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Contratto, ecco cosa cambia

Prestazioni di lavoro e permessi restano quelli vigenti. Arriva il confronto sindacale. Sul merito criteri condivisi a livello di singolo istituto

24/04/2018
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ItaliaOggi

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Aumenti di 50 euro netti a testa, contrattualizzazione dei criteri per il merito, riviste le relazioni sindacali. Niente di nuovo invece sulla prestazione e i permessi. È l'effetto del nuovo contratto collettivo nazionale della scuola 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile scorso, dopo i controlli di rito sulla preintesa, dai rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Gilda-Unams. Quest'ultimo ha apposto una firma tecnica dopo il primo no, mentre lo Snals ha confermato la linea e non ha firmato. Dopo il via libera del ministero dell'economia l'Aran ha convocato i sindacati rappresentativi e, dopo la sottoscrizione definitiva di giovedì scorso, il testo negoziale sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dispiegherà effetti. Va detto subito che l'effettività del nuovo contratto parte dal momento della sottoscrizione definitiva. Ma è prassi che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale al fine di favorirne il più possibile la diffusione e per consentire agli addetti ai lavori di reperire un testo ufficiale su cui fare affidamento in sede di applicazione.

La novità più importante è che, dopo 9 anni, docenti e non docenti otterranno un piccolo aumento. L'accordo prevede, infatti, un aumento netto di circa 50 euro, ma lascia intatte le regole sulla prestazione e sui permessi e le assenze. Un altro importante effetto è che nel contratto resta confermata la progressione economica di anzianità. Fermo restando l'inutilità del 2013 introdotta dal governo Monti. Che ritarda la maturazione dei gradoni di un anno e che costa ai lavoratori circa 1000 euro a testa.

Quanto alle novità sulle relazioni sindacali introdotte dal nuovo contratto, va segnalata anzitutto la triennalizzazione della contrattazione integrativa sulla mobilità. Che fino ad ora è sempre avvenuta con cadenza annuale. Ogni contratto sulla mobilità a domanda, dunque, avrà validità triennale. Nessuna modifica, invece, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni.

Un altro cambiamento importante è costituito dalla contrattualizzazione dei criteri per l'assegnazione dei soldi del cosiddetto merito, previsti dalla legge 107/2015, che avverrà a livello di contrattazione di istituto.

Novità assoluta è costituita dal confronto: una nuova forma di relazione sindacale espressamente prevista dall'articolo 6 del contratto. Secondo l'intenzione delle parti il confronto dovrebbe essere la modalità attraverso la quale dovrebbe instaurarsi un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione. Ciò al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

Il confronto si avvierà mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e sindacati si incontreranno, ma solo se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto sarà richiesto da questi ultimi, anche singolarmente, o dall'amministrazione.

La regolazione delle sanzioni disciplinari dei docenti avverrà, invece, in un'apposita sequenza contrattuale che si terrà entro il prossimo mese di luglio. Nel corso della sessione negoziale, infatti, le parti hanno preso atto che la materia è troppo delicata e complessa per essere definita in una trattativa lampo, come è stata quella dell'ultimo rinnovo, e hanno deciso di definirne i tratti in occasione di una sequenza negoziale a parte. E lo hanno stabilito espressamente con l'articolo 29 del nuovo accordo.

La sequenza contrattuale riguarderà solo i docenti della scuola statale (e non quelli delle accademie e dei conservatori). E sarà finalizzata alla definizione «della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria. L'articolo 29 contiene, inoltre, una raccomandazione a non ledere il principio della libertà di insegnamento.

La compilazione del regolamento delle sanzioni, infatti, dovrà tenere conto del fatto che «il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare» recita l'art. 29 «sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento». Infine, l'ultima novità da segnalare riguarda la mobilità a domanda. Il nuovo contratto prevede che i docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio nella sede richiesta, acquisendone la titolarità, non potranno presentare domanda di trasferimento o passaggio per i tre anni successivi.

La preclusione non vale per i titolari su ambito che abbiano ottenuto un incarico triennale su sede, che potranno continuare a partecipare, anno per anno, alla mobilità a domanda ai fini dell'attribuzione di una sede di titolarità. Ma quando la otterranno, dovranno rimanere in tale sede per 3 anni prima di riacquisire il diritto a partecipare alla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi).