decreto 117, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 12 maggio, che entrerà in vigore sabato. Tra le novità, l'obbligo di indire una distinta procedura di valutazione per ciascun posto di docente ordinario o associato.

Ferme restando le distinzioni scientifico-disciplinari già presenti nel precedente regolamento del Œ98, il nuovo decreto fa piazza pulita dei dubbi interpretativi, stabilendo a chiare lettere che gli atenei non potranno più indire uno stesso concorso per più posti della medesima disciplina. Ma i paletti fissati dal nuovo regolamento non si esauriscono qui.

Se le prove d'esame, nonché le valutazioni dei titoli, non subiscono variazioni (restano due prove scritte e una orale per i ricercatori; un esame didattico e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche per gli associati; solo una prova didattica per gli ordinari), cambiano però alcuni dei termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri relativi agli accertamenti della regolarità degli atti e alcuni obblighi per i componenti delle commissioni giudicatrici. Vediamo in cosa consistono le novità.

Innanzitutto il regolamento ‹ mettendo mano a una semplificazione delle procedure ‹ prevede che la comunicazione, anche per via telematica, dei bandi di reclutamento sia a carico degli atenei, i quali potranno limitarsi alla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" degli avvisi dei concorsi, rimandando per ulteriori informazioni alle segreterie di ciascuna università. "In questo modo ‹ spiega Antonello Masia, direttore del Dipartimento utonomia universitaria e studenti del ministero dell'Università ‹ si eviteranno gli ingolfamenti ai quali abbiamo assistito nel 1999, quando per ogni tornata di concorsi sono arrivati alla "Gazzetta" oltre 2mila bandi".

Un'altra delle novità introdotte dal regolamento riguarda i criteri per l'affidamento dell'incarico al vincitore di concorso, in particolare l'impegno scientifico e didattico richiesto dagli atenei ai nuovi professori. L'articolo 7 stabilisce, infatti, che nelle sole procedure per i posti di professore ordinario e associato il bando possa indicare la tipologia di impegno, ma esclusivamente ai fini della chiamata per l'affidamento dell'incarico e non in senso generalizzato, come invece previsto nel vecchio regolamento.

Inoltre, il nuovo decreto introduce la possibilità per gli atenei di chiamare, oltre al vincitore del concorso, anche gli altri candidati risultati idonei. Si tratta, pertanto, di un provvedimento che snellisce le procedure concorsuali, eliminando l'obbligo da parte delle università di indire un nuovo concorso nel caso in cui esistano altri posti vacanti, che d'ora in poi potranno essere coperti ricorrendo agli "idonei", sempre che ci siano le condizioni per fare fronte agli oneri economici derivanti dai nuovi incarichi.

Il decreto introduce anche un limite massimo di domande di partecipazione ai concorsi da presentare in un anno solare, aumentando quelle dei ricercatori da cinque a quindici (per gli ordinari e gli associati restano, invece, cinque).

Novità sostanziali anche sul fronte delle commissioni giudicatrici, ai cui componenti viene fatto divieto di partecipare ad altre commissioni nello stesso anno. Il vecchio decreto, invece, pur stabilendo l'impossibilità di ricoprire l'incarico di commissario per più di una volta l'anno, prevedeva tale vincolo solo per i componenti eletti e non per quelli designati dagli atenei.

Infine, da rilevare l'estensione dei termini utili per l'accertamento delle regolarità degli atti e delle nomine, che dai venti giorni stabiliti dal precedente regolamento salgono a trenta. Si tratta di una disposizione che consente ai rettori di esercitare un controllo più agevole, soprattutto nel caso in cui si trovino a dover vigilare sugli atti di più di una commissione.