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Università di Catania: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Il Senato Accademico eroga alle singole Facoltà contributi ai fini dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto fra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato.

25/03/2001
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Università di Catania: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Art. l

1. Il Senato Accademico eroga alle singole Facoltà contributi ai fini dell'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto fra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Le ripartizioni alle Facoltà di detto contributo saranno effettuate in base ai risultati dell'autovalutazione annuale, e considerando comunque le Facoltà che presentino i maggiori squilibri nel rapporto fra docenti e studenti e la differenziazione dell'offerta formativa.

2. Le risorse di cui al comma precedente graveranno sui fondi di Ateneo di cui all'art. 24, comma 6, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e all'art. 4 l. 19 ottobre 1999, n.370. Le Facoltà possono integrare con proprie risorse la parte-quota di contributo percepito.

Art. 2

1. Con propria delibera il Consiglio di Facoltà destina la quota di contributo di propria spettanza ai progetti formativi di cui all'art. 3 e ss. del presente Regolamento. Copia delle delibere e l'elenco dei percettori saranno trasmessi per opportuna conoscenza al Rettore.

Art. 3

1. I progetti di didattica integrativa (da ora PDI) devono essere presentati presso gli organi competenti delle singole facoltà, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno da professori e ricercatori universitari che abbiano optato per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria, e che non svolgano attività comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private .

Art. 4
Requisiti dei PDI

1. I PDI dovranno costituire moduli didattici aggiuntivi e non sostitutivi dell'ordinaria attività didattica, sì da risultare rispetto a questa integrativi, ovvero propedeutici o di recupero.

2. I PDI si distinguono in progetti miranti all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa e progetti miranti al miglioramento qualitativo dell'offerta didattica.

a) I PDI miranti all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa devono essere valutati assumendo a parametro alcuni dei seguenti requisiti:

organizzare attività di tutorato, individuali e mirate, tendenti al recupero degli studenti che abbiano difficoltà nel seguire i corsi di lezione o nella preparazione dell'esame, oppure indirizzate in maniera specifica agli studenti in ritardo, lavoratori o a tempo parziale;

organizzare attività di tutorato, individuali e mirate, così come previsto dal Protocollo dì intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione e dal Regolamento di Ateneo sul tutorato, tendenti al recupero degli studenti che abbiano difficoltà nel seguire i corsi di lezione o nella preparazione dell'esame, oppure indirizzate in maniera specifica agli studenti in ritardo, lavoratori o a tempo parziale;

istituire attività di natura tutoriale tendenti ad applicare nel campo didattico specifiche metodologie finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle capacità dello studente, e centrate sull'apprendimento attivo;

affiancare l'attività didattica con seminari o gruppi di studio per analizzare e approfondire quelle parti del corso di lezioni o dei libri di testo che presentino particolari difficoltà per gli studenti;

prevedere continuativi accertamenti in itinere del grado di preparazione raggiunto.

b) I PDI miranti al miglioramento qualitativo dell'offerta didattica, predisposti e realizzati anche da gruppi di docenti, devono rispondere ad alcuni dei seguenti requisiti:

prevedere l'utilizzo non saltuario di nuove tecnologie informatiche, telematiche, multimediali;

avere carattere interdisciplinare, ricorrendo, se possibile, anche all'intervento di docenti esterni alla Facoltà;

svolgere cicli di lezioni in lingua straniera anche attraverso moduli;

utilizzare tecniche e modalità di coinvolgimento attivo e interattivo degli studenti;

organizzare stages e simili attività di addestramento professionale, con l'intervento di esperti provenienti dagli ordini professionali o operanti presso aziende e imprese con cui sono stati istituiti rapporti convenzionali.

prevedere nuovi criteri e tecniche di valutazione degli studenti coinvolti anche allo scopo dell'esame finale;

facilitare l'acquisizione di un adeguato metodo di lavoro finalizzato alla redazione della tesi di laurea.

Art. 5

1. Possono usufruire delle incentivazioni economiche di cui agli artt. 3 e 4, i professori e ricercatori universitari di cui all'art. 3, che già prevedono di svolgere, in ogni singolo corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca e le attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 (centoventi) ore annuali per lezioni, esercitazione, seminari, orientamento, assistenza, tutorato, programmazione e organizzazione didattica accertamento dell'apprendimento.

2.È necessario che tali attività didattiche siano adeguatamente proporzionate e siano svolte con continuità per tutto l'anno accademico.

Art. 6

1. L'ammissione al finanziamento del PDI deve rispondere ai seguenti criteri minimi obbligatori:

a) il finanziamento avviene sulla base di un budget annuo che il Consiglio di Facoltà metterà a disposizione, e che graverà su uno specifico capitolo di bilancio. Il finanziamento è ripartito tra un numero massimo di progetti finanziabili, da determinare ogni anno con delibera dei Consiglio di Facoltà

b) La selezione dei progetti avviene in conformità a dettagliate relazioni presentate dai responsabili dei progetti entro il termine previsto dalla Facoltà, e che dovranno contenere le seguenti indicazioni minime:

a. descrizione degli obiettivi didattici che il progetto intende perseguire, con particolare riferimento al loro carattere integrativo, propedeutico e di recupero rispetto all'ordinaria attività didattica e alla loro finalizzazione a un più funzionale rapporto docente-studentii;

b. indicazione degli eventuali collaboratori e del grado di coinvolgimento degli stessi, anche allo scopo di differenziazioni di retribuzione;

c. indicazione degli strumenti e delle metodologie informatiche e telematiche che si intendono utilizzare, se previste;

d. indicazione delle metodologie didattiche, delle loro caratteristiche innovative e del livello di sperimentazione che si intende perseguire;

e. indicazione dei criteri di valutazione della partecipazione e del merito degli studenti anche allo scopo del superamento dell'esame finale.

Art. 7
Modalità di selezione dei PDI da finanziare

1. La selezione dei PDI da finanziare è proposta al Consiglio di Facoltà da una commissione di valutazione insediata con delibera del medesimo Consiglio di Facoltà. Oltre alla valutazione comparativa delle proposte di PDI, la commissione di valutazione, al fine del giudizio comparativo di ammissione, potrà operare interviste istruttorie con i responsabili dei progetti.

Art. 8
Composizione della commissione di valutazione

1. La commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Facoltà, e sovrintesa dal Preside, ha durata triennale, ed è composta da un docente con esperienza di valutazione di altri Atenei italiani, e da un esperto di tecniche di formazione e apprendimento.

2. Il compenso dei componenti la commissione di valutazione è stabilito dal Consiglio di Facoltà, anche in proporzione al numero dei progetti presentati, nei limiti massimi del 10% (dieci per cento) delle somme stanziate in bilancio per il finanziamento dei PDI, ed è erogato secondo le modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

Art. 9
Monitoraggio dei PDI

1. La commissione di valutazione, allo scopo del giudizio finale circa l'effettiva attuazione dei PDI, si avvarrà di una struttura di monitoraggio nominata dal Consiglio di Facoltà, insediata presso l'ufficio di Presidenza, e di cui fa parte anche uno studente proposto dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio medesimo.

Art. 10
Giudizio di ammissione al finanziamento

1. Le somme previste nel budget assegnato al singolo progetto sono erogate nella misura massima del 60% (sessanta per cento) all'atto della delibera del Consiglio di Facoltà di finanziamento del progetto, e nella parte rimanente al termine dell'anno accademico in cui il PDI si è svolto, previa presentazione di una relazione sull'attività e del resoconto contabile del destinatario della quota di incentivazione.

2. L'erogazione è subordinata ad un motivato parere favorevole, circa il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto, formulato dalla commissione di valutazione sulla base dei riscontri effettuati dalla struttura di monitoraggio.

3. Il giudizio della commissione dovrà tenere conto anche delle schede dì valutazione sulla qualità della didattica redatte dagli studenti coinvolti, sulla base del questionario-standard distribuito dalle strutture di Ateneo.

4. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

5. La somma è erogata ai singoli partecipanti ai progetti mediante assegno aggiuntivo pensionabile, e ha carattere di "una tantum".

Art. 11
Norme transitorie

1. Per l'anno accademico 1999/2000, il termine di presentazione dei progetti è il 29 febbraio 2000.