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Vincitori concorso PNRR 1 privi di abilitazione: a quale percorso iscriversi? Con quali modalità?

La FLC CGIL fornisce delle indicazioni utili per orientarsi nel percorso finalizzato all’immissione in ruolo

27/02/2025
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I docenti vincitori del concorso PNRR della scuola secondaria (DD n. 2575 del 6 dicembre 2023), che hanno partecipato al concorso con la laurea e i 24 CFU/CFA oppure con il requisito dei tre anni di servizio nella scuola statale negli ultimi 5, di cui uno sulla specifica classe di concorso, una volta individuati come vincitori e assegnati alla istituzione scolastica, hanno stipulato un contratto a tempo determinato con termine 31 agosto 2025.

Questi docenti, come previsto dal D.Lgs 59/2017, dovranno conseguire l’abilitazione per poi accedere dal 1 settembre 2025 all’assunzione a tempo indeterminato.

In particolare l’art. 13 c. 2 del Dlgs 59/2017 riguarda il percorso abilitante “di completamento” per i docenti non abilitati che hanno partecipato al concorso con il requisito del titolo di accesso e dei tre anni di servizio.

L’art. 18 bis c. 3 del Dlgs 59/17 riguarda invece il percorso abilitante “di completamento” per i docenti che hanno partecipato con laurea e 24 CFU/CFA gli ITP che hanno partecipato al concorso con il solo diploma.

A quale percorso iscriversi:

Rispetto alla scelta del percorso abilitante di completamento la nota n. 2884 del 6 febbraio 2025 fornisce una precisazione importante:

“Ai fini della definizione del percorso di completamento da svolgere per l’acquisizione dell’abilitazione, l’Ufficio scolastico regionale dovrà valutare puntualmente la situazione soggettiva in cui si trovano i docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.”

Di fatto, acquisendo positivamente una richiesta formulata dalla FLC CGIL in sede di informativa sindacale il 24 gennaio scorso, l’amministrazione ha riconosciuto ai vincitori di concorso che devono conseguire l’abilitazione la possibilità di optare per il percorso formativo più favorevole rispetto alle condizione soggettive in cui si trovano ad oggi, prescindendo dal requisito di accesso al concorso.

Questo significa che, ad esempio, un docente che nel 2023 ha partecipato al concorso con la laurea e i 24 CFU/CFA ma ad oggi ha maturato i tre anni di servizio potrà scegliere il corso di completamento da 30 CFU/CFA, anziché da 36 CFU/CFA. Chiaramente lo stesso principio vale anche per l’ITP che si trovasse in analoga situazione.

Si tratta evidentemente di una semplificazione tesa a favorire l’acquisizione dell’abilitazione per il personale coinvolto, visti i tempi ristretti e i ritardi nell’avvio dei corsi abilitanti.

Modalità di iscrizione al percorso abilitante di completamento:

Un altro aspetto importante, chiarito nel Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025 del Ministero dell’Università e Ricerca, riguarda le modalità di accesso al corso abilitante “di completamento”:

“Art. 6 (percorsi di completamento)

1. Per i vincitori di concorso, l’offerta formativa relativa ai percorsi di completamento, che sono esclusi dal livello sostenibile, è erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’ a.a. 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l’a.a. 2024/2025, nella seguente articolazione. […]”

Pertanto il vincitore del concorso che deve conseguire l’abilitazione non è soggetto al numero programmato previsto per i corsi abilitanti e ha diritto ad accedere, in soprannumero rispetto ai posti definiti nell’allegato A al DM 156/2025, al corso attivato dall’Università o dall’Istituzione AFAM prescelta.

Questo significa che Università e Istituzioni AFAM dovranno definire in maniera specifica le modalità di iscrizione ai percorsi per i vincitori di concorso tenuti a completare il percorso di abilitazione.

La FLC CGIL ha sollecitato le amministrazioni coinvolte affinchè in tempi rapidi vengano date indicazioni per consentire agli interessati di ottemperare a questo obbligo formativo.

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