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ItaliaOggi: Carriera Ata in mano alla Consulta In attesa circa 70 mila ausiliari, tecnici e amministrativi

Il tribunale di Venezia rinvia la Finanziaria 2006 alla Corte costituzionale

11/04/2006
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ItaliaOggi

GIURISPRUDENZA/ Il tribunale di Venezia rinvia la Finanziaria 2006 alla Corte costituzionale.

Lo stop alla carriera pregressa del personale ausiliario, tecnico e amministrativo potrebbe essere anticostituzionale. Per gli oltre 70 mila segretari, assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari in servizio nelle scuole statali ex dipendenti degli enti locali, trasferiti d'autorità allo stato, si riaccendono le speranze di vedersi riconoscere il diritto alla valutazione delle anzianità maturate negli enti di provenienza. Speranze che erano state vanificate dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), che aveva escluso, con effetto retroattivo, il diritto reclamato da quel personale Ata e fatta salva solo l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge.
A riaccendere le speranze è il tribunale di Venezia il quale, accogliendo la richiesta di remissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, con un'ordinanza del 4 aprile 2006, ha inviato la questione dinanzi ai giudici della Corte costituzionale (si veda IO di mercoledì scorso). Secondo il giudice del lavoro ricorre sia il requisito della rilevanza della questione sia la non manifesta infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo il quale la norma contenuta nel predetto comma 218 contrasta con gli articoli 3, 24, 97,1001, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione

È la prima iniziativa giudiziaria di cui si ha notizia dopo l'entrata in vigore del citato comma 218, mediante il quale il legislatore, nel fornire una sua interpretazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124/1999, ha sostenuto, contrariamente a quanto richiesto dal personale interessato e condiviso da molti giudici del lavoro e da quelli della Cassazione, che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali doveva avvenire non mediante il riconoscimento delle anzianità maturate nell'ente di provenienza, ma sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento allo stato, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale dell'inquadramento in tal senso disposto e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 doveva essere corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Gli interessati e molti giudici del lavoro sostengono, invece, che l'inquadramento andava disposto tenendo conto anche dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza, giusto quanto dispone il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124/1999.

Con l'ordinanza di remissione il giudice di Venezia dopo avere richiamato il quadro normativo di riferimento del problema ha evidenziato i punti più salienti della materia del contendere e le motivazioni che lo hanno indotto a ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata nel corso della causa.

Le motivazioni del giudice veneziano

Nel contesto delle motivazioni di grande rilevanza appaiono le sue considerazioni sulla pretesa natura interpretativa del comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124. A suo avviso la norma contenuta nel comma 218 non risulta avere natura sostanzialmente interpretativa, bensì innovativa. Il legislatore, sotto le mentite spoglie della norma interpretativa, avrebbe insomma introdotto un nuovo regolamento della fattispecie diverso da quello previsto dal chiaro tenore dell'articolo 8.

Ricorda il giudice veneziano che il legislatore può emanare norme (non penali) con efficacia retroattiva a prescindere dal carattere interpretativo delle stesse purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela dell'affidamento e la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico. Tali condizioni non appaiono al giudice rispettate nel caso in esame. Nell'ordinanza si legge infatti che non è innanzitutto giustificata (con conseguente violazione dei parametri della ragionevolezza e dell'uguaglianza ex art. 3 Cost.) la disparità di trattamento tra soggetti che in base alla norma precedente godevano, uniformemente, del trattamento favorevole e soggetti che, nella stessa situazione di fatto, sono destinati, in base alla nuova norma, a un trattamento deteriore. Per il giudice veneziano l'irragionevolezza della disparità è tanto più evidente in ragione del fatto che tutto il contenzioso si riferisce a una vicenda (trasferimento personale Ata) già completamente esaurita.

´La Consulta è l'ultima spiaggia per ristabilire il rispetto dei diritti dei lavoratori', commenta Enrico Panini, segretario della Cgil scuola.