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Pensionamenti scuola 2025: domande entro il 21 ottobre per docenti e ATA

Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2025. La nota ministeriale ricalca i contenuti degli scorsi anni, senza tenere in alcun conto le osservazioni ribadite dai sindacati in sede di informativa. Permangono lacune e criticità

26/09/2024
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Il decreto ministeriale 188 del 25 settembre 2024, la nota 150796 del 25 settembre 2024 e la relativa tabella di sintesi dei requisiti indicano i termini e le procedure per la presentazione delle domande di cessazione e pensione nella scuola con decorrenza 1° settembre 2025.

COME SI VA IN PENSIONE NEL 2025

Confermiamo le criticità rilevate in sede di informativa sindacale e rileviamo che, a parte l’esplicito riferimento, nella tabella di sintesi, alla norma che stabilisce i requisiti per il diritto a pensione per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996), sono state ignorate tutte le osservazioni e proposte delle organizzazioni sindacali.
In particolare per quanto riguarda la “questione passweb”, intendiamo impugnare la circolare al fine di tutelare il personale delle segreterie scolastiche e il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che accederanno alla pensione.

Per un accurato esame della propria situazione previdenziale, contattare la sede della FLC CGIL e del patronato INCA del proprio territorio.

INDICE

Termini presentazione istanze
Modalità di presentazione dell’istanza
Tipologie di cessazione dal servizio presenti in Polis
Accertamento dei requisiti pensionistici e procedure amministrative
Domande di pensione
Collocamento a riposo d’ufficio
Trattenimento in servizio

Termini presentazione istanze

Il personale educativo, docente ed ATA, potrà presentare le istanze di cessazione dal 27 settembre al 21 ottobre 2024.
Per i dirigenti scolastici il termine per l’istanza di cessazione è fissato al 28 febbraio 2025.
I termini riguardano:

  • La presentazione delle domande di cessazione/dimissioni volontarie/trattenimento in servizio.
  • La domanda di revoca dell’eventuale istanza già presentata.
  • La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riconoscimento del trattamento di pensione, da parte del personale in possesso dei requisiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 e 10 mesi per gli uomini) che non abbia raggiunto il limite di età (65 anni).

Modalità di presentazione dell’istanza

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis.
Personale in servizio all’estero
: presentazione dell’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.
Personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta: presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio: devono essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il termine del 21 ottobre 2024.

Tipologie di cessazione dal servizio presenti in Polis

  1. Cessazione “ordinaria”
  1. Con i requisiti di vecchiaia (67 anni)* o contributivi (41 aa e 10mm per le donne/42aa e 10 mm per gli uomini) maturati entro il 31 dicembre 2025;
  2. in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  3. personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

  1. Quota 100 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021).
  2. Quota 102 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022).
  3. Quota 103 (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023).
  4. Quota 103 con calcolo contributivo (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell’anno 2024);
  5. Opzione donna (calcolo contributivo)
  1. 35 anni di contributi e 58 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2021;
  2. 35 anni di contributi e 60 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2022 (caregiver, invalide, ecc)
  3. 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2023 (caregiver, invalide, ecc)

** è prevista la riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due.

N.B.

* L’accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che svolge attività gravose e addetto a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro il 31 agosto 2025, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età. Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono:

  • esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time;
  • dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Accertamento dei requisiti pensionistici e procedure amministrative

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’ INPS entro il 22 aprile 2025.
Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all’ esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025.
Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l’applicativo Nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni, entro la data ultima del 10 gennaio 2025.
Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI, da parte delle segreterie scolastiche o degli uffici scolastici territoriali, con l’apposita funzione, solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

TFS e TFR

La comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS/TFR è effettuata esclusivamente per via telematica con UM (UNIEMENS).
“ultimo miglio TFS”
“ultimo Miglio TFR” solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF.
Per detti contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF.
Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando SIDI.

Domande di pensione

Oltre alla presentazione dell’istanza di cessazione, gli interessati devono presentare all’INPS la domanda di pensione. L’invio è effettuato:

  • accedendo al sito dell’Istituto con SPID o CIE o CNS;
  • tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  • attraverso l’assistenza gratuita del Patronato (INCA CGIL).

Collocamento a riposo d’ufficio

Si applica al personale che abbia compiuto 67 anni d’età entro il 31 agosto 2025 o che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento dei 65 anni entro il 31 agosto 2025.

Trattenimento in servizio

È previsto:

  • per il personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, per non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza;
  • per il personale che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sia in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, fino al minimo ai fini del trattamento di pensione.

Altre casistiche - non indicate nella circolare - prevederebbero il trattenimento in servizio:

  • per il personale che NON vanta contribuzione prima del 1996, al fine di perfezionare un importo di pensione pari almeno all’assegno sociale;
  • per il personale che NON vanta contribuzione prima del 1996 e che comunque non raggiunge il perfezionamento dei 20 anni di anzianità contributiva, al fine della decorrenza della pensione contributiva al perfezionamento dei 71 anni con almeno 5 anni di anzianità;
  • per il personale che VANTA contribuzione prima del 1996 e che ha contribuzione in Gestione Separata, al fine di perfezionare l’anzianità minima dei 15 anni per la richiesta del trattamento pensionistico con il Computo in Gestione Separata.

APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci

L’istanza di cessazione deve essere presentata in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025, previo il riconoscimento del diritto dall’INPS.
Età anagrafica minima prevista a 63 anni e 5 mesi.
Destinatari.
Con almeno 30 anni di contributi:

  • lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
  • lavoratori che hanno una riduzione della capacità superiore o uguale al 74 per cento.

Con almeno 36 anni di contributi:

  • lavoratori svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività c.d. gravose (docenti scuola infanzia e primaria)

Requisiti sistema contributivo puro (primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996):
Rif. Legge 201/2011 e successive modifiche
PENSIONE DI VECCHIAIA

  • 67 anni d’età e 20 anni di contributi a condizione che l’importo della pensione sia pari almeno all’assegno sociale;

oppure

  • 71 anni d’età e 5 anni di contributi.

PENSIONE ANTICIPATA

  • 64 anni d’età e 20 anni effettivi di contributi a condizione che l’importo della pensione sia pari almeno a tre volte l’assegno sociale.